TAR Roma, sez. II, sentenza 2016-02-15, n. 201601991
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Testo completo
N. 01991/2016 REG.PROV.COLL.
N. 13076/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13076 del 2015, proposto da:
F.LLI Panci Srl in c.p., in persona del liquidatore giudiziale, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe D'Apollonio, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via F. Paolucci de Calboli, 60;
contro
Roma Capitale (già Comune di Roma), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti A G e Luigi D'Ottavi, domiciliata presso l’Avvocatura Capitolina in Roma, Via del Tempio di Giove, 21;
Commissario Straordinario del Governo per il piano di rientro del debito pregresso del Comune di Roma;
per l'ottemperanza
al giudicato civile (Tribunale di Roma, sentenza n. 10454 del 13 maggio 2014).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2016 il dott. Roberto Caponigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
La ricorrente espone che il Tribunale di Roma, con sentenza 13 maggio 2014, n. 10454, divenuta definitiva per mancata impugnazione, ha condannato il Comune di Roma (ora Roma Capitale) a pagare alla F.LLI Panci Srl in concordato preventivo n. 1 del 2006 gli importi di euro 634.637,83 per sorte e di euro 37.260,00 per spese legali, oltre accessori ed interessi moratori come per legge.
Soggiunge di avere notificato all’amministrazione, in data 2 luglio 2014, detta sentenza munita di formula esecutiva e che è inutilmente trascorso il termine di 120 giorni senza che il Comune abbia provveduto al pagamento.
Rappresenta altresì di avere già presentato un ricorso per ottemperanza e che questa Sezione, con sentenza resa nell’ambito del ricorso R.G. 3397 del 2015, dopo avere dichiarato che l’unico soggetto legittimato passivo dell’azione deve rinvenirsi nella Gestione Commissariale del Comune di Roma, ha dichiarato inammissibile la domanda.
La ricorrente, successivamente, ha