TAR Roma, sez. 2B, decreto cautelare 2018-11-21, n. 201807025
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Pubblicato il 21/11/2018
N. 07025/2018 REG.PROV.CAU.
N. 13262/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 13262 del 2018, proposto da
Cassa Raiffeisen di Nova Ponente-Aldino S.C.R.L, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati V O, B R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Patrizio Ivo D'Andrea in Roma, Lungotevere Raffaello Sanzio, n. 9;
contro
Banca D'Italia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati M O P, D L L, M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige S.p.A, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Provincia Autonoma di Bolzano, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;
per ottenere
previa sospensione dell'efficacia,
l’accertamento del diritto della ricorrente a non aderire ad un gruppo bancario cooperativo di cui all'art. 37-bis T.U.B.;
e per l'annullamento o la dichiarazione di nullità, e comunque la disapplicazione, previa sospensione in sede cautelare
dei provvedimenti della Banca d'Italia concernenti il procedimento di adesione al Gruppo Bancario Cooperativo delle Casse Raiffeisen, e in particolare della circolare di Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 (Disposizioni di vigilanza per le banche), Parte Terza, Capitoli 4, 5 e 6, come risultanti dal 19° aggiornamento del 2 novembre 2016 e dal 21° aggiornamento del 22 maggio 2018, del provvedimento della Banca d'Italia del 10 luglio 2018 di accertamento delle condizioni per la costituzione del medesimo gruppo bancario cooperativo;
di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenti, ivi compresi gli atti adottati da Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige S.p.A. relativi a detta adesione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Considerato che non emergono i presupposti di estrema gravità ed urgenza, normativamente previsti dall’art. 56, comma 1, c.p.a, per la concessione della richiesta misura cautelare monocratica, né parte ricorrente ha compiutamente allegato fatti e circostanze che tali presupposti possano integrare.