TAR Palermo, sez. V, sentenza 2023-07-17, n. 202302339

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. V, sentenza 2023-07-17, n. 202302339
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202302339
Data del deposito : 17 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/07/2023

N. 02339/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00705/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 705 del 2018, proposto da
-OMISSIS- in proprio e nella qualità di Capofila dell’A-OMISSIS- con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Canicattì, via Ten. Col. La Carrubba 14;



contro

Regione Siciliana - Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domicilio digitale come da PEC da Registri Giustizia e domicilio fisico reale in Palermo, via Valerio Villareale 6;



per l'annullamento

- del D.D.S. n.-OMISSIS- portante revoca del Decreto di concessione D.D.S-OMISSIS-per come notificato con nota prot. n. -OMISSIS-

- del diniego di concessione di proroga portato dalla nota prot. n.-OMISSIS-del 31.10.2012 emesso dal Dipartimento Regionale dell’Agricoltura Servizio 1 U.O. S1.02 e per come comunicata con nota dell’Ispettorato dell’Agricoltura di Agrigento U.O. S6.05 prot. n. -OMISSIS- del 06.11.2017;

- di ogni altro atto presupposto conseguente e successivo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo per l’Amministrazione regionale;

Vista l’ordinanza n. -OMISSIS- di rigetto della domanda cautelare;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 giugno 2023 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con ricorso depositato il 13/04/2018 parte ricorrente impugna, chiedendone l’annullamento previa sospensione degli effetti, il DDS n. -OMISSIS- del 22/01/2018 di revoca del precedente decreto di concessione DDS n. -OMISSIS- del 31/02/2015, nonché il diniego di proroga di cui alla nota prot.-OMISSIS-del 31/10/2017 comunicata con nota prot. -OMISSIS- del 6/11/2017.

Premette in fatto:

-che con atto del 31/01/2013 veniva costituita l’ATS denominata “San AC” al fine di partecipare al programma di sviluppo rurale PSR 2007/2013, misura 216 azione B e azione C-2^ fase;

-che, presentata domanda n-OMISSIS-veniva emesso il D.D.S. di concessione n. -OMISSIS- del 31/03///2015;

-che i lavori previsti nel progetto dovevano concludersi entro e non oltre il 31/06/2016 ma che con domanda di proroga si ottenne il rinvio al 31/07/2016, giusto DDS n. 2441 del 5/4/2016;

-che a causa dei tempi di erogazione delle somme, del 8/6/2016, considerato altresì che le ditte si erano rifiutate di procedere nei lavori visto il margine di tempo residuo, con istanza del 19/07/2016 veniva chiesta ulteriore proroga: in tesi di parte ricorrente, l’ente di indirizzo prima denegò la proroga per poi, successivamente, a seguito di ricorso amministrativo, concederla.

I lavori già in essere furono pertanto continuati ma, anche in questo caso non completati stante l'esiguità del termine concesso e, pertanto, parte ricorrente espone che fu necessario richiedere ulteriore proroga, giusta istanza presentata al prot. n. -OMISSIS- del 25.05.2017. Tale istanza, però, è stata esitata con il provvedimento di diniego qui avversato.

Con nota prot. -OMISSIS- del 29/11/2017 veniva data comunicazione dell’avvio del procedimento volto alla revoca del contributo in ragione dell’informativa prefettizia antimafia, avverso il quale la parte espone di aver presentato ricorso amministrativo.

Ciò nonostante, con il provvedimento gravato l’amministrazione ha, come premesso, revocato il contributo.

Sicché è stato proposto l’odierno ricorso in cui si articolano le seguenti censure:

1)-Sul diniego di proroga: violazione di norme, difetto di motivazione, ingiustizia manifesta, violazione di legge per mancato avviso di avvio del procedimento;

2)-Sulla revoca: violazione dell’art. 37, comma 18, del D.L. n. 163/2006, violazione dell’art. 92, commi 3-4-5, del D.Lgs. n.159/2011.

Resiste l’Avvocatura distrettuale dello Stato.

Con ordinanza n. -OMISSIS-, non appellata, la domanda cautelare è stata respinta.

Con memoria del 29/04/2023 l’Avvocatura erariale ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, chiedendone comunque il rigetto nel merito.

Alla pubblica udienza del 7 giugno 2023, presenti i procuratori delle parti, e previa dichiarazione a verbale di udienza del difensore di parte ricorrente circa la persistenza dell’interesse alla decisione, il ricorso è stato trattenuto dal Collegio.

Preliminarmente deve essere scrutinata l’eccezione sollevata dall’avvocatura erariale.

L’eccezione del difetto di giurisdizione è da disattendere.

Secondo la Corte di Cassazione Civile a SS.UU. 12/06/1997, n. 5298, “ Nel caso in cui il provvedimento di concessione di contributi per l'esecuzione di un'opera di interesse pubblico imponga come condizione di efficacia che le opere siano eseguite conformemente al progetto approvato e correlativamente richieda che eventuali variazioni

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi