TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 2022-11-30, n. 202200516
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Testo completo
Pubblicato il 30/11/2022
N. 00516/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00429/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 429 del 2022, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato C B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;
per l'annullamento
del decreto di revoca delle misure di accoglienza emesso dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Gorizia, Area IV, Prot. Uscita N. 00043690 di data 14.9.2022 nei confronti del sig. QASIM ALI ed in pari data notificato dalla R.T.I. Matrix Coop. Stella, enti gestori dell'accoglienza presso il CARA di Gradisca d'Isonzo
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2022 il dott. Luca Emanuele Ricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, cittadino pakistano già ospite del Centro di accoglienza per richiedenti asilo di Gradisca di Isonzo, ha visto revocate dalla Prefettura le misure di accoglienza precedentemente accordate, per aver “tenuto comportamenti non regolamentari, in quanto è stato sorpreso mentre stava cucinando dopo aver attaccato arbitrariamente un fornello elettrico, provocando un cortocircuito nel sensore antincendio del locale nel quale era stata lanciata dell’acqua” .
1.1. Il provvedimento, notificato ed eseguito in data 14.09.2022, è impugnato articolando i seguenti motivi:
I. “Violazione di legge – art. 7 l. 241/1990: omessa comunicazione di avvio del procedimento”, con conseguente impedimento di ogni forma di partecipazione procedimentale, senza che potessero configurarsi effettive esigenze di celerità, né un esito vincolato del procedimento;
II. “Violazione di legge: art. 20 par. 4, 5 e 6 della Direttiva 33/2013/UE: incongruenza, sproporzionalità della misura adottata e mancata adozione di misure per garantire un tenore di vita dignitoso al ricorrente: violazione dell’art. 20 della Direttiva 33/2013/UE e diretta applicazione della normativa europea”, non essendo in alcun caso ammissibili sanzioni che abbiano l’effetto di privare l’interessato delle misure materiali di accoglienza (così CGUE, Grande sez., 12 novembre 2019, C-233/18 e, più di recente, CGUE, Sez. X, 1° agosto 2022, C-422/21) ;
III. “Violazione di legge: art. 3 l. 241/1990 e art. 23 c. 2 d.lgs 142/2015 interpretato alla luce della direttiva 2013/33/UE; eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, mancata e/o erronea valutazione dei presupposti, travisamento, illogicità”, perché il provvedimento non chiarisce quale, tra le più persone coinvolte nell’episodio, abbia effettivamente tenuto il comportamento contestato (l’accensione del fornelletto), che appare, in ogni caso, non meritevole di una così incisiva sanzione;
IV. “Violazione artt. 2 e 3 Convenzione europea dei diritti dell’uomo e dell’art. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell’unione europea e risarcimento del danno patito: condizione di abbandono morale e materiale del ricorrente, richiedente la protezione internazionale ”, perché il ricorrente, espulso dal centro senza