TAR Roma, sez. 3Q, decreto decisorio 2017-09-19, n. 201705511
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Pubblicato il 19/09/2017
N. 05511/2017 REG.PROV.PRES.
N. 09592/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 9592 del 2010, proposto da:
Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati ed Altri, Collegio Provinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati di Genova, Collegio Provinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati di Imperia, Collegio Provinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati di Savona, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dagli avvocati M P, D T, con domicilio eletto presso lo studio M P in Roma, via G. Pierluigi Da Palestrina, 19;
contro
Istat - Istituto Nazionale di Statistica, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Pubblica Amministrazione e L'Innovazione, Presidente della Repubblica, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Liguria, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Orlando Sivieri, Barbara Baroli, con domicilio eletto presso lo studio Orlando Sivieri in Roma, via Cosseria, 5;
nei confronti di
Soc Liguria Ricerche Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Emanuela Romanelli, Luigi Cocchi, Gerolamo Taccogna, con domicilio eletto presso lo studio Emanuela Romanelli in Roma, viale Giulio Cesare 14;
Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati, Mario Fassola, Marco Calcagno non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del D.P.R. 154/10 recantel il regolamento di esecuzione del sesto censimento generale dell'agricoltura a norma dell'art. 17 co. 2 D.L. 135/09;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 35, co. 2, e 82, co. 1, c.p.a.;
Rilevato che il ricorso risulta depositato il giorno 10 novembre 2010;
Rilevato che la Segreteria della Sezione ha provveduto a comunicare alle parti costituite l’avviso di cui all’art. 82, co. 1, c.p.a. in data 12 dicembre 2016 e che lo stesso è stato ricevuto dalle parti in pari data (come da scheda del sistema informativo della Giustizia amministrativa);
Rilevato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, c.p.a. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza;