TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2024-07-23, n. 202415076
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Testo completo
Pubblicato il 23/07/2024
N. 15076/2024 REG.PROV.COLL.
N. 07854/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7854 del 2022, proposto da:
F G E, rappresentato e difeso dagli avvocati S J G M e P C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. S J G M in Milano, corso Lodi 19;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensiva dell'esecuzione e adozione delle piu' idonee misure cautelari:
- dell'atto avente protocollo M_D MDINTRM0021220 datato 03.05.2022 della Direzione di Intendenza M.M., e notificato al ricorrente in pari data recante la sospensione definitiva dalla concessione delle indennità ai sensi della legge 86/2001;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2024 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 23.6.2022 e depositato in data 5.7.2022 il CV F G E ha adito questo TAR esponendo, in punto di fatto, che:
- egli è attualmente in servizio presso MARICAST in Roma;
- in data 14.9.2018 veniva trasferito d’autorità da MARISTAT 7° Reparto in Roma a MARICAPITALE, per essere assegnato a posto “a status internazionale” presso l’Agenzia OCCAR LSS con sede a La Spezia (doc. 2 ric.);
- terminato, dopo tre anni, in data 30.09.2021, il mandato presso il suddetto organismo internazionale (svolto in posizione di “fuori ruolo”) il ricorrente veniva trasferito d’autorità da MARICAPITALE a MARICAST con sede in Roma. (doc. 3);
- quindi, in data 11.10.2021, egli presentava istanza per la concessione del beneficio economico di cui all’art. 1 della legge n. 86/2001 (indennità economica a beneficio dei militari che vengano trasferiti d’autorità in Comune diverso da quello di provenienza), beneficio che gli veniva inizialmente accordato, mediante corresponsione dei relativi emolumenti sulle mensilità da ottobre 2021 a gennaio 2022;
- in data 23.02.2022 la Direzione di Intendenza M.M. di Roma chiedeva formalmente alla Direzione di Amministrazione di esprimere parere in merito alla spettanza dei predetti benefici al ricorrente (doc. 5 ric.);
- non avendo più ricevuto l’indennità mensile relativa a febbraio 2022, né alcuna ulteriore comunicazione in merito, il Sig. E, in data 4.03.2022, chiedeva delucidazioni al riguardo al competente Ufficio;
- il giorno 09.03.2022 veniva adottato il provvedimento M_D MDAMMTA0003587 con il quale la Direzione di Amministrazione della Marina Militare, conformandosi al parere negativo espresso dalla Direzione d’Intendenza di Roma, affermava che “non si sono configurati i presupposti necessari alla corresponsione delle indennità previste dalla Legge 86/2001, relativamente all’art. 1 secondo il quale le indennità di cui trattasi competono al personale “trasferito d’autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza”;
- di conseguenza l’Amministrazione ha negato all’Ufficiale ricorrente la corresponsione dell’indennità richiesta e con la nota in epigrafe impugnata ha disposto la formale sospensione dei pagamenti aventi titolo nell’indennità in esame.
Avverso quest’ultimo provvedimento e gli atti ad esso presupposti agisce il ricorrente con il ricorso oggi in disamina, ove si espongono i seguenti motivi di impugnazione:
I. Errata valutazione dei fatti e dei presupposti di legge. Violazione di legge (l. 86/2001). Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, arbitrarietà, incoerenza e incongruità manifeste, nonché eccesso di potere per contraddittorietà ed erronea valutazione e/o travisamento della situazione di fatto, assenza e/o carenza dei presupposti. Disparità di trattamento. Violazione artt. 24 e 97 Costituzione: il ricorrente ritiene di aver maturato tutti i requisiti richiesti dalla legge 29 marzo 2001, n. 86, per vedersi riconoscere il diritto all’indennità di trasferimento ossia: il trasferimento disposto d’autorità a sede di servizio in comune diverso da quello di provenienza (da La Spezia a Roma); in particolare, secondo il ricorrente, il trasferimento disposto presso MARISTAT è avvenuto “d’autorità”; il Sig. E, infatti, al termine del servizio presso l’OCCAR, non ha presentato alcun tipo di domanda/istanza/richiesta né, tantomeno, ha espresso la propria preferenza ad essere impiegato presso una sede piuttosto che un’altra; il trasferimento d’autorità in questione ha riguardato quale sede d’origine, La Spezia e quale, sede di destinazione, Roma e ha integrato così anche il fondamentale presupposto di cui all’art. 1, l. 86/2001.
II. Assenza dei presupposti per la revoca del beneficio precedentemente concesso. Violazione del principio di legittimo affidamento. Violazione di legge (art. 21 quinquies, l. 241/90 e art. 1, c. 1, l. 241/90, artt. 2 e 97 Cost.) - Eccesso di potere per arbitrarietà, incoerenza, illogicità e incongruità e contraddittorietà manifeste. L’Amministrazione ha dapprima concesso i benefici di cui alla legge n. 86/2001, creando nel ricorrente un legittimo affidamento circa la spettanza degli stessi, per poi successivamente negarli, peraltro senza alcuna comunicazione in tal senso. In ogni caso non sarebbero osservabili nella specie i presupposti per la revoca d’ufficio del precedente provvedimento favorevole, come individuati dall’art. 21-quinquies Legge n. 241 del 1990.
III. Violazione del procedimento amministrativo: l’Amministrazione non ha consentito al ricorrente di partecipare al procedimento rappresentando le proprie argomentazioni a tutela del proprio diritto. Una comunicazione da parte dell’Amministrazione circa la volontà di revocare la concessione delle indennità di cui alla legge n. 86/2001 avrebbe certamente