TAR Bari, sez. II, sentenza 2024-07-17, n. 202400866
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Testo completo
Pubblicato il 17/07/2024
N. 00866/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00119/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 119 del 2024, proposto da
E G, rappresentata e difesa dagli avvocati A S e O G T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale Foggia e Regione Puglia, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , non costituite in giudizio;
per l'accertamento
-del diritto (in rito ex art. 116 c.p.a.) all'accesso civico generalizzato esercitato con l'istanza presentata dalla ricorrente volta a conoscere la data in cui il laboratorio al quale si riferisce l’istanza è stato autorizzato dal Ministero della salute a svolgere i test in vitro rt-PCR e il numero di test in vitro risultati positivi al virus sars cov 2 inviati alle ASL della Regione di appartenenza;
-nonché per la condanna all'ostensione della documentazione suddetta;
in subordine, laddove fosse ritenuto corretto il rito di cui al 117 c.p.a., per l'accertamento dell'obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l'adozione di un provvedimento espresso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2024 la dott.ssa Giacinta Serlenga e e vista l’istanza di passaggio in decisione senza discussione della parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
1.-La ricorrente ha proposto, in data 16 novembre 2023, istanza di accesso civico -dichiaratamente formulata ex art. 5 del d.lgs. n. 33/2013- intesa a conoscere la data in cui il laboratorio di Patologia Clinica e Microbiologia dell’Ospedale “San Camillo de Lellis” è stato autorizzato dal Ministero della salute a svolgere i test in vitro rt-PCR e il numero di test in vitro risultati positivi al virus sars cov 2 inviati alle Aziende sanitarie della Regione di appartenenza; dati che –in tesi- sarebbero in possesso dell’Azienda sanitaria di Foggia intimata e della Regione. L’istanza risulta, tuttavia, inoltrata soltanto all’Azienda sanitaria.
Anche il ricorso in epigrafe, conseguito alla mancanza di riscontro, risulta notificato in via esclusiva all’Azienda stessa che, tuttavia, non si è costituita in giudizio.
Alla Camera di consiglio del 4 giugno 2024, la causa è stata trattenuta in decisione senza discussione, stante l’istanza di rinunzia alla trattazione orale della difesa ricorrente in data 31 maggio 2024.
2.- Il gravame va accolto nel merito e l’Azienda sanitaria condannata all’ostensione della documentazione richiesta, fatte salve alcune preliminari precisazioni sul piano procedurale.
2.1.- La ricorrente ha, invero, costruito l’azione come impugnazione del silenzio rigetto formatosi sull’istanza di accesso generalizzato, sul modello