TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2023-09-29, n. 202300444
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Testo completo
Pubblicato il 29/09/2023
N. 00444/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00181/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 181 del 2023, proposto da
NS OS, rappresentato e difeso dall’avvocato UI Guerrieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Atri, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Saverio Sticchi Damiani e Susanna Bufardeci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ufficio territoriale del Governo di Teramo, in persona del Prefetto in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in L’Aquila, via Buccio di Ranallo, complesso monumentale di San ME, è domiciliato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
PI ET, rappresentato e difeso dagli avvocati UI ET e Francesco Camerini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
CO CE, LO Di DO, AN NI, GO NI, IA CO, EL OL, ME IC, MI OR, DE PI, NS Di CO, UI CH, IA TT, IE CR, SC RD e IE ER, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
del verbale delle operazioni dell’Adunanza dei Presidenti delle Sezioni del 16 maggio 2023 e dei verbali dei seggi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 bis relativo alle elezioni del 14 e 15 maggio 2023 per il rinnovo del Consiglio comunale e l’elezione del Sindaco nel Comune di Atri.
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Atri, dell’Ufficio territoriale del Governo di Teramo e di PI ET;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 settembre 2023 la dott.ssa Rosanna Perilli;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Nei giorni 14 e 15 maggio 2023 si sono svolte ad Atri, comune della Provincia di Teramo con popolazione non superiore ai 15.000 abitanti, le votazioni per l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale, nell’ambito delle quali sono state presentate due liste ( Noi con voi per Atri ed AN IV ).
All’esito delle operazioni elettorali è stato proclamato eletto alla carica di Sindaco il candidato PI ET della lista Noi con voi per Atri, alla quale sono stati attribuiti 3099 voti validi ed 11 seggi nel Consiglio comunale; alla lista di minoranza AN IV sono stati attribuiti 3088 voti validi e 5 seggi nel Consiglio comunale.
1.1. Con ricorso depositato in data 15 giugno 2023, NS OS, nella duplice qualità di cittadino elettore del Comune di Atri e di candidato non eletto alla carica di Sindaco, ha domandato, previo esperimento di una verificazione, l’annullamento del verbale di proclamazione degli eletti, redatto dall’Adunanza dei Presidenti delle Sezioni in data 16 maggio 2023, e dei verbali delle operazioni elettorali delle singole Sezioni.
Il ricorrente ha dedotto la mancata corrispondenza tra le schede autenticate e quelle utilizzate per il voto, in violazione dell’articolo 53 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e la conseguente incertezza sul numero complessivo dei votanti, tale da compromettere la trasparenza e l’attendibilità delle operazioni elettorali nonché la genuinità del risultato finale.
Il ricorrente ha perciò domandato l’annullamento dell’intero procedimento elettorale, in vista della sua ripetizione.
1.2. Con decreto n. 154 del 16 giugno 2023 il Presidente del Tribunale ha fissato l’udienza di discussione della causa e ha ordinato al ricorrente di notificare alle parti interessate le copie del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza nonché di provvedere al loro deposito e al deposito degli atti e dei documenti del giudizio entro i termini all’uopo indicati.
1.3. Il ricorrente ha notificato i predetti atti al Comune di Atri, all’Ufficio territoriale del Governo di Teramo ed ai candidati eletti alle cariche di Sindaco e di Consigliere comunale, provvedendo al successivo deposito degli stessi e dei documenti.
1.4. Si è costituito in giudizio l’Ufficio territoriale del Governo di Teramo per eccepire il difetto di legittimazione passiva, deducendo che la Prefettura non è indicata dall’articolo 130, comma 3, del codice del processo amministrativo tra i destinatari della notificazione del ricorso.
1.5. Ha resistito al ricorso il Comune di Atri e ne ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità per mancata notificazione “al prof. ET nella sua veste di candidato Sindaco eletto” ed ai candidati non eletti della lista vincitrice, i quali “comunque possono anelare, nel corso del quinquennio, a diventare consiglieri per surroga”.
1.6. Si è costituito in giudizio il controinteressato PI ET, proclamato eletto alla carica di Sindaco, il quale ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso, in quanto non espressamente proposto nei suoi confronti, e ne ha invocato il rigetto, siccome infondato.
1.7. In data 4 settembre 2023 il ricorrente ha depositato una memoria difensiva, della quale il Comune di Atri, con note difensive depositate in data 8 settembre 2023, ha chiesto lo stralcio, siccome irritualmente prodotta.
1.8. Alla pubblica udienza del 20 settembre 2023 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
1.9. In data 21 settembre 2023 è stato pubblicato il dispositivo della sentenza, ai sensi dell’articolo 130, comma 7, del codice del processo amministrativo.
2. Il Collegio deve innanzitutto disporre, come richiesto dal Comune di Atri, lo stralcio dal presente giudizio della memoria difensiva depositata dal ricorrente in data 4 settembre 2023, la quale non sarà tenuta in considerazione ai fini del decidere.
Le peculiari esigenze di snellezza, semplificazione e celerità che connotano il rito elettorale disciplinato dall’articolo 130 del codice del processo amministrativo giustificano l’apposizione di uno sbarramento temporale al contraddittorio scritto, onerando le parti di svolgere tutte le difese scritte nell’ambito del ricorso o delle controdeduzioni.
Tale limitazione non comprime l’effettività della tutela, la quale è garantita, per tutte le parti del giudizio, dal contraddittorio orale nell’udienza di discussione, nel corso della quale possono essere sentite le parti presenti, e, per il solo ricorrente, dall’attenuazione dell’onere di specificità dei motivi di ricorso.
3. L’eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva, proposta dalla Prefettura di Teramo nelle controdeduzioni tempestivamente depositate in data 3 luglio 2023, è fondata.
A differenza che nel rito elettorale disciplinato dall’articolo 129 del codice del processo amministrativo, volto a censurare gli atti di esclusione dal procedimento preparatorio, nel rito elettorale disciplinato dall’articolo 130 del codice del processo amministrativo, volto a censurare l’atto di proclamazione degli eletti e gli atti ad esso presupposti, non è previsto che il ricorso debba essere notificato alla Prefettura.
Tale omissione è coerente con il principio per cui la legittimazione passiva deve essere riconosciuta esclusivamente in capo ai soggetti titolari di un interesse alla conservazione degli atti impugnati, suscettibile di essere pregiudicato dalla loro modificazione, quali l’ente al quale è imputato il risultato elettorale ed i candidati proclamati eletti alle cariche di Sindaco e di Consigliere comunale.
Ai sensi dell’articolo 66, comma sesto, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali , uno dei due esemplari in cui è redatto il verbale di proclamazione degli eletti “viene subito rimesso al Prefetto”, unitamente ai verbali di tutte le sezioni ed ai plichi contenenti le schede valide, affinché possa essere garantita la regolarità e l’uniformità dello svolgimento delle operazioni elettorali.
In base al criterio dell’imputazione del risultato elettorale, il Prefetto non è pertanto titolare di un interesse oppositivo alla conservazione dello stesso, rispetto al quale assume una posizione di neutralità (Consiglio di Stato, sezione V, 6 novembre 2015, n. 5069; 18 gennaio 2013, n. 278).
Deve essere dunque dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’Ufficio territoriale del Governo di Teramo.
4. Deve essere invece respinta l’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso, proposta dal Comune di Atri e da PI ET nelle rispettive controdeduzioni, anch’esse tempestivamente depositate in data 7 luglio 2023 e 11 luglio 2023.
4.1. Ai fini del giudizio di ammissibilità, il ricorso risulta correttamente notificato, in osservanza dell’articolo 130, comma 3, del codice del processo amministrativo, sia al Comune di Atri che ad almeno uno dei controinteressati, individuati dal ricorrente in tutti i candidati eletti.
L’articolo 130, comma 3, del codice del processo amministrativo individua come controinteressati “i candidati della cui elezione si discute”, i quali vantano un interesse concreto ed attuale alla conservazione degli effetti costitutivi del loro status , spiegati dall’atto di proclamazione degli eletti.
4.2. L’interesse dei candidati non eletti a subentrare nella carica di Consigliere comunale per surroga è invece un interesse indiretto ed eventuale, condizionato alla verificazione dell’evento delle dimissioni di un consigliere in carica, che non si sostanzia in un interesse giuridicamente apprezzabile.
4.3. Ai fini del giudizio di ammissibilità del ricorso non rileva neppure la mancata espressa attribuzione della qualità di controinteressato al candidato PI ET, come pure dallo stesso eccepito nelle controdeduzioni depositate in data 11 luglio 2023.
4.4. Il rito speciale di cui all’articolo 130 del codice del processo amministrativo, derogando alla regola ordinaria posta dall’articolo 45,