TAR Roma, sez. I, sentenza 2023-06-27, n. 202310818

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2023-06-27, n. 202310818
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202310818
Data del deposito : 27 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/06/2023

N. 10818/2023 REG.PROV.COLL.

N. 02167/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2167 del 2021, proposto da
M M, rappresentato e difeso dagli avvocati M B e A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, Ministero della Giustizia, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'accertamento

del diritto del ricorrente a percepire l’indennità giudiziaria, ora di amministrazione, di cui alla l. 22.6.1988 n. 221, dalla data di maturazione del proprio credito, ovvero dal 3.3.2009, fino al 31.1.2016, con conseguente condanna delle amministrazioni intimate al pagamento della suddetta indennità oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, del Ministero della Giustizia e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 aprile 2023 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, appartenente alla Guardia di Finanza in servizio nelle sezioni di polizia giudiziaria istituite presso la Procura di Roma, ha agito in giudizio chiedendo il riconoscimento del diritto alla corresponsione della c.d. indennità giudiziaria di cui alla l. 22 giugno 1988, n. 221.

A tal fine ha dedotto che l’impiego presso le sezioni citate avrebbe dato luogo allo svolgimento di mansioni anche amministrative, eccedenti cioè le tipiche funzioni della polizia giudiziaria: pertanto, svolgendo compiti identici a quelli personale amministrativo, avrebbe avuto diritto alla medesima indennità prevista precipuamente per il personale delle «cancellerie e segreterie giudiziarie».

Si sono costituite in giudizio le amministrazioni intimate.

Alla pubblica udienza del 5 aprile 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è infondato.

Con riferimento alla corresponsione dell’indennità giudiziaria, infatti, la giurisprudenza più recente si è espressa nel senso della non spettanza dell’indennità al personale di polizia giudiziaria assegnato alle sezioni istituite presso la Procura della Repubblica.

Al riguardo il Consiglio di Stato, con la sentenza del 27 ottobre 2022, n. 9188, ha ampiamente ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale, illustrando la ratio dell’indennità giudiziaria, la sua estensione nonché lo sviluppo storico di questa particolare forma di remunerazione (ormai inglobata nell’indennità di amministrazione prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto funzioni centrali), concludendo nel senso della non spettanza dell’indennità in esame al personale di polizia giudiziaria assegnato alle sezioni presso la Procura della Repubblica.

Come già affermato da questa Sezione, con la sentenza n. 2553 del 14 febbraio 2023, tali conclusioni devono essere condivise.

Difatti, la destinazione del personale della Guardia di Finanza alle sezioni di polizia giudiziaria non «rompe» il rapporto d’ufficio e di servizio dell’operante con l’amministrazione delle finanze, non essendo tale impiego riconducibile all’istituto del comando, previsto in linea generale dagli artt. 56 e 57 d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3: in quest’ultimo caso, si verifica una scissione tra l’amministrazione di appartenenza e quella che beneficia della prestazione lavorativa.

Per simili ipotesi è espressamente previsto che sia l’amministrazione accogliente a sostenere l’onere economico per il trattamento retributivo fondamentale (restituendo gli importi corrisposti all’amministrazione di provenienza, v. art. 70, comma 12, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165) nonché quello per il salario accessorio (rimesso alla contrattazione integrativa).

Viceversa, l’assegnazione alla sezione istituita presso la Procura della Repubblica rappresenta un’ordinaria ipotesi di svolgimento dei compiti istituzionali del personale della Guardia di Finanza (v. art. 6 d.lgs. 19 marzo 2001, n. 68): va rammentato, invero, che le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte non solo dal personale delle sezioni istituite presso le Procure (v. art. 56 c.p.p.) bensì anche dagli altri servizi (es. il Gruppo d’investigazione sulla criminalità organizzata).

L’unica peculiarità che caratterizza il personale delle sezioni è rappresentata dalla più profonda dipendenza funzionale con il pubblico ministero (in linea con l’art. 109 Cost.), senza che ciò, però, determini un utilizzo del personale tra distinte amministrazioni: a riprova, gli artt. 5 e 10 disp. att. c.p.p. chiariscono come permangano costantemente legami del personale delle sezioni con l’amministrazione di provenienza.

Viepiù, l’espletamento temporaneo di mansioni lato sensu amministrative non modifica in alcun modo la qualifica dell’operatore di polizia giudiziaria. Sul punto, deve osservarsi come le funzioni della polizia giudiziaria sono individuate dal codice di rito solo in una prospettiva finalistica (v. art. 55 c.p.p.), senza cioè enunciare tassativamente il preciso mansionario né demarcando in maniera rigorosa il confine tra la suddetta attività e quella amministrativa.

Anche le mansioni amministrative svolte, quindi, altro non sono che compiti funzionalmente indirizzati a consentire al pubblico ministero di meglio determinarsi in ordine all’esercizio dell’azione penale (v. art. 326 c.p.p.).

La circostanza che parte di queste mansioni possano essere espletate da personale amministrativo non muta i termini della questione: difatti, data la scarsità di risorse umane, appare logico e coerente impiegare il personale di polizia giudiziaria anche per compiti burocratici, risultando ciò funzionale alla repressione penale.

Il ricorso deve quindi essere respinto.

Le spese, stante la natura della controversia, possono essere compensate.

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