TAR Bari, sez. II, sentenza 2019-05-27, n. 201900734

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2019-05-27, n. 201900734
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201900734
Data del deposito : 27 maggio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/05/2019

N. 00734/2019 REG.PROV.COLL.

N. 01144/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1144 del 2017, proposto da:
L D B, rappresentato e difeso dagli avvocati L A e R B, con domicilio digitale come da PEC iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);

contro

Comune di Trani, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato M C, con domicilio digitale come da PEC iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);

per l'annullamento

- “dell’intero art. 45 del Regolamento di Polizia Urbana approvato dal Commissario Straordinario con poteri del Consiglio Comunale n. 14 del 16.03.2015, ovvero, in subordine, del comma 1 il quale prevede che: “Al fine di garantire la sicurezza dell’abitato, l’incolumità pubblica e l’igiene del suolo nelle ore notturne (dalle ore 22.00 alle ore 06.00 del giorno successivo), è vietata la vendita per asporto di qualsiasi bevanda alcolica, nonché di ogni altra bevanda posta in contenitori di vetro o lattina, da parte dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, dei circoli autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande, degli esercenti il commercio su area pubblica e degli esercizi artigianali e commerciali nonché mediante distributori automatici”, del comma 7 il quale prevede che “La violazione di cui ai commi 1, 2 e 5 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 ad euro 500,00 fissata con apposita Deliberazione di Giunta comunale”, del comma 10 il quale prevede che “Fatta salva l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, in caso di reiterate violazioni o quando la violazione comporti una compromissione della sicurezza urbana così come definita a norma del D.M. 5 agosto 2008, il Sindaco può intervenire con gli strumenti previsti dall’art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267”;

- di ogni altro atto precedente o successivo al predetto regolamento connesso;

nonché, in via subordinata, avverso

- il silenzio inadempimento del Comune di Trani rispetto all’istanza di annullamento ovvero di revoca dell’art. 45 del Regolamento di Polizia Municipale Urbana (omissis) e quindi, nello specifico, il silenzio sulle istanze relative e sottese alle note difensive a firma del ricorrente, depositate a seguito della notifica dei verbali di accertamento/contestazione di illecito amministrativo n. 31/2016 del 25.07.2016 e n. 52 del 22.08.2016 (omissis);

ed infine, in estremo subordine, per l’accertamento

- dell’illegittimità dell’intero art. 45 del Regolamento di Polizia Urbana approvato dal Commissario Straordinario con poteri del Consiglio Comunale n. 14 del 16.03.2015, ovvero, in subordine, dei comma 1, 7 e 10 del medesimo articolo”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Trani;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2018 l’Avv. D T e udito il difensore avv. M C per il Comune di Trani;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

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