TAR Catania, sez. III, sentenza 2022-12-19, n. 202203296

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza 2022-12-19, n. 202203296
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202203296
Data del deposito : 19 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/12/2022

N. 03296/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00763/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 763 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
M L G, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Ando' e P S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Torregrotta, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

quanto al ricorso principale,

della nota prot. n. 3484/2019, con la quale si intimava alla ditta Grillo di “ rimettere in pristino l’originario stato dei luoghi della part. n. 1546 nella parte in cui è stato accertato lo sconfinamento con l’attività di scavo ”;

della nota prot. n. 3485, di avvio del procedimento per annullamento parziale del P.d.L. e degli atti approvativi limitatamente al lotto 1, part. n. 1502;

quanto al ricorso per motivi aggiunti

della Determinazione del Responsabile Area Territorio e Ambiente n. 656 dell’8.10.2019, notificata il 23.10.2019, di annullamento parziale del Piano di Lottizzazione ex Basile Maria.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Torregrotta;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 dicembre 2022 il dott. G G R C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Sul presupposto di una convenzione di lottizzazione che veniva stipulata il 22.02.2011 ed integrata con atto del 12.05.2011, il Comune di Torregrotta – previa realizzazione da parte della Sig.ra Maria Teresa Grillo delle opere di urbanizzazione primaria, collaudate nel 2015 e trasferite a tale ente locale con rogito del 16.06.2015 – ha rilasciato in favore di quella il Permesso di Costruire n. 11 del 18.05.2017 per la realizzazione di una attività produttiva nell’area di lottizzazione.

Accadeva però che la Guardia di Finanza, Sezione Operativa Navale di Milazzo, nel corso dell’attività di vigilanza sulle attività di scavo di materiale argilloso nella zona, eseguiva, con i tecnici del Comune di Torregrotta, un sopralluogo nel cantiere dei lavori in corso da parte della Ditta Grillo, svolto il 21.05.2018, a seguito del quale riteneva che “ dal confronto tra le misure rilevate e quanto rappresentato nella planimetria generale di progetto e quella catastale (di fatto pressoché coincidenti) si evince che gli scavi, così come evidenziato dagli ausiliari di P.G. (i Tecnici Comunali)”, avrebbero interessato l’area ceduta al Comune di Torregrotta dalla Ditta Grillo. La Guardia di Finanza al termine del sopralluogo procedeva al sequestro giudiziario (convalidato dal P.M.) di una superficie di mq 87 della part. n. 1545 in proprietà della Ditta, ipotizzando che da questa si fosse invasa l’area comunale per trarvi l’argilla. Il Comune di Torregrotta consecutivamente emetteva, sempre facendo riferimento all’accertamento del 21.05.2018, l’Ordinanza n. 31 del 29.05.2018, con la quale ordinava alla Ditta Grillo la immediata sospensione dei lavori assentiti con il Permesso di Costruire n. 11/2017 (nella loro interezza), contestualmente avviando il procedimento finalizzato alla eventuale adozione dei provvedimenti di vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, ex Titolo IV D.P.R. n. 380/2001 e s.m.

La Ditta Grillo partecipava all’avviato procedimento, richiedendo il rinnovo del sopralluogo, del quale rappresentava la erroneità, ed il ritiro dell’Ordinanza n. 31/2018. Il Comune di Torregrotta e la Guardia di Finanza aderivano alla richiesta e rinnovavano, per verifica delle misurazioni, le operazioni di sopralluogo (19.06.2018), il cui verbale accertava che la part. n. 1546 del Comune è segnalata nel confine a Sud e ad Est da “ due punti di confine in muratura (c.d. “pilastrini”) collegati da recinzioni in paletti in ferro e rete metallica a maglia sciolta ”, aventi tra loro una distanza di mt 43,90 ca. e che la distanza “ dal Viale Europa al primo picchetto ” di confine della proprietà del Comune misura ca. 302,30 mt e non mt 295,80, come descritto nel primo sopralluogo. Il secondo sopralluogo ha, così, escluso la invasione della particella comunale n. 1546 da parte della confinante ditta Grillo e ciò perché non solo la part. n. 1546 era recintata e picchettata (e la documentazione fotografica non rappresenta l’esecuzione in essa di scavi di argilla) ma anche perché il fronte della proprietà comunale non ha la estensione calcolata nel corso del primo sopralluogo. La Ditta Grillo richiedeva, quindi, (il 25.06.2018) il ritiro della Ordinanza n. 31/2018 di sospensione dei lavori;
richiesta rigettata dal Comune di Torregrotta, con nota della 3^ Area Territorio ed Ambiente n. prot. 12435 del 7.08.2018. Il rigetto - non potendo fondare, a seguito del sopralluogo del 19.06.2018, sulle ragioni presupposte all’Ordinanza di sospensione lavori n. 31/2018 - ha introdotto il diverso argomento che la distanza da Viale Europa del confine della particella n. 1546 del Comune dovesse essere calcolata in mt. 301,80 perchè “ va calcolata sommando lo sviluppo di tutti i lotti posti ad Ovest della part. n. 1546, in essi ricomprendendo anche la part. n. 1502 che è inglobata nel P.d.L., come da Concessione Edilizia n. 2412/2011, e tuttavia rappresentata nelle planimetrie allegate alla Concessione Edilizia rilasciate alla “Q8””.

Il Distretto Minerario di Catania, cui sono stati trasmessi l’Ordinanza Comunale n. 31/2018 ed il verbale di accertamento del 21.05.2018, disponeva a propria volta un ulteriore sopralluogo – anch’esso svolto dai Tecnici del Comune - i quali, sempre in riferimento alle misurazioni effettuate il 21.05.2018, rilevavano la difformità dei lavori eseguiti dalla Ditta Grillo rispetto “ al progetto approvato dal Comune di Torregrotta” (Permesso di Costruire n. 11/2017 ), “ anche perché hanno interessato una particella non pertinente, in quanto di proprietà comunale ”. Il Distretto Minerario ha, conseguentemente, contestato alla Ditta Grillo, con verbale di infrazione n. 12 del 7.08.2018, l’esercizio di attività di scavo non autorizzato disponendo la comminatoria di sanzione amministrativa pecuniaria. La Ditta partecipava anche al procedimento avviato dal Distretto Minerario, rilevando che le misurazioni del 21.05.2018 erano erronee e che lo scavo di argilla era da essa stato eseguito sul proprio terreno (part. n. 1545) e aveva lo scopo di liberare dalla argilla la superficie destinata alla realizzazione del manufatto produttivo;
scavo che era autorizzato, ex art. 41 bis D.L. n. 69/2013 e art. 21 D.P.R. n. 120/2017, dall’A.R.P.A. territorialmente competente. Il Distretto Minerario, a seguito dei chiarimenti e della audizione della Ditta, non ha perciò dato seguito al Verbale di Infrazione n. 12/2018.

L’Ordinanza Comunale n. 31/2018 di sospensione dei lavori diveniva nel frattempo priva della capacità di produrre effetti, non avendo il Comune adottato alcun provvedimento repressivo e sanzionatorio nei termini di legge, e tanto la Ditta comunicava (il 15.10.2018) al Comune di Torregrotta che, nel frattempo, le aveva ordinato di mettere in sicurezza l’area della part. n. 1545 ad essa sequestrata e quella della part. n. 1546 del Comune. Il Comune di Torregrotta, 3^ Area Territorio ed Ambiente, ha poi predisposto, il 28 Febbraio 2019, la nota prot. n. 3484/2019 - dove si affermava essere stato accertato che i lavori di scavo condotti dalla Ditta avessero interessato una particella di proprietà comunale (la 1546 del fg. di mappa 2) e che la planimetria di progetto allegata al Permesso di Costruire n. 11/2017 avesse “ rappresentato infedelmente il lotto 1 (part. n. 1502 fg. 2) in quanto parte dello stesso è già parte dell’immobile su cui insiste l’impianto di distribuzione di idrocarburi Q8 “, e si intimav la nota prot. n. 3484/2019 - dove si affermava essere stato accertato che i lavori di scavo condotti dalla Ditta avessero interessato una particella di proprietà comunale (la 1546 del fg. di mappa 2) e che la planimetria di progetto allegata al Permesso di Costruire n. 11/2017 avesse “rappresentato infedelmente il lotto 1 (part. n. 1502 fg. 2) in quanto parte dello stesso è già parte dell’immobile su cui insiste l’impianto di distribuzione di idrocarburi Q8“, e si intimava alla ditta Grillo di “rimettere in pristino l’originario stato dei luoghi della part. n. 1546 nella parte in cui è stato accertato lo sconfinamento con l’attività di scavo” - e la nota prot. n. 3485, di avvio del procedimento per annullamento parziale del P.d.L. e degli atti approvativi limitatamente al lotto 1, part. n. 1502 “a alla ditta Grillo di “ rimettere in pristino l’originario stato dei luoghi della part. n. 1546 nella parte in cui è stato accertato lo sconfinamento con l’attività di scavo ” - e la nota prot. n. 3485, di avvio del procedimento per annullamento parziale del P.d.L. e degli atti approvativi limitatamente al lotto 1, part. n. 1502 “ in parte inglobata nell’area della Stazione di Servizio Q8 ”, contestualmente avvertendo della possibilità di presentare note difensive procedimentali nei rispettivi termini di legge e ricorso giurisdizionale o straordinario.

La Sig.ra Maria Teresa grillo impugnava le due note menzionate da ultimo con un ricorso notificato il 26/04/2019 al Comune di Torregrotta e depositato in segreteria il successivo 14/05/2019.

Si è costituito in giudizio il Comune di Torregrotta, innanzitutto eccependo, in memoria successivamente depositata il 07/06/2019, la inammissibilità (parziale) del ricorso in epigrafe, in quanto pel suo tramite era stato impugnato anche un atto endoprocedimentale non immediatamente lesivo quale la nota prot. n. 3485 del 28.02.2019, di avvio del procedimento per annullamento parziale del P.d.L.

In un torno di tempo successivo il Comune di Torregrotta concludeva il procedimento avviato dalla nota menzionata da ultimo con la Determinazione del Responsabile Area Territorio e Ambiente n. 656 dell’8.10.2019, notificata il 23.10.2019, di annullamento parziale del Piano di Lottizzazione ex Basile Maria.

La Sig.ra Maria Teresa grillo impugnava anche quest’ultimo provvedimento con un ricorso notificato il 20/12/2019 e depositato in segreteria il successivo 14/01/2020.

La domanda cautelare incidentalmente proposta con il ricorso principale veniva rigettata con ordinanza n. 359/2019 per assenza del periculum , in quanto, con riguardo alla nota prot. n. 3484/2019, “ la disposta revoca della concessione edilizia n. 2476 del 12 febbraio 2013” costituisce un semplice refuso, come ulteriormente dimostrato dal fatto che nel dispositivo dell’atto si intima semplicemente la rimessione in pristino stato della particella 1546 ”.

La domanda cautelare incidentalmente proposta con il ricorso per motivi aggiunti veniva invece rinunciata nella camera di consiglio del 29/01/2020, poiché l’interesse sotteso alla sua proposizione era stato ritenuto soddisfatto dalla ricorrente già con la fissazione in data ragionevolmente prossima, ovvero il 13/05/2020, dell’udienza pubblica per la definizione dell’intera controversia.

Con ordinanza collegiale n. 2760/2020 è stata disposta una verificazione.

Con ordinanza collegiale n. 1609/2021 veniva concessa una proroga dei termini fissati al verificatore per l’espletamento del proprio incarico con ordinanza collegiale n. 2760/2020.

Il Collegio ha disposto un supplemento di verificazione con ordinanza collegiale n. 1771/2022.

A ciò il verificatore adempiva con deposito di una integrazione della verificazione in segreteria in data 08/09/2021.

In data 7 dicembre 2022 si teneva la ‘udienza pubblica per l’esame di ambedue i proposti gravami, che venivano trattenuti in decisione.

DIRITTO

Preliminarmente va rilevato che:

1) il ricorso introduttivo ha ad oggetto:

- la nota prot. n. 3484 del 2019, con cui è stata ordinata la rimessione in pristino relativamente alla particella n. 1546 nella parte in cui è stato accertato lo sconfinamento in area di proprietà comunale con attività di scavo;

- la nota prot. n. 3485 del 2019, con cui è stata data comunicazione dell’avvio del procedimento di annullamento parziale del piano di lottizzazione relativo al fondo di parte ricorrente per infedele dichiarazione della situazione della particella n. 1502 su cui insiste un distributore;
è stata, in particolare, rilevata l’infedele rappresentazione planimetrica dello stato dei luoghi con riferimento all’area occupata dall’impianto di idrocarburi Q8, in quanto tale impianto – anche prima della stipula della convenzione - ricadeva nella particella n. 1502 facente parte del pdl.

2) il ricorso per motivi aggiunti ha ad oggetto:

- la determinazione dirigenziale n. 656 del 2019 avente ad oggetto l’annullamento parziale del piano di lottizzazione presentato da parte ricorrente, nonché della presupposta deliberazione consiliare n. 75 del 2019.

Ciò premesso, il ricorso introduttivo deve essere dichiarato inammissibile nella parte in cui ha ad oggetto la nota prot. n. 3485 del 28.02.2019 di avvio del procedimento per annullamento parziale del P.d.L..

È, infatti, fondata la relativa eccezione del Comune di Torregrotta;
va, sotto tale profilo, richiamata la giurisprudenza secondo la quale l’impugnazione dell’avviso di avvio del procedimento deve ritenersi “ inammissibile per difetto di interesse, non discendendo da tale avviso, avente natura di atto endoprocedimentale, alcun effetto lesivo dotato dei caratteri di attualità ed immediatezza”(ex plurimis , T.A.R. Lazio – Roma, Sez. II, sentenza 6 agosto 2015, n. 10708),.

Per quanto riguarda gli ulteriori atti impugnati, va rilevato che “la disposta “revoca della concessione edilizia n. 2476 del 12 febbraio 2013” costituisce un semplice refuso, come ulteriormente dimostrato dal fatto che nel dispositivo dell’atto si intima semplicemente la rimessione in pristino stato della particella 1546”.

La impugnazione proposta ha quindi ad oggetto una ingiunzione alla rimessione nel pristino stato di un’area che il Comune intimato ritiene essergli stata trasferita in proprietà dalla ricorrente in esecuzione convenzione di lottizzazione che veniva stipulata il 22.02.2011 ed integrata con atto del 12.05.2011.

Le censure proposte gravitano tutte su di un vizio di eccesso di potere per travisamento dei presupposti ed erronea rappresentazione dei fatti, nonchè contraddittorietà, difetto di istruttoria, motivazione perplessa e contraddittoria, violazione degli art. 21 septies e 21 nonies della L. n. 241/1990.

Le doglianze sono infondate alla luce delle risultanze della disposta verificazione, in quanto le conclusioni della relativa relazione sono nel senso che si è verificato uno sconfinamento con attività di scavo eseguita su aree di proprietà del comune di Torregrotta, di maggiore o minore entità secondo le due diverse ipotesi formulate dal verificatore che si riportano a seguire:

a) se si considera il frazionamento depositato al Comune in data 29.12.1988 con prot. 11625, quello coincidente con le planimetrie del P.d.L., dovendo essere la distanza tra lo spigolo sud-ovest dell'area locata alla Q8 (angolo Viale Europa – Via G. Grillo) e lo spigolo sud-ovest della particella 1546 (ceduta al Comune) pari a ml 297,60, ne consegue che sul lato di Via Grillo i lavori di sbancamento hanno interessato la particella di proprietà comunale individuata catastalmente con il n. 1546 del foglio di mappa n. 2 per ml 4,27 (ml 301,87 - ml 297,60);

b) se si considera il frazionamento approvato dal Catasto con prot. 26 del 05.06.1991, comunque non coincidente con le planimetrie del P.d.L., dovendo essere la distanza tra lo spigolo sud-ovest dell'area locata alla Q8 (angolo Viale Europa -Via G. Grillo) e lo spigolo sud-ovest della particella 1546 (ceduta al Comune) pari a ml 299,60 ne consegue che la particella di proprietà comunale individuata catastalmente con il n. 1546 del foglio di mappa n. 2, lungo il lato su Via Grillo è stata sbancata per ml 2,27 (ml 301,87 - ml 299,60).

Deve, peraltro, richiamarsi la conclusione della relazione integrativa di seguito riportata:

serve ora ricordare che durante il sopralluogo del 29.07.2021 (vedi verbale), senza ricevere osservazioni in contrario, si è esposto il criterio di misurazione che sarebbe stato eseguito (vale a dire facendo stazione nel muretto dell’impianto di distribuzione Q8 ad angolo con il viale Europa in quanto unico punto certo) e si è dato riscontro all’unica richiesta di parte ricorrente di fare un punto di battuta sul vertice EST della particella 1546 ceduta al Comune (richiesta eccepita dal Comune in quanto il picchetto ivi presente non risultava apposto in contraddittorio). Ora invece parte ricorrente preferisce asserire che lo scrivente doveva utilizzare i due picchetti, a suo dire stabilmente infissi sul terreno, uno sul vertice EST della particella 1546 ceduta al Comune (comunque utilizzato in quanto battuto) e l’altro (quello fella foto di pag. 5 della verificazione) oggi dichiarato quale confine tra la particella 1545 e 1546. In effetti però, l’unico punto certo stabile sul terreno è il muro Q8 al confine di Viale Europa cioè quello utilizzato dallo scrivente, mentre gli altri due si ritengono poco stabilmente infissi nel terreno, infatti per il primo, ancorché contestato dal Comune, non si riscontrano elementi di similitudine nelle foto del verbale del 19.06.2018 mentre, per il secondo si allega una immagine del maggio 2019 tratta da Street View di google mapps. Immagine, antecedente al sopralluogo dello scrivente ma successiva all'ordinanza di sospensione lavori n. 31 del 29.05.2018 ed ai verbali di accertamento del 18.05.2017 e del 19.06.2018 . Dal raffronto si nota che quel picchetto in metallo ritratto nella foto scattata dallo scrivente a luglio 2021 ed oggi indicato dalla ricorrente come stabilmente infisso nel terreno e a confine tra la sua proprietà e la proprietà Comunale, nel maggio 2019 non c'era, laddove invece si notano una recinzione con canne e alcuni paletti in legno, anch’essi non più esistenti. Pertanto, i due paletti, soprattutto il paletto in metallo ritratto nella foto 5 della verificazione non possono considerarsi stabilmente infissi nel terreno ed in conseguenza non possono essere considerati come quelli accertati con il verbale del sopralluogo del 19.06.2018 ”.

Il Collegio ritiene che i chiarimenti forniti dal verificatore nella integrazione alla originaria verificazione abbiano dissipato ogni dubbio circa l’essersi verificato uno sconfinamento con attività di scavo da parte della ditta ricorrente su aree di proprietà del comune di Torregrotta.

Quanto poi alla misura di tale sconfinamento, a giudizio del Collegio deve farsi riferimento al dato obiettivo risultante dal frazionamento approvato dal Catasto con prot. 26 del 05.06.1991, malgrado la sua non perfetta coincidenza con le planimetrie del P.d.L.: sicchè deve ritenersi che lo sbancamento abusivamente perpetrato dalla ricorrente ai danni del Comune di Torregrotta ha interessato per ml 2,27 la particella di proprietà comunale individuata catastalmente con il n. 1546 del foglio di mappa n. 2, lungo il lato su Via Grillo.

Né il valore di tale conclusioni il Collegio ritiene poter essere inficiato dal postulato vizio di contraddittorietà rispetto a provvedimenti della stessa e di altre Amministrazioni e dell’Autorità Giudiziaria. Nessun contrasto sussiste infatti rispetto al Decreto di archiviazione n. 5673/18 R.G. GIP del 06/03/2019 del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Messina, che contiene delle valutazioni – di diritto processuale, piuttosto che sostanziale - strettamente collegate ex art. 408 c.p.p. alla possibilità di “ pervenire ad una sentenza di condanna a carico dell’imputata ”, senza mai avere escluso in modo certo che la stessa si fosse resa autrice dello sconfinamento posto a base della contestata ingiunzione di rimettere in pristino l’originario stato dei luoghi.

Con riguardo invece agli atti adottati dal Distretto Minerario di Catania, la ricorrente afferma in ricorso che tale ufficio avrebbe “ concluso il procedimento per scavo abusivo senza adottare alcuna sanzione nei confronti della Ditta ”, Ma agli atti di causa, in verità, risulta acquisito soltanto il processo verbale di infrazione del 14/08/2018, che a prescindere da qualunque ulteriore epilogo possa avere avuto il procedimento amministrativo da esso avviato, si occupa esclusivamente di rappresentare lo stato dei luoghi relativamente ad alcune particelle – ivi compresa quella n. 1546 , senza indulgere in alcuna considerazione circa chi fosse da ritenersene il dominus.

Per quanto infine concerne la lamentata contraddittorietà fra atti dello stesso Comune di Torregrotta, la ricorrente afferma in ricorso che tale ente locale avrebbe “ omesso di riferire come le operazioni di sopralluogo siano state rinnovate il 19.06.2018 per “verifica misure in contradditorio”, con l’esito della loro correzione e l’accertamento di una diversa lunghezza del fronte della part. n. 1546 e che questa era delimitata e recintata ”. Ma dal verbale del 19.06.2018 non si evince essere avvenuta in modo espresso alcuna “correzione ” di quanto rilevato in esito al sopralluogo del 21.05.2018. Le risultanze dei verbali del 19.062018 e del 21.05.2018 – il primo contenente soltanto un quid pluris rispetto al secondo quanto a metodi utilizzati per le misurazioni effettuate -, parimenti richiamati nella motivazione del provvedimento impugnato, potevano dunque perfettamente coesistere all’interno della la nota prot. n. 3484/2019 del 28 febbraio 2019, senza determinare alcun vizio di eccesso di potere per contraddittorietà della stessa.

Con riguardo al ricorso per motivi aggiunti, va per prima esaminata la censura d’incompetenza, che è infondata.

Posto che la convenzione di lottizzazione in questione determinava una variante urbanistica, va rilevato che: per quanto riguarda l’ordinamento regionale, la competenza consiliare in materia è espressamente prevista dall’art. 32, comma 2, lettera b, della l. n. 142/1990, recepito con modifiche dall'art. 1, comma 1, lett. e) della legge regionale n. 48/1991 (art. 78, legge regionale n. 10/1993, art. 45, legge regionale n. 26/1993 e art. 2, legge regionale n. 4/1996);
deve, comunque, tenersi conto del principio generale secondo cui la Giunta comunale è competente all'approvazione dei piani attuativi (quali sono pacificamente anche i piani di lottizzazione), qualora compatibili con lo strumento urbanistico vigente;
qualora, invece, il piano attuativo comporti una variante allo strumento urbanistico vigente, l’esigenza di modifica di quest'ultimo attiva la competenza del Consiglio comunale (T.A.R. Salerno, (Campania) sez. II, 11/11/2021, (ud. 10/11/2021, dep. 11/11/2021), n.2414 con richiamo a Consiglio di Stato sez. IV, 04/03/2016, n. 888).

Nella specie, con delibera consiliare n. 66 del 2019, è stato disposto l’annullamento parziale della convenzione di lottizzazione in questione e a tale atto ha fatto seguito la determina dirigenziale n. 656 del 2019 che vi ha dato attuazione.

Deve, pertanto, ritenersi rispettata la norma in materia di competenza.

Escluso che i poteri esercitati nel caso concreto dal Comune di Torregrotta siano viziati da incompetenza, e possibile ora passare all’esame di tutte le ulteriori censure, le quali tutte comunque ruotano intorno ad una (postulata) cattiva applicazione dell’art. 21 nonies della L. n. 241/1990 da parte di tale ente locale.

Più in dettaglio, secondo la ricorrente quella norma sarebbe stata violata perché:

i) la Convenzione parzialmente annullata con la Determinazione del Responsabile Area Territorio e Ambiente n. 656 dell’8.10.2019, di lottizzazione non è un provvedimento amministrativo espressione di volontà autoritativa e discrezionale della Pubblica Amministrazione suscettivo di autotutela, bensì un accordo pubblico-privato disciplinato dalla normativa civilistica (art. 11 l. n. 241/1990);

ii) l’art. 53 l.r. n. 71/1978 e s.m.i. esclude l’autotutela relativamente agli strumenti urbanistici, prevedendo l’annullamento dei soli provvedimenti abilitativi della esecuzione degli interventi in essi contemplati;
potere di autotutela che, peraltro, è attribuito non ai Comuni ma alla Regione, ed è da questa esercitabile a seguito di apposito procedimento disciplinato fa quella stessa norma;

iii) L’interesse pubblico a fondamento dell’annullamento d’ufficio non è esplicitato dalla Determina Dirigenziale, limitandosi questa ad accennare a non meglio precisate refluenze dovute all’inglobamento parziale della particella n. 1502 nell’ambito della stazione di servizio “Q8” (inglobamento che, secondo il Comune, avrebbe modificato il P.d.L. per quanto al rispetto degli standard urbanistici, alle sue norme tecniche e ciò estendendosi anche ai successivi atti concessori);

iv) Sarebbe stato superato il termine massimo di cui al primo comma dell’art. 21 nonies della L. n. 241/1990, senza che quello sforamento potesse trovare copertura, così come invece sostenuto dal Comune intimato, nelle previsioni del secondo comma di quella stessa norma, in quanto la necessità per quest’ultimo di intervenire in autotutela sarebbe stata “ conseguenza di un comportamento ingannevole del privato ”.

Le critiche sub i) e ii) non possono essere oggetto di positivo apprezzamento da parte del Collegio, in quanto “ le convenzioni di lottizzazione costituiscono contratti di natura peculiare, che lasciano integra, nonostante eventuali patti contrari, la potestà pubblicistica del comune in materia di disciplina del territorio e di regolamentazione urbanistica, alla stregua di esigenze sopravvenute ed a maggior ragione per l’obbligatorio adeguamento alle modifiche successive. L’approvazione del piano di lottizzazione non è un atto dovuto, pur se conforme al piano regolatore generale od al programma di fabbricazione, ma costituisce sempre espressione del potere discrezionale dell’Autorità chiamata a valutare la opportunità di dare attuazione – in un certo momento ed in certe condizioni – alle previsioni dello strumento urbanistico generale, essendovi fra quest’ultimo e gli strumenti attuativi un rapporto di necessaria compatibilità, ma non di formale coincidenza ”(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 2 marzo 2004, n. 957). Anche l’annullamento parziale di una convenzione di lottizzazione è pertanto espressione dell’esercizio di quegli stessi poteri amministrativi discrezionali che hanno portato precedentemente alla sua approvazione: i quali fanno cadere, piuttosto che la convenzione di lottizzazione in sé, l’atto di approvazione, al qual ultimo la prima è indefettibilmente legata da un nesso di presupposizione - sicchè, al sopravvenuto mancare dell’atto di approvazione, essa è condannata alla definitiva inefficacia. Nè rileva in alcun modo il pur invocato art. 53 della L.R. n. 71/1978 : il quale, se effettivamente prevede l’esercizio di poteri in autotutela con esclusivo riguardo ai “ provvedimenti comunali che consentono esecuzione di opere in violazione delle leggi vigenti ” da parte della Regione, non preclude affatto agli enti locali di intervenire su strumenti urbanistici attuativi perfezionati indipendentemente da qualunque intervento della Regione Siciliana – così come appunto è per i piani di lottizzazione.

Più complessa è invece la disamina della censura di cui al punto iii).

Il riferimento, nella motivazione del provvedimento impugnato, alla incidenza della falsa rappresentazione dello stato di fatto relativo alla particella n. 1502 sugli standard urbanistici, risulta oggetto di un importante chiarimento da parte del Comune intimato – che non si risolve nel caso di specie in una inammissibile motivazione postuma del provvedimento impugnato, così come tutte le volte in cui “ le ragioni del provvedimento siano chiaramente intuibili sulla base della parte dispositiva del provvedimento impugnato ”(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 7 giugno 2012, n. 3376;
Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 3 marzo 2010, n. 1241) – nella memoria depositata in segreteria il 23/01/2020. Lì infatti si rappresenta che “la C.E. n. 2000 del 23.9.1999, e successivo rinnovo di C.E. n. 2066 del 14.9.2001, e una variante approvata in data 15.9.2003 prot. n. 4841 … sono state chieste e rilasciate, non solo, sull’area costituita dalle particelle nn. 1410 e 169, ma anche su una porzione dell’area costituita dalla particella n. 1502 (utilizzando la relativa cubatura), che era stata già ricompresa per intero nel citato PdL approvato il 6.4.1989 (e poi riportata nella convenzione stipulata il 22.2.2011, non riproducente tale modificato stato dei luoghi), costituente il lotto n.1 ”. L’infedele rappresentazione dello stato dei luoghi in ordine alla particella n. 1502 ha determinato un erroneo aumento delle cubature complessive realizzabili in base al suddetto PdL, che si sarebbero incrementate, in base all’indice di fabbricabilità previsto, in misura pari alla quota-parte di interventi realizzabili sulla porzione della particella n. 1502 ricompresa all’interno di quello. Rispetto ad una tale opinione, le critiche ad essa rivolte della ricorrente non appaiono persuasive, specialmente laddove si afferma che “ l’argomentazione dell’Ente non considera, poi, che la part. n. 1502 è classificata in z.t.o. “D2” che prevede solo il rispetto di parametri di copertura fissati nel 70% della superficie di ogni singolo lotto e non indici di cubatura ”. Infatti lo stesso ragionamento del Comune intimato in termini di “consumo” di cubatura si può parimenti applicare all’ipotesi di “consumo” di copertura. Qualora l’indice di copertura sia stato totalmente utilizzato per la realizzazione del distributore della Q8, è evidente che il reimpiego della porzione della particella n.1502 ricompresa all’interno del Piano di lottizzazione per la individuazione di (ulteriori) interventi edilizi realizzabili ivi nel rispetto del parametro di copertura del 70% sconvolge comunque gli standard urbanistici esistenti. In conclusione, pertanto, il Collegio esclude che sia mancata la evidenziazione dell’interesse pubblico, alla cui salvaguardia era strumentale l’esercizio di poteri in autotutela da parte del Comune intimato.

Per quanto infine attiene alla censura sub iv), alla norma che ha sostituito al termine “elastico” del “tempo ragionevole” quello “rigido” di 18 mesi per l’esercizio del potere di annullamento in autotutela – ovvero l'art. 25, comma 1, lett. b-quater), nn. 1) e 2), D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 -, ha fatto seguito, in certo senso in funzione di “riequilibrio”, la previsione, ad opera dall'art. 6, comma 1, lett. d), n. 2), L. 7 agosto 2015, n. 124, di deroghe per le ipotesi di “ provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato “. E poiché sicuramente corrisponde ad uno sciente mendacio della ricorrente la falsa rappresentazione dello stato dei luoghi relativamente alla particella n. 1502, ella non può in alcun modo dolersi del superamento del termine massimo di 18 mesi per l’esercizio dei propri poteri in autotutela da parte del Comune intimato.

IV – Il Collegio, conclusivamente pronunciando, in parte dichiara inammissibile ed in parte rigetta il ricorso principale, e rigetta invece interamente il ricorso per motivi aggiunti.

Sulla refusione delle spese di lite fra le parti il Collegio statuisce come da soccombenza, con rinvio al dispositivo per la loro liquidazione.

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