TAR Catania, sez. III, ordinanza collegiale 2016-09-26, n. 201602314
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Pubblicato il 26/09/2016
N. 02314/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01531/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Vista la domanda depositata in data 14/03/2016 da A G B, rappresentato e difeso dall'avvocato A G B C.F. BNNNNG63D09F065N, domiciliato presso lo studio dell'avvocato A V in Catania, via Verona, 33
per la correzione
di sentenza n.644 del 2016 pronunciato/a da questa Sezione sul ricorso 1531 del 2014;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2016 la dott.ssa G G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista la sentenza n.644 del 2016 con cui questa Sezione ha accolto il ricorso n. 1531 del 2014, proposto da: A G B per l'ottemperanza del giudicato nascente da ordinanza resa dal Tribunale di Enna nella procedura esecutiva n. 307/13.;
Vista l'istanza di correzione di errore materiale;
Visto l'art. 86, co. 2, cod. proc. amm.;
Visto che con l'istanza suddetta si chiede la correzione di errori materiali riscontrati nella citata sentenza, facendo rilevare in particolare che: A) a pag. 2 rigo 4 l’importo ivi riportato di Euro 503,43 va modificato con quello di euro 503,36 aggiungendo di seguito la omessa dicituta “ nonché la somma di Euro 250,00 + IVA e CPA”;B) a pag 5 rigo 3 dopo la dicitura “ oltre accessori di legge” va aggiunto “oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese di notifica del ricorso introduttivo del giudizio”.
Ritenuto, con riferimento alla correzione richiesta sub A), che sussistono i presupposti per l’accoglimento stante che imprecisione e l’omissione rilevate sono da imputare a mero errore materiale di trascrizione dei dati riportati nella ordinanza di cui si chiede l’esecuzione.
Con riferimento alla correzione richiesta sub B), la stessa va accolta con riferimento alla dicitura “oltre al rimborso del contributo unificato”, mentre va disattesa con riferimento alla dicitura “e delle spese di notifica del ricorso introduttivo del giudizio” poiché la relativa omissione non dipende da errore materiale ma da valutazioni effettuate dal Collegio che ha condannato il Comune resistente alle spese del giudizio nella complessiva somma di Euro trecento comprensiva di spese diritti e competenze.