TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2015-08-26, n. 201504268

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2015-08-26, n. 201504268
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201504268
Data del deposito : 26 agosto 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 04885/<a data-decision-id="27a6ebca-1e81-5660-9039-7383f<a data-decision-id="27a6ebca-1e81-5660-9039-7383f2dd0767" href="/decisions/ittarb42yhl2ukos0mq">2</a>dd0767" href="/decisions/ittarb42yhl2ukos0mq">2</a>013 REG.RIC.

N. 04268/2015 REG.PROV.COLL.

N. 04885/2013 REG.RIC.

N. 05616/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA NON DEFINITIVA

sul ricorso numero di registro generale 4885 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Edil Strade di Di Stasio Giovanni &
C. S.a.s., rappresentata e difesa dagli avv. A O, A F, con domicilio eletto presso A O in Napoli, viale Gramsci, n. 20;

contro

Comune di Galluccio in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. A L, con domicilio eletto presso Giovanni Mascia in Napoli, via Duomo, n. 296;
Agenzia Regionale Protezione Ambiente Campania - ARPAC, rappresentata e difesa dagli avv. Cristina Uccello, Carla D'Alterio, con domicilio eletto presso Cristina Uccello in Napoli, via vic. S. Maria del Pianto;
Provincia di Caserta in persona del Presidente p.t.;



sul ricorso numero di registro generale 5616 del 2013, proposto da:
Edil Strade di Di Stasio Giovanni &
C. S.a.s., rappresentata e difesa dagli avv. A O, A F, con domicilio eletto presso A O in Napoli, viale Gramsci, n. 20;

contro

Comune di Galluccio in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. A L, con domicilio eletto presso Giovanni Mascia in Napoli, via Duomo, n. 296;
Regione Campania in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Armenante, con domicilio eletto presso Alberto Armenante in Napoli, via S. Lucia, n. 81, c/o Avvocatura regionale;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 4885 del 2013:

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E VAS DEL COMUNE DI GALLUCCIO N. 6 DEL 18

LUGLIO

2013: ASSOGGETTAMENTO A VAS DEL P.U.A. IN LOCALITÀ TERRAGOLA,

PROPOSTO IL

15/2/2006 (PROT. N. 905),

e per la condanna

RISARCIMENTO DEL DANNO DERIVANTE DALLA CONDOTTA ILLEGITTIMA E OMISSIVA TENUTA DAL COMUNE DI GALLUCCIO A PARTIRE DALL’8/8/2011, NEL PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEL P.U.A. IN LOCALITÀ TERRAGOLA,

PROPOSTO IL

15/2/2006 (PROT. N. 905);

nonché per la condanna,

quanto al ricorso n. 5616 del 2013:

RISARCIMENTO DEL DANNO DERIVANTE DALLA CONDOTTA ILLEGITTIMA E OMISSIVA TENUTA DAL COMUNE DI GALLUCCIO E DALLA REGIONE CAMPANIA FINO ALL’8/8/2011, NEL PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEL P.U.A. IN LOCALITÀ TERRAGOLA,

PROPOSTO IL

15/2/2006 (PROT. N. 905).


Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Galluccio in persona del Sindaco p.t., dell’Agenzia Regionale Protezione Ambiente Campania - ARPAC e della Regione Campania in persona del Presidente p.t.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2015 il dott. O D P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visti gli artt. 36, co. 2, e 66 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con ricorso iscritto a r.g. n. 4885/2013, notificato il 2 novembre 2013 e depositato il 7 novembre 2013, la Edil Strade di Di Stasio Giovanni &
C. s.a.s. (in appresso, Edil Strade) impugnava, chiedendone l’annullamento, previa sospensione: - la determinazione del responsabile del Servizio finanziario e VAS del Comune di Galluccio n. 6 del 18 luglio 2013, recante l’assoggettamento a VAS del piano urbanistico attuativo localizzato nella frazione T del Comune di Galluccio (in appresso, p.u.a. T), unitamente ai verbali della commissione comunale VAS n. 1 del 13 novembre 2012, n. 2 del 20 novembre 2012, n. 3 del 18 dicembre 2012, n. 4 del 19 gennaio 2013, n. 5 del 2 aprile 2013, n. 6 del 28 maggio 2013, n. 7 dell’11 luglio 2013, ivi approvati;
- la nota del responsabile del Servizio finanziario e VAS del Comune di Galluccio, prot. n. 5027, del 15 ottobre 2013, unitamente al verbale della commissione comunale VAS n. 8 del 24 settembre 2013, ivi richiamato;
- la delibera del consiglio comunale di Galluccio n. 12 del 30 ottobre 2012, istitutiva della commissione comunale VAS;
- ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, tra cui, segnatamente, oltre ai cennati verbali e pareri della commissione comunale VAS, il parere dell’Agenzia regionale protezione ambientale Campania (in appresso, ARPAC), prot. n. 28540, del 20 maggio 2013, e il parere della Provincia di Caserta, prot. n. 56140, del 15 maggio 2013.

Richiedeva, altresì, il risarcimento del danno arrecatole dai provvedimenti impugnati e dal ritardo accumulato dal Comune di Galluccio nel procedimento di approvazione del p.u.a. T, a partire dalla data (8 agosto 2011) di entrata in vigore del regolamento regionale n. 5/2011, nonché il risarcimento del danno consistente nella sopravvenuta impossibilità di approvazione dello strumento urbanistico attuativo, per effetto della decadenza prevista dall’art. 1, comma 3, del r.r. Campania n. 5/2011.

2. Con ricorso iscritto a r.g. n. 5616/2013, notificato il 2 dicembre 2013 e depositato il 6 dicembre 2013, la medesima Edil Strade agiva per il risarcimento del danno arrecatole dal provvedimento di assoggettamento a VAS, disposto con decreto del dirigente dell’Area generale di coordinamento Ecologia, tutela dell’ambiente, disinquinamento, protezione civile della Regione Campania n. 628 del 20 maggio 2010 (annullato, unitamente agli atti presupposti, con sentenza di questo Tribunale amministrativo regionale n. 5256 del 19 dicembre 2012), nonché dal ritardo accumulato dalla Regione Campania e dal Comune di Galluccio dalla data (15 febbraio 2006) di presentazione della proposta di p.u.a. fino a quella (8 agosto 2011) di entrata in vigore del r.r. Campania n. 5/2011.

Tale ritardo risultava, più in dettaglio, circoscritto al periodo tra il 2 marzo 2007 – data corrispondente al termine entro cui, a partire dal momento di presentazione della proposta di pianificazione esecutiva, avrebbe dovuto concludersi, a dire della ricorrente, il solo procedimento di approvazione dello strumento urbanistico attuativo (pari a complessivi 380 giorni, ivi compresi i tempi di esecuzione degli adempimenti documentali richiesti alla proponente) – e l’8 agosto 2011, ovvero al periodo tra il 17 luglio 2008 – corrispondente al termine entro cui, a partire dal momento di presentazione della proposta di pianificazione esecutiva, avrebbero dovuto concludersi, sempre a dire della ricorrente, i procedimenti di VAS e di approvazione dello strumento urbanistico attuativo (pari a complessivi 886 giorni, ivi compresi tempi di esecuzione degli adempimenti documentali richiesti alla proponente) – e l’8 agosto 2011.

3. Alla luce delle allegazioni delle parti, la vicenda fattuale da cui originano i suindicati ricorsi è la seguente.

3.1. La Edil Strade, proprietaria di un’area pari a mq 37.365, localizzata nel Comune di Galluccio, frazione di T, censita in catasto al foglio 17, particelle 2, 3, 729, 4, 5, 6, 7, 8, 390, 391, e ricadente in prevalenza in zona “C” del vigente programma di fabbricazione, presentava al Comune di Galluccio, in data 15 febbraio 2006 (prot. n. 905), una proposta di piano di lottizzazione convenzionata (ossia di strumento urbanistico attuativo, denominato p.u.a. ai sensi dell’art. 26 della l. r. Campania n. 16/2004) avente per oggetto l’edificazione residenziale e l’urbanizzazione dell’area anzidetta e integrava, poi, in data 3 luglio 2006 (prot. n. 3744) e in data 31 gennaio 2007 (prot. n. 578), la relativa documentazione progettuale.

3.2. Nella seduta del 25 ottobre 2007 (cfr. verbale n. 1, in pari data), la commissione edilizia comunale si pronunciava favorevolmente sulla proposta elaborata dalla ricorrente, rilevando, tuttavia, la necessità di assoggettarla a valutazione ambientale strategica (in appresso, VAS) ai sensi dell’art. 47 della l. r. Campania n. 16/2004 (“I piani territoriali di settore ed i piani urbanistici sono accompagnati dalla valutazione ambientale di cui alla direttiva 42/2001/CE del 27 giugno 2001, da effettuarsi durante la fase di redazione dei piani. La valutazione scaturisce da un rapporto ambientale in cui sono individuati, descritti e valutati gli effetti significativi dell'attuazione del piano sull'ambiente e le alternative, alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale di riferimento del piano”).

In riscontro alla richiesta rivoltale in tal senso dal Comune di Galluccio con nota del 6 novembre 2007, prot. n. 5568, in cui si rappresentava la ravvisata necessità di assoggettare il progetto a VAS, la ditta proponente, con nota del 4 febbraio 2008, prot. n. 527, trasmetteva apposita relazione.

Seguivano ulteriori richieste di integrazione documentale da parte dell’amministrazione comunale (note del 3 novembre 2008, prot. n. 5281, e del 25 novembre 2008, prot. n. 5661).

Con nota del 17 dicembre 2008, prot. n. 6041, l’ente locale trasmetteva alla Regione Campania la documentazione relativa alla VAS.

3.3. Con atto del 24 aprile 2009, la Edil Strade invitava il Comune di Galluccio a procedere all’approvazione del p.u.a. T ai sensi dell’art. 27, comma 2, della l. r. Campania n. 16/2004, conferendo al relativo provvedimento il valore di permesso di costruire ex art. 26, comma 5, della citata della l. r. Campania n. 16/2004 (secondo cui “la giunta comunale può decidere di conferire alla delibera di approvazione dei p.u.a. valore di permesso di costruire abilitante gli interventi previsti”).

In data 23 luglio 2009 (prot. n. 3974), pur ribadendo il contenuto della diffida, per l’utile prosieguo del procedimento trasmetteva all’ente locale la bozza di rapporto preliminare ambientale ex art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 (a tenore del quale, “nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e 3-bis, l'autorità procedente trasmette all'autorità competente … un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto”).

3.4 Alla riunione del 18 dicembre 2009, il Comune di Gallucio (nella qualità di autorità procedente) e la Regione Campania (nella qualità di autorità competente) esaminavano il progetto e individuavano, quali ulteriori soggetti da consultare ai sensi dell’art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006 (“L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente”), la Provincia di Caserta, la Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per le Province di Caserta e Benevento (in appresso, Soprintendenza di Caserta e Benevento), l’ARPAC, l’Autorità di Bacino Liri – Garigliano - Volturno, il Parco Regionale Roccamonfina – Foce del Garigliano, la Comunità montana Monte Santa Croce.

Il Comune di Galluccio provvedeva, quindi, alla trasmissione del verbale di riunione del 18 dicembre 2009 alle altre autorità preposte alla tutela ambientale (note del 22 dicembre 2009, prot. n. 5911) e dava atto che, nel termine assegnato di 30 giorni, non erano state formulate osservazioni né pareri in merito al piano di lottizzazione convenzionata elaborato dalla Edil Strade (cfr. nota del 1° febbraio 2010, prot. n. 568).

3.5. Con nota del 18 marzo 2010, prot. n. 244567, il dirigente dell’Area generale di coordinamento Ecologia, tutela dell’ambiente, disinquinamento, protezione civile della Regione Campania comunicava che, esaminata la documentazione relativa al p.u.a. T, nella seduta del 4 marzo 2010, il Comitato tecnico per l’ambiente aveva deciso di assoggettare il progetto a VAS sulla base del seguente impianto argomentativo: - “l’intervento riguarda la realizzazione di un piano di lottizzazione convenzionata la cui superficie complessiva è pari a mq 37.365,00 e prevede la realizzazione di 35 lotti edificabili (356 nuovi abitanti)”;
- “dall’analisi socio-economica, riportata nell’elaborato di VAS, si rileva un decremento della popolazione per decennio 1991 – 2001 pari al 2,77%”;
- “il Comune ha previsto un piano di fabbricazione”;
- “sono emerse delle discordanze nella documentazione trasmessa relativamente alla destinazione attuale dell’area interessata dall’intervento”.

Con memoria del 25 marzo 2010, la ditta proponente rassegnava controdeduzioni circa la mancanza di un effettivo impatto sull’ambiente, richiedendo che il progetto presentato non fosse assoggettato a VAS.

Ciò nonostante, con decreto n. 628 del 20 maggio 2010, il dirigente dell’Area generale di coordinamento Ecologia, tutela dell’ambiente, disinquinamento, protezione civile della Regione Campania, nel recepire le argomentazioni enucleate dal Comitato tecnico per l’ambiente nella seduta del 4 marzo 2010, deliberava, ai sensi dell’art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 152/2006, di assoggettare l’intervento a VAS.

3.5. Tale provvedimento, comunicato dal Comune di Galluccio con nota del 14 giugno 2010, prot. n. 3097, unitamente agli atti presupposti, era impugnato dalla Edil Strade con ricorso iscritto a r.g. n. 5481/2010 dinanzi a questo Tribunale amministrativo regionale ed annullato per ritenuto deficit motivazionale da questa Sezione con sentenza n. 5256 del 19 dicembre 2012.

3.6. Nelle more del giudizio definito dalla citata pronuncia, poi passata in giudicato, il subprocedimento di VAS aveva avuto i seguenti sviluppi istruttori:

- innanzitutto, in data 22 luglio 2010 (prot. n. 3853), la ditta proponente trasmetteva il rapporto preliminare ambientale ai sensi dell’art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006;

- in merito a tale rapporto, l’ARPAC, con nota del 6 dicembre 2010, prot. n. 44661, rilevava svariate carenze con riguardo al complessivo inquadramento territoriale dell’intervento ed ai contenuti informativi prescritti dall’allegato VI al d.lgs. n. 152/2006 (e cioè, segnatamente, quanto alla coerenza con gli obiettivi del piano stralcio per l’assetto idrogeologico dell’Autorità di Bacino Liri – Garigliano – Volturno, alla localizzazione nel contesto territoriale ed ambientale di riferimento, contrassegnato dalla presenza di vincoli paesaggistici e idrogeologici, di rischi di frana, di fattori inquinanti, alla descrizione qualitativa e quantitativa, mediante indicatori oggettivamente idonei, degli effetti delle azioni di piano sui sistemi territoriali ed ambientali interessati);

- successivamente, in esito alla conclusione della fase preliminare, comunicatale dal Comune di Galluccio con nota del 14 dicembre 2010, prot. n. 6241, la Edil Strade, in qualità di soggetto proponente, presentava, in data 4 febbraio 2011 (prot. n. 602), all’autorità comunale procedente il rapporto ambientale e la relativa sintesi non tecnica ex art. 13, commi 3 ss., del d.lgs. n. 152/2006, unitamente alla sottesa proposta di p.u.a. T;

- tale documentazione veniva trasmessa dal Comune di Galluccio, con nota del 12 febbraio 2011, prot. n. 705, alla Regione Campania, nonché, ai sensi del successivo art. 14, l’avviso del relativo deposito veniva pubblicato, a cura del medesimo Comune di Galluccio, sul sito web istituzionale di quest’ultimo e sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 14 del 28 febbraio 2011;

- la Soprintendenza di Caserta e Benevento, avendo richiesto (cfr. nota del 23 febbraio 2011, prot. n. 4445) ed ottenuto (cfr. nota del Comune di Galluccio, prot. n. 1539, del 23 marzo 2011) integrazioni documentali, osservava, con nota del 14 marzo 2011, prot. n. 3623, che nel rapporto ambientale “non vi è alcuna menzione dei possibili effetti sul patrimonio archeologico, né si rinvengono valutazioni relative a tale aspetto, né si prevede l’effettuazione di ricerche tese a valutare i rischi e i possibili impatti del progetto proposto sul patrimonio archeologico”;
cosicché, tenuto conto della “caratterizzazione del territorio comunale di Galluccio per una diffusa presenza di evidenze di interesse archeologico connesse sia ad impianti agricoli e di sfruttamento delle risorse geologiche, sia al sistema viario di collegamento tra valle del Volturno e valle del Garigliano”, subordinava il proprio “parere in linea di massima favorevole” alla condizione che, a integrazione del rapporto ambientale, fossero realizzati “uno studio storico, archeologico e topografico” e “ricognizioni archeologiche preliminari”;

- con nota del 24 maggio 2011, prot. n. 2591, il Comune di Galluccio comunicava alla Regione Campania la mancata esternazione di avvisi sfavorevoli al rapporto ambientale sottoposto al regime di pubblicità ex art. 14 del d.lgs. n. 152/2006.

3.7. Frattanto, con delibere della giunta regionale della Campania n. 214 del 25 maggio 2011 e n. 364 del 19 luglio 2011, era emanato e, nella seduta del consiglio regionale della Campania del 1° agosto 2011, era approvato il regolamento regionale di attuazione per il governo del territorio n. 5 del 4 agosto 2011 (r.r. Campania n. 5/2001), poi entrato in vigore l’8 agosto 2011.

In particolare, l’art. 2, commi 7 e 8, del citato r.r. Campania n. 5/2011 stabiliva che: “7. Il parere di cui all’articolo 15 del decreto legislativo n. 152/2006, sulla base dell’istruttoria svolta dall’amministrazione procedente e della documentazione di cui al comma 1 dell’articolo 15 dello stesso decreto legislativo, è espresso, come autorità competente: a) dall’amministrazione comunale;
b) dalla Regione Campania per le varianti al piano territoriale regionale, per i piani territoriali di coordinamento provinciale e loro varianti e per i piani di settore a scala regionale e provinciale e loro varianti.

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