TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2023-07-06, n. 202304049
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Pubblicato il 06/07/2023
N. 04049/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02347/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2347 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato A S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, A A, B C, A C, G P, E C, A I F, G R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Maria Cristina Carbone in Napoli, p.zza Municipio, P.Zzo San Giacomo;
per l'annullamento
a) della Disposizione Dirigenziale n. -OMISSIS-;
b) di ogni altro atto preordinato, connesso o conseguente ove lesivo delle proprie posizioni giuridiche, inclusi:
b.1) il verbale di sopralluogo n. -OMISSIS-(sopralluogo del 30.3.2018) a firma degli agenti dell'UOTE del Servizio autonomo di Polizia locale del Comune di Napoli;
b.2) le risultanze della verifica istruttoria compiuta dal tecnico istruttore-OMISSIS-, vistata dal Responsabile dell'U.O.C. e dal Responsabile del settore tecnico antiabusivismo
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 maggio 2023 la dott.ssa Rita Luce e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti sono proprietari dell’appartamento sito in Napoli alla via-OMISSIS-, scala B, piano sesto, nonché del lastrico solare (piano settimo) di pertinenza dell’unità abitativa, catastalmente individuati al fl. -OMISSIS- p.lla -OMISSIS- sub.-OMISSIS-(appartamento) e-OMISSIS- (lastrico solare), giusta atto di compravendita per Notar -OMISSIS- dell’8.3.2016, rep. n.-OMISSIS-, racc. n. -OMISSIS-
Con SCIA n.-OMISSIS- prot. n.-OMISSIS- trasmessa al Comune di Napoli in data 21.6.2016, la sig.ra -OMISSIS- n.q. segnalava la realizzazione delle seguenti opere a farsi, riconducibili alla nozione di manutenzione ordinaria e straordinaria:
(i) diversa distribuzione degli spazi interni;
(ii) realizzazione di foro nel solaio tra l’appartamento e il lastrico solare, previa autorizzazione sismica rilasciata dal competente Genio Civile di Napoli;
(iii) demolizione e rifacimento dei tramezzi interni;
(iv) rifacimento impianti tecnologici e di servizi;
(v) rifacimento di intonaci interni con conseguente tinteggiatura interna e
pitturazione del ferro;
(vi) sostituzione di infissi interni ed esterni;
(vii) rifacimento impermeabilizzazione e/o pavimentazione del lastrico solare con
riconfigurazione delle pendenze tramite correzione dei relativi massetti;
(viii) fornitura e posa in opera di una chiusura in alluminio apribile o cupolino prefabbricato per il foro realizzato all’interno del lastrico.
Con comunicazione trasmessa a mezzo pec al Comune di Napoli in data 16.11.2016, la sig.ra -OMISSIS- trasmetteva copia della Autorizzazione sismica prot. n. -OMISSIS-rilasciata dal Genio Civile di Napoli in data 15.11.2016, e relativa alla apertura del foro nel lastrico solare, e comunicava l’avvio dei lavori segnalati con SCIA n.-OMISSIS- prot. n.-OMISSIS-.
Con PEC del 23.1.2017, il tecnico incaricato dalla ricorrente comunicava al Comune di Napoli la chiusura dei lavori segnalati con SCIA n.-OMISSIS- prot. n.-OMISSIS-.
A distanza di quasi due anni dalla presentazione della SCIA, ovvero in data 30.3.2018, personale appartenente al Servizio di Polizia Locale del Comune di Napoli eseguiva un sopralluogo presso l’immobile in titolarità dei ricorrenti, rilevando quanto segue: “trattasi di U.I. posto al 6° P. con sovrastante terrazzo di circa 80,00 (S.U.) di proprietà, dal quale si accede sia dalle scale condominiali che dall’interno dell’appartamento reso comunicante allo stesso mediante apertura del solaio di circa mq 3,00, così come riportato nella SCIA A/R, chiudibile con grata in ferro scorrevole. Per tale opera viene esibita SCIA n°-OMISSIS- corredata da autorizzazione sismica n. -OMISSIS-. A copertura di detta botola è stata realizzata una struttura verandata di circa mt 4,00 di lungh. x 1,40 con H di mt. 2,00. detta struttura di alluminio e vetri poggia su un muretto perimetrale di circa 75 cm. La copertura di detta veranda è in vetro ed alluminio. In corrispondenza di detta veranda vi è un manufatto in muratura di mt. 3,45 x 3,00 con H di mt. 2,20 adibito a lavanderia. Quest’ultimo non di recente fattura. All’interno dell’U.I., a metà della scala che conduce al terrazzo vi è una piccola area soppalcata di mq 8,00 con H di mt 2,10 dal calpestio e 2,80 dal solaio (…). Alla fine di detto soppalco vi è un ripostiglio di mt 6,00 di lunghezza x mt 1,00 di larghezza (…). Per quanto attiene al soppalco lo stesso non è utilizzato e la parte sottostante è di passaggio, collegato il corridoio.”.
In data 28.1.2021, il Comune di Napoli adottava la Disposizione Dirigenziale n.-OMISSIS-, con cui, previo richiamo al verbale di sopralluogo n.-OMISSIS- (sopralluogo del 30.3.2018), ingiungeva la demolizione delle seguenti opere abusive:
1) struttura verandata di circa mt. 4 x 1,4 x 2,0 di altezza, realizzata con muretto alto mt. 0,75 circa sormontato da pannelli in alluminio e vetri;
2) all’interno di detta struttura, apertura nel solaio di calpestio di circa mq. 3,0 per allocazione di scala in legno che sbanca su un soppalco di circa mq 8,0 posto in un vano dell’appartamento sottostante, impostato a mt. 2,0 dal solaio e a circa mt. 1,85 dalla copertura;
3) manufatto in muratura di circa mt. 3,5 x 3,0 x 2,3 di altezza, utilizzato come lavanderia.
Tali opere sarebbero in contrasto con l’art. 26 delle NTA della variante generale al PRG del Comune di Napoli che non consente la realizzazione di soppalchi a distanza inferiore di mt. 1,5 dai vani luce;e con l’art. 43, comma 1, lett. b) della legge 457/78 che impone limiti di altezza non inferiori a mt. 2,70 per gli ambienti residenziali e a mt. 2,40 per gli ambienti accessori.
I ricorrenti hanno impugnato la suindicata ordinanza di demolizione deducendo, in primo luogo, la violazione del comma 4, dell’art. 33 del Testo Unico dell’Edilizia in quanto, trattandosi di abusi realizzati su immobili ricadenti in zona A del PRG, il Comune avrebbe dovuto chiedere il parere della competente Soprintendenza circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria;in mancanza di tale parere, poi, il provvedimento impugnato doveva ritenersi viziato perché privo di qualsivoglia motivazione in ordine alla sanzione da applicare;l’apertura nel solaio di calpestio di circa mq 3,0 per allocazione di scala in legno era avvenuta, ancora, giusta SCIA n.-OMISSIS-, corredata da autorizzazione sismica n. -OMISSIS-, mai inibita dalla Amministrazione né annullata in autotutela e ciò malgrado il Comune di Napoli fosse a conoscenza dell’esistenza del titolo edilizio, ritualmente esibito in sede di sopralluogo, come evidenziato dai verbalizzanti nel verbale n.-OMISSIS- (sopralluogo del 30.3.2018). E, infine, nel provvedimento impugnato si faceva riferimento ad una presunta altezza dalla copertura pari a mt. 1,85, che nel verbale di sopralluogo non risultava affatto menzionata;l’altezza interna al soppalco di mt. 0,70 era, comunque, pienamente conforme alle norme del R.E. del Comune di Napoli. L’area soppalcata appariva conforme anche all’art. 43, comma 1, lett. b) della legge 457/1978 che attiene alle altezze minime delle superfici residenziali e accessorie delle unità abitative, in quanto, il soppalco non praticabile non rientrava in alcuna di dette categorie, essendo destinato a superficie non abitabile. E, infine, l’art. 26 delle NTA della Variante generale al Prg del Comune di Napoli, richiamato nel provvedimento impugnato, non conterrebbe, in realtà, alcun divieto di realizzare soppalchi, a distanza inferiore di mt. 1,5 dai vani luce. I ricorrenti deducevano, poi, che la eccessiva gravità della sanzione demolitoria rispetto alla modesta entità degli abusi;era, da ultimo, stata omessa la partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo.
Si è costituito in giudizio il Comune di Napoli eccependo l’infondatezza delle avverse censure ed insistendo per il rigetto del ricorso.
Alla udienza pubblica del 3 maggio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
L'art. 33 comma 4 del Testo Unico Edilizia prevede che “Qualora le opere abusive” di cui al comma 1 siano state eseguite su “immobili, anche non vincolati, compresi nelle zone omogenee A, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, il dirigente o il responsabile dell’ufficio richiede all'amministrazione competente alla tutela dei beni culturali ed ambientali apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al precedente comma. Qualora il parere non venga reso entro novanta giorni dalla richiesta il dirigente o il responsabile provvede autonomamente”
Nel caso specifico d’immobili anche non vincolati situati nelle zone omogenee A, il legislatore ha perciò ritenuto che, in ordine alla sanzione da applicare, dev’essere prioritariamente ponderata la scelta tra quella della restituzione in pristino e quella pecuniaria.
Ciò rilevato, non vi è motivo per affermare che la ratio ispirante la norma venga a cadere per il solo fatto che, quanto alla sanzione, decide l’Ufficio competente (del Comune, nella specie), senza il parere della Soprintendenza, per l’inutile decorso del relativo termine, significando la norma che in questa ipotesi l’Ufficio è legittimato a provvedere in mancanza del parere, e quindi “autonomamente”, ma non che ciò escluda la valutazione della scelta in questione la quale, in caso contrario, risulterebbe necessaria e vincolante soltanto ove intervenga la Soprintendenza e, immotivatamente, non necessaria quando l’Ufficio competente provveda senza il relativo parere, nonostante si tratti dei medesimi immobili (Cons Stato, Sez. 6^ – 10 marzo 2014, n. 1084).
Nel provvedimento sanzionatorio dovrebbe, quindi, risultare comunque valutata l’ipotesi del ricorso alla sanzione pecuniaria, in assenza del relativo parere dell’organo preposto alla tutela dei beni culturali e ambientali.
Ciò premesso, non risulta che, nel caso che ci occupa, il Comune abbia richiesto il parere della Soprintendenza;ad ogni modo, il provvedimento impugnato non contiene alcuna motivazione circa la ponderazione che, necessariamente l’Amministrazione deve operare, della tipologia di sanzione da applicare.
Per tale ragione, ed assorbita ogni altra censura, il ricorso va accolto. fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo.