TAR Catania, sez. III, sentenza 2020-12-18, n. 202003480
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Testo completo
Pubblicato il 18/12/2020
N. 03480/2020 REG.PROV.COLL.
N. 01265/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di TA (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1265 del 2012, proposto da
IN OR, rappresentato e difeso dall'avvocato Caruso Mariagrazia, con domicilio eletto presso il suo studio in TA, via Dalmazia,5;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di TA, ed ivi domiciliato in via Vecchia Ognina, 149;
per l'accertamento del diritto
al risarcimento danni derivanti dall’attività svolta nelle funzioni di ufficiale di artiglieria;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 16 dicembre 2020 il dott. Gustavo Giovanni Rosario Cumin e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Sig. IN OR iniziava a svolgere servizio militare quale Allievo Ufficiale di complemento dal 02/07/1996, risultando impegnato, sino alla data del 10/05/1999, in attività che lo vedevano impiegato presso poligoni di tiro, o comunque presso postazioni balistiche di vario genere. Accadeva quindi che in data 06/07/1999 egli fosse sottoposto a visita presso il Presidio Ospedaliero Cannizzaro di TA, e che in esito alla stessa gli fosse diagnosticata una “ ipoacusia bilaterale neurosensoriale da trauma acustico ”.
Con decreto n. 898/C del 18/06/2008 del Ministero della Difesa rigettava la domanda volta al riconoscimento del diritto all’equo indennizzo ed alla pensione privilegiata che il Sig. IN OR aveva presentato il 12/02/2007, “ in quanto l’infermità non è stata giudicata non ascrivibile a Categoria di pensione ”.
Successivamente il Sig. IN OR, con ricorso notificato il 16/05/2012 e depositato presso gli uffici di segreteria del giudice adito il 29/05/2012, formulava nei confronti dell’Amministrazione di appartenenza una domanda di risarcimento del danno a norma dell’art. 2087 c.c.
Si costituiva per l’amministrazione intimata, con memoria meramente formale depositata in segreteria il 02/10/2012, la Difesa Erariale.
In data 16/12/2020 si svolgeva – concretamente in assenza della discussione da remoto ad opera dei patrocinatori delle parti, sebbene la possibilità di ciò fosse stata garantita dall’operare delle previsioni di cui al primo comma dell’art. 4 del D.L. n. 28/2020, così come richiamato dall’art. 25 del D.L. n. 137/2020 - l’udienza per l’esame del ricorso in epigrafe, che veniva trattenuto in decisione.
Il ricorrente, dopo essersi visto negato dall’Amministrazione di appartenenza riconoscimento del diritto all’equo indennizzo ed alla pensione privilegiata, piuttosto che tempestivamente impugnare il provvedimento contenente la relativa decisione, ha ritenuto di dover agire nei confronti della stessa a norma dell’art. 2087, per il risarcimento dei danni causati allo stesso dalle peculiari condizioni di svolgimento dell’attività di servizio.
Il Collegio, però, non ritiene che sia l’Amministrazione da cui il