TAR Napoli, sez. III, sentenza 2024-02-02, n. 202400858

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. III, sentenza 2024-02-02, n. 202400858
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202400858
Data del deposito : 2 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/02/2024

N. 00858/2024 REG.PROV.COLL.

N. 03630/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3630 del 2023, proposto da

ANFFAS

Nazionale –(Aps Ets Ass. Naz. di Famiglie e Persone con Dis. Int. e Disturbi Neur. Aps Ets), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati E N e G D R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Asl Napoli 3 Sud, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati G R P, A I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'ottemperanza

al Decreto Ingiuntivo n. 943/2011, emesso dal Tribunale di Torre Annunziata – ex Sez. Distaccata di Castellammare di Stabia in data 6 dicembre 2011, non opposto, munito di formula esecutiva in data 17.12.2013, con il quale sono stati riconosciuti in favore dell'Associazione 478.752,37 euro, oltre interessi legali dalla data del 27 aprile 2009 al soddisfo.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Asl Napoli 3 Sud;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2024 la dott.ssa M B C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Rilevato che:

-

ANFFAS

Nazionale agisce in ottemperanza per l’esecuzione del decreto ingiuntivo n. 943/2011, emesso dal Tribunale di Torre Annunziata – ex Sez. Distaccata di Castellammare di Stabia in data 6 dicembre 2011, non opposto, munito di formula esecutiva in data 17.12.2013, con il quale il Tribunale ha ingiunto alla

ASL

Napoli 3 Sud di pagare all’Associazione euro 478.752,37 oltre interessi legali dalla data del 27 aprile 2009 al soddisfo (cfr. copia decreto, in atti);

- il decreto è stato notificato con formula esecutiva alla Asl Napoli 3 Sud in data 27 dicembre 2016, doc. n. 4, nonché in data 26 settembre 2022 in seconda copia rilasciata ex art. 476 c.p.c. con formula esecutiva in data 1° agosto 2022 (cfr. fatti esposti nel ricorso);

- avverso il Decreto ingiuntivo non è stata proposta opposizione ai sensi dell’art. 645 cpc;

- non avendo la

ASL

Napoli 3 provveduto al pagamento dell’importo dovuto entro il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo nonostante i ripetuti solleciti durati oltre dieci anni, è stato proposto il ricorso oggetto del presente giudizio al fine di ottenere una pronuncia nella quale venga ordinato alla ASL resistente di ottemperare al decreto in epigrafe e venga nominato un commissario ad acta, con il compito di procedere in caso di ulteriore inottemperanza, nonché sia fissata preventivamente una somma di danaro dovuta dall’Amministrazione per ogni ulteriore violazione (ex art. 114, lett. e) c.p.a.);

Rilevato che la ASL si è costituita solo formalmente senza spiegare difese;

Dato atto che alla camera di consiglio dell’30.1.2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione;

Ritenuto che il decreto ingiuntivo in epigrafe, non opposto e quindi passato in giudicato, è stato notificato alla ASL anche in forma esecutiva, come sopra indicato;

Ritenuto altresì che il ricorso:

- è ricevibile, atteso che è stato depositato presso la cancelleria di questo T.A.R. entro il termine perentorio di 15 giorni dalla notifica, ai sensi del combinato disposto degli articoli 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a.;

- è ammissibile, in quanto è ampiamente decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, in forza del quale “Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”;

Dato atto che risulta prodotto il certificato di non prodotta impugnazione/opposizione;

Rilevato che, ad oggi, le dette statuizioni giudiziali non risultano essere state ottemperate, non essendo stata ancora effettuato (o dimostrato) il pagamento delle somme dovute come ivi liquidate (cfr. in tema di onere della prova dell’adempimento per tutte Cass. S.U. sent. n. 12533/01);

Considerato che il titolo esecutivo, del quale si chiede l’integrale applicazione, ha un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti delle Amministrazioni intimate, che sono dunque tenute a conformarsi al decisum del giudice, precisandosi che il contenuto dell’obbligo consiste proprio nel far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti in sede monitoria;

Ritenuto, pertanto, che la domanda di esecuzione vada accolta e che, conseguentemente, vada dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione in epigrafe di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo in questione, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza, procedendo al pagamento – sempre che le suddette somme non siano state, nelle more, erogate o percepite - con ogni provvedimento ed adempimento necessario ivi compresi gli interessi legali sulla somma liquidata (ex art. 112 comma 3 c.p.a.);

Precisato, sin d'ora, che, in caso di ulteriore inerzia, in luogo dell’Amministrazione inadempiente, provvederà – entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura della ricorrente –un Commissario ad acta, da individuarsi nel sig. Prefetto presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Napoli o suo delegato affinché agisca, in sostituzione, compiendo tutti gli atti necessari per l’effettuazione dei pagamenti, con spese a carico dell’Amministrazione resistente e ponendosi le spese per l’eventuale funzione commissariale – liquidate come in dispositivo -a carico della ASL intimata, potendo il Commissario ad acta esigere la relativa somma all’esito dello svolgimento delle proprie funzioni, sulla base di adeguata documentazione fornita all’ente debitore;

Ritenuto che vada accolta anche la domanda di condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento di un’ulteriore somma di danaro in applicazione della previsione di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., da determinare nella misura degli interessi legali su quanto dovuto in dipendenza del giudicato, assumendo – da un lato – quale dies a quo il giorno della notificazione della presente sentenza all’Amministrazione inadempiente e – dall’altro lato – quale dies ad quem il giorno dell’adempimento spontaneo (sia pure tardivo) del giudicato oppure, in mancanza dell’adempimento, quello dell’insediamento del Commissario ad acta investito dei poteri finalizzati all’esecuzione del giudicato medesimo (con conseguente contestuale trasferimento del munus e connessa preclusione a successivi interventi diretti da parte dell’Amministrazione inadempiente);

Ritenuto, quanto alle spese del presente giudizio, che:

- le ulteriori somme richieste in relazione a spese, diritti e onorari successivi al giudicato sono dovute solo in relazione alla pubblicazione della sentenza, all'esame ed alla notifica della medesima, alle spese relative ad atti accessori, quali le spese di registrazione, di esame, di copia e di notificazione, nonché le spese e i diritti di procuratore relativi all'atto di diffida, in quanto hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale (cfr. T.A.R. Campania, Sez. IV, n. 1103/2016 e conforme giurisprudenza di questa Sezione);

- non sono dovute, invece, le eventuali spese non funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, quali quelle di precetto (che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 ss. c.p.c.), o quelle relative a procedure esecutive risultate non satisfattive, poiché l'uso di strumenti di esecuzione diversi dall'ottemperanza al giudicato è imputabile alla libera scelta del creditore (cfr., in questi termini, T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 11.5.2010, n. 699;
T.A.R. Lazio, Latina, sez. I, 22.12.2009, n. 1348;
T.A.R. Campania, Napoli, n. 9145/2005;
T.A.R. Campania, Napoli, n. 12998/2003;
Consiglio di Stato, sez. IV, n. 2490/2001 e conforme giurisprudenza di questa Sezione);

Ritenuto, pertanto, che le spese, i diritti e gli onorari di atti successivi all’esecuzione del titolo azionato siano dovuti solo per le voci suindicate e, in quanto funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, debbano essere liquidate, in modo omnicomprensivo, come indicato in dispositivo, fatte salve le eventuali spese di registrazione del titolo il cui importo, qualora dovuto e versato, non può considerarsi ricompreso nella liquidazione omnicomprensiva delle suindicate spese di lite;

Precisato che –stante la natura informatica dei documenti prodotti, e segnatamente del titolo esecutivo rappresentato dalla copia esecutiva del decreto ingiuntivo emesso dal giudice ordinario - all’atto del pagamento dovrà essere apposta sull’originale cartaceo dello stesso adeguata quietanza ex art. 1199 c.c., con l’attestazione dell'adempimento dell'obbligazione, ovvero il titolo cartaceo originale dovrà essere consegnato nelle mani dell’ente debitore, eventualmente tramite il Commissario ad acta qualora lo stesso abbia ad insediarsi;

Ritenuto, conclusivamente, che il ricorso vada accolto nei termini di cui sopra e che le spese del presente giudizio vanno liquidate come in dispositivo.

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