TAR Brescia, sez. II, sentenza breve 2024-10-28, n. 202400851
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Testo completo
Pubblicato il 28/10/2024
N. 00851/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00755/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 755 del 2024, proposto da
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato D I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
COMUNE DI BRENO, UNIONE ANTICHI BORGHI VALLECAMONICA, non costituiti in giudizio;
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO POLITICA ECONOMICA, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
nei confronti
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI-DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE, DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO - SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR, REGIONE LOMBARDIA, PROVINCIA DI BRESCIA, non costituiti in giudizio;
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BERGAMO E BRESCIA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
previa sospensione
del provvedimento denominato “Provvedimento di rigetto dell’istanza” emesso dall’Unione Antichi Borghi Vallecamonica il 20 giugno 2024 di diniego all’autorizzazione per la realizzazione di una stazione radio base in via Adamello, snc (NCT foglio: 925 – mappale:1307) nel Comune di Breno; del diniego adottato dal Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Breno il 24 maggio 2024 (richiamato e posto a fondamento del provvedimento finale), della nota del 20 giugno 2024 del Comune di Breno di conferma del diniego; di ogni altro atto presupposto, collegato e/o conseguenziale; in via subordinata, ove occorre possa, dell’art. 4.17 delle Norme tecniche di attuazione del Piano di Governo del Territorio (Variante PGT n.2/2017) del Comune di Breno; - dell’ambito di trasformazione n.19 del Documento di piano del Piano di Governo del Territorio (Variante PGT n.2/2017) del Comune di Breno; - di qualsivoglia altra prescrizione del Piano che possa costituire fondamento degli atti impugnati; in via ulteriormente subordinata, e ove occorrer possa, per la disapplicazione - dell’art. 4.17 delle norme tecniche di attuazione del Piano di Governo del Territorio (Variante PGT n.2/2017) del Comune di Breno; - dell’ambito di trasformazione n.19 del Documento di piano del Piano di Governo del Territorio (Variante PGT n.2/2017) del Comune di Breno; - di qualsivoglia altra prescrizione del Piano che possa costituire fondamento degli atti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Bergamo e Brescia, della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Programmazione e Coordinamento Politica Economica, e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2024 la dott.ssa Costanza Cappelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (o, in forma abbreviata, INWIT S.p.A.) e Tim S.p.A., società che operano per la fornitura di reti, servizi di comunicazioni elettroniche e telefonia mobile, in data 3 aprile 2024 presentavano allo Sportello unico per le attività produttive dell’Unione Antichi Borghi Vallecamonica un’istanza congiunta di autorizzazione ai sensi degli artt. 44/87 e 88 D.lgs. 259/2003 per la realizzazione di una stazione radio base nel Comune di Breno.
In data 30 aprile 2024 ARPA Lombardia rilasciava il parere tecnico favorevole in relazione al rispetto dei limiti previsti per le emissioni elettromagnetiche di cui al D.P.C.M. 18 luglio 2003.
Con nota dell’8 maggio 2024 il Comune di Breno ha espresso e trasmesso al SUAP dell’Unione Antichi Borghi di Vallecamonica un parere contrario all’installazione dell’impianto.
In pari data, il SUAP dell’Unione Antichi Borghi Vallecamonica ha comunicato alla ricorrente i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, mediante preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10bis della l. 241/1990.
Nonostante le osservazioni presentate dalla società con provvedimento del 20 giugno 2024 l'Unione Antichi Borghi Vallecamonica disponeva il diniego definitivo all’istallazione confermando le conclusioni già contenute nel preavviso di diniego.
La società insorgeva contro tale atto, nonché contro tutti gli atti anche del Comune di Breno ad esso presupposti – ivi compresi il diniego adottato dal Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Breno il 24 maggio 2024, richiamato e posto a fondamento del provvedimento finale e della nota del 20 giugno 2024 con cui il Comune ha confermato il diniego e manifestato la sua disponibilità a individuare nelle vicinanze del mappale oggetto della richiesta un’area privata, posta a monte della strada comunale, dove poter realizzare l’opera richiesta -, chiedendone l’annullamento e deducendo:
1. Violazione per falsa applicazione dell’art. 4.17 delle norme tecniche di attuazione del PGT del Comune. Violazione degli artt.: 3, comma 2; 43, comma 4; 51, comma 1, d.lgs. 259/2003 ;
2. Violazione per falsa applicazione dell’art. 4, comma 8, della L.R. 11/2001. Violazione dell’art. 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001 n. 36 e dell’art. 8, comma 2 bis, del d.lgs n. 259 del 2003;
3. Violazione dell’art. 8, comma 6, della legge n. 36 del 2001. Eccesso di potere per perplessità della motivazione;
4. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto. Violazione per mancata applicazione dell’art. 231 del d.gs n. 285 del 1992;
5. Violazione per falsa applicazione degli artt. 142, comma 1, lett. m) e 136 del d.lgs. 42 del 2004;
6. Violazione per falsa applicazione: dell’art. 81, comma 3, lett. c) della L.R. 12/2005; dell’art. 35 della parte IV del Piano Paesaggistico del Piano territoriale regionale della Regione Lombardia. Violazione dell’art. 3 della legge n.241 del 1990;
7. Eccesso di potere per violazione degli artt. 1, 2, 3 della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 novembre del 2023, riguardante il Piano 5 G.
Si costituivano in giudizio la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Bergamo e Brescia, la Presidenza del Consiglio dei ministri e presso di essa il Dipartimento programmazione e coordinamento politica economica con mero atto di stile.
Successivamente, la Presidenza del Consiglio dei ministri e presso di essa il Dipartimento programmazione e coordinamento politica economica depositava memoria difensiva deducendo l’illegittimità dell’operato dell’Amministrazione ed istando per l’accoglimento del ricorso.
All’udienza camerale del 16 ottobre 2024, sentito il difensore di parte ricorrente, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di definirla con sentenza in forma semplificata, sussistendone i presupposti di legge e sentita, sul punto, l’unica parte presente, che non ha sollevato obiezioni né formulato richieste.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
I primi tre motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, stante la loro intima connessione.
Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione per falsa applicazione dell’art. 4.17 delle norme tecniche di attuazione del PGT del Comune, nonché la violazione degli artt. 3, comma 2, 43, comma 4, 51, comma 1, d.lgs. 259/2003.
Il diniego impugnato sarebbe illegittimo in quanto il riferimento alle norme dello strumento urbanistico applicate dall’amministrazione sarebbe inappropriato con riferimento all’istallazione di stazioni radio base, trattandosi di interventi