TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2021-12-23, n. 202102336

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2021-12-23, n. 202102336
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202102336
Data del deposito : 23 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/12/2021

N. 02336/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00850/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 850 del 2021, proposto da
M C, rappresentato e difeso dall'avvocato S A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato F T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'ottemperanza

del giudicato formatosi sulla sentenza n. 348/2020 emessa dal Tribunale di Catanzaro, prima Sezione Civile, in persona del Giudice Dr. A Z D P, in data 25/02/2020, pubblicata in pari data, spedita in forma esecutiva in data 03/3/2020, in tale forma notificata in data 5/3/2020 alla Regione Calabria


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Calabria;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2021 il dott. Alberto Ugo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Premesso, in fatto, che:

- con sentenza n. 348/2020 del 25 febbraio 2020, il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l’opposizione all’esecuzione ex art. 616 c.p.c., proposta dalla Regione Calabria nei confronti dell’odierno ricorrente, così statuendo: “ - rigetta la promossa opposizione e, per l’effetto, condanna parte debitrice opponente (Regione Calabria, in qualità) al pagamento delle spese di giudizio nei confronti della controparte (avv. Coppa), che si quantificano (tenuto conto della mancanza della fase istruttoria) in complessivi € 1.500,00, oltre al rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa dovuti come per legge. - dichiara interamente compensate le spese del giudizio”;

- tale sentenza è passata in giudicato, come risulta dall’attestazione della Cancelleria, depositata in causa;

- tale sentenza è stata munita di formula esecutiva in data 3 marzo 2020, ed è stata notificata alla Regione Calabria in data 5 marzo 2020;

- che dalla notificazione è decorso il termine di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669;

- con ricorso notificato in data 20 maggio 2021 e depositato in data 22 maggio 2021, l’odierno ricorrente ha adito questo Tribunale per l’esecuzione del giudicato nascente dalla citata sentenza, chiedendo che: (i) sia ordinato alla Regione Calabria di ottemperare alla stessa, mediante pagamento delle somme ivi indicate; (ii) sia nominato un Commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento da parte della Regione; (iii) sia fissata una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. a carico della Regione;

- la Regione si è costituita in giudizio, chiedendo la declaratoria di improponibilità e/o improcedibilità dell’avverso ricorso, ovvero l’inammissibilità e infondatezza della domanda nel merito. In sintesi, l’amministrazione pubblica afferma di non essere tenuta al pagamento della somma indicata in sentenza, in quanto:

a) il dispositivo della sentenza sarebbe contraddittorio nella parte in cui, da un lato, condanna la Regione al pagamento delle spese di lite e, dall’altro lato, dichiara compensate le medesime spese di lite;

b) in subordine, il pagamento delle somme portate dalla sentenza potrebbe avvenire solamente previa emissione di una fattura elettronica da parte del ricorrente

Considerato, in diritto, che:

- la Regione ha l’obbligo di adempiere integralmente la pretesa creditoria della parte ricorrente, basata sulla decisione giurisdizionale di cui sopra, non essendo fondate le difese svolte in giudizio;

- in particolare, il dispositivo della sentenza indica, in modo chiaro e puntuale, la condanna della Regione al pagamento delle spese di causa (liquidate in una somma determinata), coerentemente con quanto illustrato nella parte motiva;

- l’indicazione della compensazione delle spese di lite, contenuta in calce al dispositivo, è pertanto frutto di un mero refuso, che non inficia la chiara determinazione della statuizione di condanna a carico della Regione;

- l’avv. Coppa non è tenuto ad emettere una fattura nei confronti della Regione per ottenere il pagamento delle somme indicate in sentenza, in quanto egli ha ricoperto il ruolo di parte in causa, e non di legale, nel giudizio che si è concluso con la citata sentenza;

- sussistono, pertanto, tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a.;

Ritenuto, conseguentemente, che:

- in accoglimento del ricorso in esame, vada dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione intimata di ottemperare integralmente al giudicato nascente dalla decisione innanzi richiamata, con specifico riguardo agli importi indicati nella citata sentenza, detratto quanto già eventualmente pagato;

- sia opportuno, al riguardo, assegnare alla Regione Calabria, il termine di giorni trenta per l’adempimento, decorrente dalla data di notifica della presente sentenza;

- in caso di inerzia dell’amministrazione oltre il predetto termine, a tanto debba provvedere il Commissario ad acta, nominato nella persona del Prefetto di Catanzaro, con facoltà di delega ad altro funzionario dello stesso Ufficio, che, avvalendosi dei poteri a ciò necessari, provvederà, scaduto il termine di trenta giorni, entro i successivi sessanta giorni decorrenti da apposita istanza della parte ricorrente, a dare integrale esecuzione al giudicato di cui è questione, determinando anche gli importi eventualmente dovuti a titolo di capitale ed interessi e di spese legali, oltre spese di rilascio copie e di notifica della sentenza e alle spese di registrazione, entro i limiti della domanda di cui al ricorso per ottemperanza;

- in caso di intervento del Commissario ad acta, il compenso a quest’ultimo spettante debba essere posto a carico dell’Amministrazione inadempiente, nella misura che sarà liquidata con separato provvedimento, a seguito di istanza del Commissario, che dovrà documentare anche le eventuali spese sostenute;

-  debba essere disposto il pagamento della richiesta penalità di mora, pari agli interessi legali, da calcolare sul capitale per ogni mese o frazione di mese a decorrere dal giorno della notificazione della presente sentenza e fino all’eventuale insediamento del commissario ad acta;

- le spese di giudizio, liquidate nella misura fissata in dispositivo, debbano essere poste a carico dell’Amministrazione inadempiente;

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