TAR Ancona, sez. I, sentenza 2017-06-30, n. 201700554

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2017-06-30, n. 201700554
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201700554
Data del deposito : 30 giugno 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/06/2017

N. 00554/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00508/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 508 del 2016, proposto da:
Comune di Trecastelli, quale ente succeduto a titolo universale al Comune di Ripe, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato A L, con domicilio eletto presso lo studio Avv. A L, in Ancona, corso Mazzini, 156;

contro

Regione Marche Posizione di Funzione Rete Elettrica Regionale, Autorizzazioni Energetiche, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato P D B, con domicilio eletto presso il. Servizio Legale della Regione Marche, in Ancona, piazza Cavour, 23;

Provincia di Ancona, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato C D, con domicilio eletto presso Ufficio Legale Amministrazione Provinciale, in Ancona, Strada di Passo Varano, 19/A;

nei confronti di

Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato presso la sede della stessa, in Ancona, piazza Cavour, 29;

Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Regione Marche, ATA Rifiuti Ancona, Comune di Ostra, non costituiti in giudizio;

EN-ERGON S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Calzolaio, M. Cristina Mattiacci, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alessandra Moneta, in Ancona, viale della Vittoria 27;

per l'annullamento

- del decreto del Dirigente della P.F. Rete Elettrica Regionale e Autorizzazioni Energetiche, Gas ed Idrocarburi della Regione Marche n.19 del 20/5/2016 avente ad oggetto “ Art.12 D.Lgs. n.387/2003 - DDPF n.114/EFR del 30/11/2012 e n.11/EFR del 06/02/2013 - Impianto di produzione di energia elettrica da biogas, proveniente da FORSU-Comune di Ostra - Soc. EN-ERGON s.r.l. - Adeguamento AIA e Approvazione variante ”;

- dell'allegato parere favorevole all'esercizio dell'attività della Provincia di Ancona, Dirigente del Settore IV, 4.2. Area Rifiuti e Suolo reso "ai fini dell'inclusione dell'AIA di un impianto di trattamento di rifiuti e produzione di energia, già autorizzato ai sensi dell'art.208 del D.lgs. 152/06, nell'autorizzazione unica di cui all'art.12 del D.lgs. 387/903" nonché dei prodromici pareri e contributi istruttori, ivi compresi segnatamente il parere prot. N° 1076 dell'ATA Rifiuti Ancona del 14.03.2016;

- della nota prot.535364 del 27.07.2015 della Regione Marche con la quale si avviava il procedimento per l'adeguamento dell'autorizzazione unica già rilasciata in conformità alla nuova normativa Aia, e si convocava la conferenza dei servizi per il 20/9/2015;

- dei verbali delle riunioni della conferenza dei servizi tenutesi in data 24/9/2015 ed in data 15/3/2016;

- della nota del 22 ottobre 2015 prot. 144851 della Provincia di Ancona Settore VI Urbanistica ed Edilizia;

- di ogni altro atto presupposto, conseguente, connesso o comunque collegato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Marche, della Provincia di Ancona, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e di En-Ergon S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 maggio 2017 il dott. T C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Il Comune ricorrente impugna il decreto regionale n. 19 del 20 maggio 2016, recante l’adeguamento dell’autorizzazione unica di cui al decreto dirigenziale n. 114 del 30 novembre 2012 alla sopravvenuta normativa di cui al D.Lgs. n. 46/2014.

I citati provvedimenti autorizzativi riguardano un impianto per la produzione di energia elettrica da biogas che la controinteressata En-Ergon ha progettato di realizzare nella zona industriale di Casine di Ostra.



2. Con il citato decreto n. 114/2012 la Regione aveva rilasciato l’autorizzazione unica di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003;
il provvedimento era stato impugnato dal Comune di Ripe (il quale si è successivamente fuso con altri due Comuni, dando vita al Comune di Trecastelli), dal Comune di Ostra e da privati cittadini residenti nel circondario.

Con sentenza n. 291 del 6 marzo 2014 il Tribunale aveva respinto i predetti ricorsi. La sentenza è stata appellata da tutte le parti soccombenti e, in via incidentale, anche da En-Ergon.



3. Nelle more si sono verificati due eventi rilevanti ai fini della presente controversia:

- nei giorni 2-4 maggio 2014 la zona in cui dovrebbe essere ubicato l’impianto è stata interessata da un evento alluvionale di eccezionale portata;

- l’11 aprile 2014 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 46/2014 (recante “ Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento ”), che assoggetta alla normativa sull’A.I.A. anche gli impianti del tipo di quello progettato da En-Ergon.



4. La controinteressata ha pertanto presentato domanda di adeguamento dell’autorizzazione unica alle disposizioni sopravvenute e, contestualmente, ha modificato il progetto alla luce del predetto evento calamitoso. In effetti, pur non essendo stata modificata la perimetrazione del P.A.I., le amministrazioni coinvolte nel procedimento hanno sollecitato En-Ergon a tenere in considerazione il profilo del rischio idraulico.



5. La soluzione ipotizzata inizialmente prevedeva un intervento non sull’impianto, ma sulla vicina strada provinciale S.P. 12 (e ciò in quanto l’esondazione del torrente Nevola e l’allagamento della zona industriale di Casine di Ostra è stata addebitata proprio alla presenza della citata arteria stradale, la quale ha sostanzialmente funzionato da barriera idraulica impedendo il naturale deflusso delle acque). Tale intervento, che non sarebbe stato di competenza di En-Ergon, richiedeva però l’effettuazione della V.I.A. e incideva su area paesaggisticamente vincolata (al riguardo la competente Soprintendenza aveva già espresso parere negativo).

En-Ergon ha pertanto ipotizzato una diversa soluzione, che prevede in sostanza l’innalzamento di circa un metro del piano di calpestio dell’edificio principale (di modo che le acque di piena possano scorrere al di sotto defluendo liberamente) e l’abbassamento di 50 cm delle aree esterne permeabili (di modo che un consistente volume di acqua di piena possa essere trattenuto all’interno del lotto e non invada le aree contigue), oltre ad altri accorgimenti minori. Nel corso del procedimento autorizzatorio tale soluzione è stata progressivamente affinata e, da ultimo, la Regione ha adottato l’impugnato decreto n. 19/2016.



6. Il provvedimento appena richiamato viene ritenuto illegittimo dal Comune di Trecastelli, che lo censura per i seguenti motivi:

- invalidità derivata da quella degli atti già impugnati nel 2013 (il progetto andava sottoposto a V.A.S. perché, avendo ad oggetto un impianto per il trattamento di rifiuti, modifica il Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti - PPGR);

- invalidità autonoma sempre per omessa effettuazione della V.A.S. e per violazione delle specifiche competenze dell’ATA Rifiuti della Provincia di Ancona in materia di pianificazione del settore rifiuti;

- illegittimità del decreto di adeguamento A.I.A. per omessa effettuazione della V.I.A. (necessaria in quanto sono state apportate modifiche sostanziali – due reattori invece di uno e smaltimento delle acque reflue presso impianto esterno – all’impianto autorizzato nel 2012);

- violazione delle norme sulla conferenza di servizi decisoria (omessa valutazione del parere negativo della Soprintendenza per il Beni Architettonici e il Paesaggio e omessa acquisizione, in conferenza, delle integrazioni progettuali richieste dalla Regione in relazione al rischio idrogeologico);

- violazione dell’art. 68 delle NTA del PRG di Ostra, dell’art. 7 delle NTA del P.A.I. e del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti - PRGR - 2015 (“Livelli di tutela integrale” e “Aree a rischio idrogeologico” - pagg. 354 e 358 del PRGR).



7. Si sono costituiti in giudizio la Regione Marche, la Provincia di Ancona e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo, chiedendo il rigetto del ricorso.

In data 29 novembre 2016 si è costituita spontaneamente En-Ergon, eccependo preliminarmente la nullità della notifica effettuata nei suoi confronti e chiedendo in ogni caso il rigetto del ricorso.

La trattazione della causa, inizialmente fissata per il 2 dicembre 2016, è stata differita al 26 maggio 2017, in considerazione del fatto che il 17 novembre 2016 sarebbe stato deciso dal Consiglio di Stato l’appello avverso la citata sentenza n. 291/2014.

Con sentenza n. 5451 del 27 dicembre 2016 la Sez. V del Consiglio di Stato ha confermato la sentenza n. 291/2014.

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