TAR Roma, sez. I, sentenza 2023-06-27, n. 202310818

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2023-06-27, n. 202310818
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202310818
Data del deposito : 27 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/06/2023

N. 10818/2023 REG.PROV.COLL.

N. 02167/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2167 del 2021, proposto da
M M, rappresentato e difeso dagli avvocati M B e A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero della Difesa, Ministero della Giustizia, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'accertamento

del diritto del ricorrente a percepire l’indennità giudiziaria, ora di amministrazione, di cui alla l. 22.6.1988 n. 221, dalla data di maturazione del proprio credito, ovvero dal 3.3.2009, fino al 31.1.2016, con conseguente condanna delle amministrazioni intimate al pagamento della suddetta indennità oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, del Ministero della Giustizia e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 aprile 2023 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, appartenente alla Guardia di Finanza in servizio nelle sezioni di polizia giudiziaria istituite presso la Procura di Roma, ha agito in giudizio chiedendo il riconoscimento del diritto alla corresponsione della c.d. indennità giudiziaria di cui alla l. 22 giugno 1988, n. 221.

A tal fine ha dedotto che l’impiego presso le sezioni citate avrebbe dato luogo allo svolgimento di mansioni anche amministrative, eccedenti cioè le tipiche funzioni della polizia giudiziaria: pertanto, svolgendo compiti identici

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