TAR Napoli, sez. I, sentenza breve 2019-07-30, n. 201904190
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Testo completo
Pubblicato il 30/07/2019
N. 04190/2019 REG.PROV.COLL.
N. 02382/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2382 del 2019, proposto da
A.I.C.S. – Associazione Italiana Cultura e Sport – Comitato Provinciale di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato L T, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Toledo 323;
contro
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Beatrice Dell'Isola, con domicilio eletto presso l’Avvocatura Regionale in Napoli, via Santa Lucia 81;
per l'annullamento
a) del provvedimento prot. n. 220712 del 4.4.2019, notificato in data 12.4.2019, con cui la Regione Campania si è dichiarata incompetente in ordine alla richiesta di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato; b) ove e per quanto lesivo del provvedimento prot. n. 95361 del 12.2.2019; c) ove e per quanto lesivi di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2019 il dott. Maurizio Santise e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’Associazione Italiana Cultura e Sport (A.I.C.S.), associazione di promozione sociale iscritta al registro delle APS della Regione Campania dal 26.10.2015 con decreto n. 443, con ricorso tempestivamente notificato all’amministrazione resistente e regolarmente depositato nella Segreteria del Tar ha esposto quanto segue:
- di aver chiesto alla Regione Campania, con domanda del 18.1.2019, il riconoscimento della personalità giuridica di cui al DPR 361/2000 ed al Regolamento Regionale DPGRCC n. 619 del 22.9.2003 pubblicato sul BURC n.47 del 6.10.2003;
- di avere ricevuto, con nota prot. n. 95361 del 12.2.2019, riscontro negativo fondato sulla circostanza che l’Associazione è “un Ente del Terzo Settore” che opera prettamente in conformità alla legge 106/2016 e Dlgs. 3 luglio 2017 n. 117 e che pertanto “è necessario che Codesta Associazione