TAR Roma, sez. II, sentenza 2016-02-15, n. 201601991

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2016-02-15, n. 201601991
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201601991
Data del deposito : 15 febbraio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 13076/2015 REG.RIC.

N. 01991/2016 REG.PROV.COLL.

N. 13076/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13076 del 2015, proposto da:
F.

LLI

Panci Srl in c.p., in persona del liquidatore giudiziale, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe D'Apollonio, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via F. Paolucci de Calboli, 60;

contro

Roma Capitale (già Comune di Roma), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti A G e Luigi D'Ottavi, domiciliata presso l’Avvocatura Capitolina in Roma, Via del Tempio di Giove, 21;
Commissario Straordinario del Governo per il piano di rientro del debito pregresso del Comune di Roma;

per l'ottemperanza

al giudicato civile (Tribunale di Roma, sentenza n. 10454 del 13 maggio 2014).


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2016 il dott. Roberto Caponigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

La ricorrente espone che il Tribunale di Roma, con sentenza 13 maggio 2014, n. 10454, divenuta definitiva per mancata impugnazione, ha condannato il Comune di Roma (ora Roma Capitale) a pagare alla F.

LLI

Panci Srl in concordato preventivo n. 1 del 2006 gli importi di euro 634.637,83 per sorte e di euro 37.260,00 per spese legali, oltre accessori ed interessi moratori come per legge.

Soggiunge di avere notificato all’amministrazione, in data 2 luglio 2014, detta sentenza munita di formula esecutiva e che è inutilmente trascorso il termine di 120 giorni senza che il Comune abbia provveduto al pagamento.

Rappresenta altresì di avere già presentato un ricorso per ottemperanza e che questa Sezione, con sentenza resa nell’ambito del ricorso R.G. 3397 del 2015, dopo avere dichiarato che l’unico soggetto legittimato passivo dell’azione deve rinvenirsi nella Gestione Commissariale del Comune di Roma, ha dichiarato inammissibile la domanda.

La ricorrente, successivamente, ha sollecitato la Gestione Commissariale del Comune di Roma, la quale, con nota del 17 luglio 2015, ha comunicato di non potere avviare alcun procedimento per la mancanza della determinazione del Segretario generale di Roma Capitale di riconoscimento del debito fuori bilancio secondo la specifica procedura di cui all’art. 1, comma 26, d.l. n. 138 del 2011, convertito con modificazioni dalla l. n. 148 del 2011.

Di talché, ha provveduto a notificare una nuova diffida ad adempiere sia a Roma Capitale che al Commissario Straordinario del Governo per il piano di rientro del debito pregresso del Comune di Roma chiedendo l’adozione di apposita delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio.

A fronte del persistente inadempimento, ha proposto il presente ricorso chiedendo che questo Tribunale ingiunga al Comune di Roma, nominando all’occorrenza un Commissario ad acta, quanto segue: all’amministrazione comunale di Roma di adottare la determinazione dirigenziale di cui all’art. 1, comma 26, d.l. n. 138 del 2011, convertito dalla legge n. 148 del 2011 e, comunque, ogni atto finalizzato a consentire alla Gestione Commissariale di Roma Capitale di procedere al pagamento di quanto vantato;
b) alla Gestione Commissariale di Roma Capitale di adottare tutte le misure necessarie per adempiere al giudicato contenuto nella sentenza del Tribunale di Roma n. 10454 del 2014.

Alla camera di consiglio del 27 gennaio 2016, la causa è stata trattenuta per la decisione.

2. Il Collegio rileva in via preliminare che questa Sezione, con sentenza n. 8150 del 2015, ha dichiarato inammissibile il precedente ricorso proposto dalla F.lli Panci Srl in concordato preventivo in quanto, “inerendo la pretesa avanzata dai ricorrenti a crediti ricadenti nella Gestione Commissariale del Comune di Roma, che agisce sulla base di un proprio separato bilancio, non può essere riconosciuta la legittimazione di Roma Capitale”.

Tuttavia, nel presente ricorso, avendo la ricorrente specificato di agire anche al fine di ottenere l’adozione della determinazione dirigenziale di cui all’art. 1, comma 16, d.l. n. 138 del 2011, convertito dalla l. n. 148 del 2011, atto rientrante nella competenza di Roma Capitale, detta amministrazione deve ritenersi passivamente legittimata nel giudizio, al pari della Gestione Commissariale, organo competente al pagamento delle somme dovute.

3. Il ricorso è fondato e va di conseguenza accolto.

L’inadempimento delle Amministrazioni intimate perdura nonostante il provvedimento giurisdizionale in epigrafe sia stato notificato in forma esecutiva.

Peraltro, il termine di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del decreto legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, applicabile anche all’azione di ottemperanza al giudicato (ex multis: Consiglio di Stato, Sez. IV, 6 agosto 2013, n. 4155) è ormai decorso.

Va, pertanto, assegnato a Roma Capitale un termine di sessanta giorni per provvedere all’adozione della determinazione dirigenziale di cui all’art. 1, comma 16, d.l. n. 138 del 2011, convertito dalla l. n. 148 del 2011, ed alla Gestione Commissariale l’ulteriore e successivo termine di sessanta giorni per il pagamento del dovuto, costituito dalle somme esattamente indicate nel provvedimento giurisdizionale in epigrafe, salvo ovviamente quanto nelle more eventualmente corrisposto.

Il Collegio, inoltre, ritiene che sussistano i presupposti per nominare sin d’ora, per il caso di ulteriore inottemperanza delle Amministrazioni, un Commissario ad acta nella persona del Direttore della Succursale di Roma della Banca d’Italia (Roma Succursale, Filiale specializzata nel servizio di Tesoreria dello Stato), con facoltà di delega ad altro Funzionario della Succursale, affinché provveda al compimento degli atti nell’ulteriore termine complessivo di sessanta giorni.

4. Le spese di giudizio, complessivamente liquidate in € 800,00 (ottocento/00), oltre oneri di legge, seguono la soccombenza e sono poste a carico, in parti uguali, delle Amministrazioni intimate ed a favore della ricorrente.

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