TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2014-05-26, n. 201405594
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N. 05594/2014 REG.PROV.COLL.
N. 05408/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5408 del 2012, proposto da:
G P, rappresentato e difeso dall'avv. G I, con domicilio eletto presso Ferruccio Barone in Roma, via Emilia, 88;
contro
Ministero dell'Interno - Dipartimento Pubblica Sicurezza, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento di cui al verbale di notifica del 6.6.2012 con il quale la Commissione Medica per l'accertamento dei requisiti psico-fisici nell'ambito del concorso per il reclutamento di n. 2800 allievi agenti della Polizia di Stato riservato ai vfp delle forze armate ha comunicato al ricorrente il giudizio di non idoneità e di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno - Dipartimento Pubblica Sicurezza;
Viste le memorie difensive;
Vista la memoria del 22 aprile 2014, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2014 il dott. C T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 2 luglio 2012 e depositato il 9 successivo Palmisano Giovanni ha impugnato: il provvedimento di cui al verbale di notifica del 6.6.2012 con il quale la Commissione Medica per l'accertamento dei requisiti psico-fisici, nell'ambito del concorso per il reclutamento di n. 2800 allievi agenti della Polizia di Stato riservato ai vfp delle forze armate, ha comunicato al ricorrente il giudizio di non idoneità;ogni altro atto connesso.
Con memoria del 22 aprile 2014 parte ricorrente comunica di non avere più interesse alla definizione del giudizio in quanto, pur essendo stato il ricorrente dichiarato successivamente alla proposizione del ricorso, fisicamente idoneo in sede di autotutela, tuttavia è stato successivamente dichiarato carente dei requisiti attitudinali ed escluso dalla procedura, con atto che non è stato impugnato.
In presenza di tali dichiarazioni ed esplicita richiesta di decisione di improcedibilità, al Collegio non resta che dichiarare, ai sensi dell’art. 35 c.1 lett c) del c.p.a., il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Le spese di giudizio possono essere compensate.