TAR Napoli, sez. III, sentenza 2024-02-02, n. 202400858

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. III, sentenza 2024-02-02, n. 202400858
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202400858
Data del deposito : 2 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/02/2024

N. 00858/2024 REG.PROV.COLL.

N. 03630/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3630 del 2023, proposto da ANFFAS Nazionale –(Aps Ets Ass. Naz. di Famiglie e Persone con Dis. Int. e Disturbi Neur. Aps Ets), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Ettore Nesi e Gianfranco De Robertis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Asl Napoli 3 Sud, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Rajola Pescarini, Amneris Irace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'ottemperanza

al Decreto Ingiuntivo n. 943/2011, emesso dal Tribunale di Torre Annunziata – ex Sez. Distaccata di Castellammare di Stabia in data 6 dicembre 2011, non opposto, munito di formula esecutiva in data 17.12.2013, con il quale sono stati riconosciuti in favore dell'Associazione 478.752,37 euro, oltre interessi legali dalla data del 27 aprile 2009 al soddisfo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Asl Napoli 3 Sud;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2024 la dott.ssa Maria Barbara CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Rilevato che:

- ANFFAS Nazionale agisce in ottemperanza per l’esecuzione del decreto ingiuntivo n. 943/2011, emesso dal Tribunale di Torre Annunziata – ex Sez. Distaccata di Castellammare di Stabia in data 6 dicembre 2011, non opposto, munito di formula esecutiva in data 17.12.2013, con il quale il Tribunale ha ingiunto alla ASL Napoli 3 Sud di pagare all’Associazione euro 478.752,37 oltre interessi legali dalla data del 27 aprile 2009 al soddisfo (cfr. copia decreto, in atti);

- il decreto è stato notificato con formula esecutiva alla Asl Napoli 3 Sud in data 27 dicembre 2016, doc. n. 4, nonché in data 26 settembre 2022 in seconda copia rilasciata ex art. 476 c.p.c. con formula esecutiva in data 1° agosto 2022 (cfr. fatti esposti nel ricorso);

- avverso il Decreto ingiuntivo non è stata proposta opposizione ai sensi dell’art. 645 cpc;

- non avendo la ASL Napoli 3 provveduto al pagamento dell’importo dovuto entro il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo nonostante i ripetuti solleciti durati oltre dieci anni, è stato proposto il ricorso oggetto del presente giudizio al fine di ottenere una pronuncia nella quale venga ordinato alla ASL resistente di ottemperare al decreto in epigrafe e venga nominato un commissario ad acta, con il compito di procedere in caso di ulteriore inottemperanza, nonché sia fissata preventivamente una somma di danaro dovuta dall’Amministrazione per ogni ulteriore violazione (ex art. 114, lett. e) c.p.a.);

Rilevato che la ASL si è costituita solo formalmente senza spiegare difese;

Dato atto che alla camera di consiglio dell’30.1.2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione;

Ritenuto che il decreto ingiuntivo in epigrafe, non opposto e quindi passato in giudicato, è stato notificato alla ASL anche in forma esecutiva, come sopra indicato;

Ritenuto altresì che il ricorso:

- è ricevibile, atteso che è stato depositato presso la cancelleria di

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi