TAR Catania, sez. IV, sentenza 2023-08-25, n. 202302565

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. IV, sentenza 2023-08-25, n. 202302565
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202302565
Data del deposito : 25 agosto 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/08/2023

N. 02565/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00782/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 782 del 2015, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato D B, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato C C in Catania, Via Vecchia Ognina, 140;

contro

Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di -OMISSIS-, Ministero dell’Interno e Questura di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, Via Vecchia Ognina, 149;

per l’annullamento

- del decreto del vice Prefetto della Provincia di -OMISSIS- prot. n. 0000883 con cui è stata rigettata l’istanza volta ad ottenere la licenza ex art. 134 T.U.L.P.S. per l’esercizio dell’attività di vigilanza privata;

- della nota prot. n. 0025893 della Prefettura di -OMISSIS- del 30.9.2014;

- delle note della Questura di -OMISSIS- del 19.9.2014, del 21.10.2014 e del 2.11.2014;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di -OMISSIS-, del Ministero dell’Interno e della Questura di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;

Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 10 luglio 2023 la dott.ssa Manuela Bucca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con decreto prot. n. 883 del 15 gennaio 2015, il Prefetto della Provincia di -OMISSIS- ha comunicato il rigetto dell’istanza presentata dal sig. -OMISSIS- in data 10 settembre 2014, volta ad ottenere la licenza ex art. 134 T.U.L.P.S. per l’esercizio dell’attività di vigilanza privata a mezzo della ditta “-OMISSIS-”.

A supporto della determinazione negativa adottata, l’Amministrazione ha confermato la mancanza, in capo al ricorrente, della capacità minima professionale richiesta dalla normativa vigente in materia (già rilevata con decreto prefettizio del 10 ottobre 2013 adottato in relazione ad altra analoga istanza).

In particolare, la documentazione prodotta non è stata ritenuta sufficiente ai fini del D.M. n. 269/2010, allegato B, poiché i corsi di formazione documentati non sono stati organizzati da Università riconosciute e, comunque, non attestano l’avvenuta partecipazione a stages operativi presso Istituti di vigilanza.

L’Amministrazione ha, altresì, richiamato la nota del 21 ottobre 2014, con cui la Questura di -OMISSIS- ha confermato la continuazione dell’attività di vigilanza da parte del sig.-OMISSIS-, nonostante la conferma dal C.G.A. dell’ordinanza cautelare con cui questo T.A.R. ha rigettato la richiesta di sospensiva del decreto dell’Autorità prefettizia del 10 ottobre 2013.

Avverso il decreto prot. n. 883 del 15 gennaio 2015 propone ricorso, ritualmente notificato e depositato, il sig. -OMISSIS-, articolando i seguenti motivi di censura:

I. Violazione e falsa applicazione del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), art. 134;
Violazione e falsa applicazione del Decreto del Ministero dell’Interno 1 dicembre 2010 n. 269, allegato B;
Eccesso di potere;
carenza dei presupposti;
travisamento ed illogicità manifesta;
violazione e falsa applicazione della legge n. 241/1990, art. 3;
erroneità della motivazione;
violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione e dei canoni del buon andamento e dell’imparzialità dell’azione amministrativa
”.

Il ricorrente sostiene di aver dimostrato il possesso del titolo di istruzione di scuola media e l’espletamento di funzioni direttive in istituti di vigilanza. In conseguenza, sarebbe rispettato il disposto del D.M. n. 269/2010, allegato B, che prevede che il titolare della licenza, oltre che essere in possesso del diploma di scuola media superiore, deve aver ricoperto funzioni direttive nell’ambito di istituti di vigilanza privata ovvero aver conseguito master di livello universitario in materia di sicurezza privata con stages operativi presso istituti di vigilanza.

Il ricorrente aggiunge di aver presentato all’Amministrazione un certificato di frequenza e profitto del corso organizzato dall’Associazione Sintesi ai sensi della normativa dell’Ente Nazionale Italiano di Unificazione UNI 10459:1995 ed in conformità al D.M. n. 269/2010 (allegato B, comma 1, punto 3), svoltosi dal 15 maggio 2014 al 31 luglio 2014, con verifica finale dell’apprendimento svoltasi il 3 settembre 2014 e superata con profitto (votazione 61/100);

II. “Violazione e falsa applicazione del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 134 sotto ulteriore profilo;
Violazione e falsa applicazione del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, art. 257 quater;
Eccesso di potere;
Carenza dei presupposti;
Travisamento;
Difetto ed erroneità di attività istruttoria;
violazione e falsa applicazione della legge n. 241/1990, art. 3;
erroneità della motivazione
”.

Il ricorrente sostiene l’illegittimità del provvedimento nella parte in cui pone a fondamento del diniego anche la circostanza che il ricorrente avrebbe abusivamente svolto attività di vigilanza privata, in mancanza della licenza. Al riguardo, il ricorrente ha indicato che l’attività svolta sarebbe stata limitata a compiti di mero portierato, per i quali non è necessario il preventivo conseguimento di licenza;

III. “ Violazione e falsa applicazione dell'art. 41 della Costituzione;
Violazione e falsa applicazione dei principi generali dell'ordinamento comunitario di libera prestazione dei servizi, di concorrenza e di apertura del mercato;
Violazione e falsa applicazione degli artt. 49 ss., 81 ss., 45 e 46, TCE;
Violazione e falsa applicazione della legge n. 241/1990, art. 1
, in quanto l’Amministrazione avrebbe interpretato l’art. 134 T.U.P.S. in modo incompatibile con il principio di libertà di iniziativa economica privata stabilito dall’art. 41 Cost.

Resistono al ricorso il Ministero dell’Interno, la Prefettura di -OMISSIS- e la Questura di -OMISSIS-, deducendone l’infondatezza nel merito.

Respinta l’istanza di tutela cautelare, alla pubblica udienza di smaltimento del 10 luglio 2023, svoltasi da remoto ai sensi dell’art. 87 co. 4 bis c.p.a., la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

Preliminarmente, rispetto al prospettato collegamento tra l’odierno giudizio e quello iscritto al n. rg. 1101/2014 di questo Tribunale, il Collegio rileva che parte ricorrente non ha formulato alcuna richiesta di riunione dei due giudizi né si ritiene sussistono i presupposti per una tale riunione, tenuto conto che sono oggetto di impugnazione atti diversi non connessi tra di loro (nell’odierno giudizio, è oggetto di gravame il decreto prot. n. 883 del 15 gennaio 2015, con cui il Prefetto della Provincia di -OMISSIS- ha comunicato il rigetto dell’istanza presentata dal sig. -OMISSIS- in data 10 settembre 2014, volta ad ottenere la licenza ex art. 134 T.U.L.P.S. per l’esercizio dell’attività di vigilanza privata a mezzo della ditta “-OMISSIS-”;
nel giudizio iscritto al n. rg. 1101/2014, sono oggetto di gravame il decreto del vice-prefetto vicario di -OMISSIS- del 30 gennaio 2014, con il quale gli sono stati revocati il decreto di nomina a guardia particolare giurata ed il porto d’armi a tassa ridotta e il decreto di divieto di detenzione di armi del 3 febbraio 2014).

Tanto chiarito, il ricorso è infondato.

Innanzitutto, priva di pregio è la prima doglianza relativa al possesso da parte del ricorrente dei requisiti di professionalità richiesti per l’esercizio dell’attività di vigilanza.

L’art. 136, comma 1, del R.D. n. 773 del 1931 (c.d. T.U.L.P.S.) dispone che la licenza per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza è rifiutata a chi non dimostri di possedere capacità tecnica adeguata ai servizi che intende esercitare.

Tale norma va letta in combinato disposto con l’allegato B del D.M. n. 269 dell’11 dicembre 2010 nella parte in cui prevede, per quanto d’interesse, che il titolare della licenza di un istituto di vigilanza privata deve dimostrare di aver ricoperto funzioni direttive nell’ambito di istituti di vigilanza privata, con alle dipendenze almeno venti guardie giurate, per un periodo di almeno tre anni ovvero di aver superato corsi di perfezionamento in materia di sicurezza privata, erogati da Università riconosciute dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, che prevedano stages operativi presso istituti di vigilanza privata.

Dall’esame della documentazione prodotta dal ricorrente, ritiene il Collegio che non emerge la prova del possesso dei requisiti professionali richiesti:

- dall’attestato dell’Istituto di Vigilanza “La -OMISSIS-” del 13 febbraio 2013, risulta che il ricorrente svolge “ attualmente ” le mansioni di “ Capo Servizio ” presso la zona di -OMISSIS-, ragion per cui, anche a voler ritenere che si tratti di funzioni direttive non meglio specificate, in ogni caso manca il requisito temporale dell’esercizio delle suddette funzioni per un periodo di almeno tre anni alla data di richiesta della licenza;

- quanto al certificato di frequenza e profitto del corso “ Professionista della Security Aziendale ” organizzato dall’Associazione Sintesi, rilasciato in data 10 settembre 2014, risulta che il corso in videoconferenza di 90 ore (oltre quattro ore frontali per la verifica finale) non prevedeva alcuno stage operativo e, pertanto, non era in linea con i requisiti richiesti dall’allegato B del D.M. n. 269 dell’11 dicembre 2010;

- quanto all’attestato “ Specialista della Security Aziendale ” del 15 gennaio 2015, esso dimostra soltanto la frequenza del corso alla data di adozione del provvedimento impugnato e non anche il perfezionamento del percorso formativo;

- in merito all’attestato di “ Security Manager ” del 26 settembre 2013, anche in questo caso è troncante la considerazione che il corso frequentato non prevedeva stages operativi.

È infondata anche la seconda censura, non avendo parte ricorrente fornito prova che l’attività svolta si sia limitata al mero portierato.

La circostanza che la procura della Repubblica di -OMISSIS- non abbia effettuato contestazioni avverso l’attività di vigilanza svolta in assenza di licenza non esclude la rilevanza della stessa sul piano amministrativo.

Anche la doglianza relativa all’illegittima compressione della libertà di iniziativa economica privata è destituita di fondamento, essendo il provvedimento adottato “ il giusto punto di equilibrio tra le opposte esigenze di garantire la libera iniziativa economica privata e di assicurare nel contempo che essa non vada a detrimento di altri interessi di pari o superiore rilievo e protezione costituzionale ” (T.A.R. Napoli, (Campania) sez. V, 27 febbraio 2014, n. 1219).

Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

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