TAR Bologna, sez. II, sentenza 2023-11-27, n. 202300700

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. II, sentenza 2023-11-27, n. 202300700
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 202300700
Data del deposito : 27 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/11/2023

N. 00700/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00625/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 625 del 2023, proposto da
M D C, rappresentato e difeso dagli avvocati Tiziana Sponga, Michela Cisa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Tiziana Sponga in Bologna, via Sante Vincenzi n. 46;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;

per l’ottemperanza

alla sentenza (dispositivo) n. 699/2021 del Tribunale di Bologna (Rgn 253/2021) - Sezione Lavoro, 04.11.2021;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2023 il dott. Ugo Di Benedetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La ricorrente ha adito il Tar per ottenere l’ottemperanza alla sentenza in epigrafe indicata.

Detta decisione è stata notificata al Ministero il 27 dicembre 2022 e all’Ufficio scolastico regionale il 2/1/2023.

In atti vi è l’attestato della cancelleria da cui risulta che l’impugnazione non è stata proposta.

La causa è stata trattenuta in decisione all’odierna camera di Consiglio.

Il difensore di parte ricorrente dichiara in udienza che la sentenza è stata integralmente adempiuta ed insite per la liquidazione delle spese di causa.

Il Collegio ne prende atto e dichiara la sopravvenuta cessazione della materia del contendere

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