TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2012-06-14, n. 201200237

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2012-06-14, n. 201200237
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Campobasso
Numero : 201200237
Data del deposito : 14 giugno 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00167/2005 REG.RIC.

N. 00237/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00167/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 167 del 2005, proposto da VA EL, rappresentata e difesa dall’avv. Claudio Neri, con elezione di domicilio in Campobasso, via Mazzini n. 107,



contro

Comune di Campomarino (Cb), in persona del Sindaco p. t., rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Ruta, con domicilio eletto in Campobasso, corso Vittorio Emanuele II, n. 23,



per la declaratoria

del diritto della ricorrente a ottenere il risarcimento del danno ingiusto subito a causa e in conseguenza del colpevole comportamento del Comune di Campomarino (Cb); e per la condanna del Comune medesimo, in persona del Sindaco p. t., a pagare alla ricorrente la somma che sarà accertata in corso di causa, eventualmente a seguito di apposita c.t.u., con interessi e rivalutazione monetaria, dal maturato al saldo effettivo;

Visto il ricorso con i relativi allegati, nonché le successive memorie della ricorrente;

Visto l’atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva dell’Amministrazione comunale intimata;

Visti gli atti tutti della causa;

Data per letta, alla pubblica udienza del 24 maggio 2012, la relazione del Consigliere, dott. Orazio Ciliberti;

Uditi, altresì, per le parti i difensori, come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue.



FATTO e DIRITTO

I – La ricorrente, avendo partecipato al concorso pubblico per tre posti di applicato di segreteria presso il Comune di Campomarino (Cb), bandito nel 1981, ne impugnava la graduatoria dinanzi a questo T.a.r., con il ricorso n. 40/1983, stante l’omessa valutazione del suo titolo di maturità scientifica, nell’attribuzione di punteggi da parte della commissione giudicatrice. Questo T.a.r.,

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