TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2015-04-13, n. 201505371
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N. 05371/2015 REG.PROV.COLL.
N. 10242/2004 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10242 del 2004, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. A G, con domicilio eletto presso Studio Legale Galletti in Roma, Piazzale Don Giovanni Minzoni, 9;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto emesso dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, Direzione di amministrazione, 8° sez. equo indennizzo, datato 20.4.2004, con il quale non è stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio della infermità denunziata dal ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 dicembre 2014 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Al ricorrente, militare dell’Arma dei carabinieri in servizio quale referente per l’informatica presso il nucleo comando del comando provinciale dell’Arma di Agrigento, in data 22 dicembre 2002 veniva riscontrata una “ -OMISSIS-”.
Nel febbraio 2003 il militare ha chiesto, per l’indicata patologia, il riconoscimento della causa di servizio e del conseguente beneficio dell’equo indennizzo.
In data 22 marzo 2004, con parere n.4123/2004, il Comitato di verifica per le cause di servizio non ha ritenuto che l’indicata patologia fosse riconducibili a motivi di servizio perché : “ trattasi di patologia riconducibile a insufficiente irrorazione del miocardio riduzione del flusso ematico coronarico, a sua volta derivante da restringimento o sub occlusione del lume vasale per fatti ateroma tosi dell’intima della parete arteriosa. Poiché l’ateromatosi vasale può derivare da fattori multipli costituzionali o acquisiti su base individuale ( fumo, alcool, abitudini alimentari, ecc…), la forma in questione non può attribuirsi al servizio prestato, anche perché in esso non risultano sussistenti specifiche situazioni di effettivi disagi o surmenage psico-fisico tali da rivestire un ruolo di concausa efficiente e determinante”.
Avverso tale negativa determinazione ha reagito il ricorrente con ricorso giurisdizionale.
Con decreto presidenziale n. 13944 del 13 giugno 2013 il ricorso è stato dichiarato perento.
Il ricorrente, nelle forme di rito, si opponeva al citato decreto che veniva revocato, sempre con decreto presidenziale n. 7546 del 14 aprile 2014.
All’udienza del 9 dicembre 2014 il ricorso veniva trattenuto in decisione.
Osserva il Collegio.
La difesa ricorrente preliminarmente si è lamentata della mancanza dell’ostensione del parere.
Invero lo stesso risulta pedissequamente riprodotto nel decreto contestato e quindi prodotto in atti dall’avvocatura erariale.
Nel merito il ricorso contesta il parere del Comitato per la verifica delle cause di servizio sostenendo il difetto di motivazione perché apodittico e asseritamente in contrasto con i pareri espressi dal Comando Generale dell’Arma e della CMO di Palermo.
Osserva il Collegio.
E’ principio noto e pacifico che il parere espresso dal Comitato per la verifica delle cause di servizio costituisce l’unico ed esclusivo giudizio volto ad accertare la relazione causale tra la patologia accusata e rilevata in sede medica ed il suo diretto collegamento eziologico con il servizio.
Si tratta, all’evidenza, di un giudizio di discrezionalità tecnica la cui contestazione può attenere esclusivamente agli aspetti di illogicità, incongruenza evidente del giudizio.
In altri termini lo scrutinio del giudice, in queste evenienze deve sostanziarsi in un giudizio c.d. “debole”, volto cioè a censurare la palese illegittimità della motivazione in sé.
Nel caso di specie, invece,le censure a base del ricorso, significativamente sintetiche e generiche, non hanno evidenziato, nè dimostrato, in alcun modo, le interne contraddizioni della motivazione censurata, limitandosi ad una contestazione di fatto, soggettivamente orientata e priva di ogni valenza giuridica.
Più chiaramente.
La mancata conformità del parere del Comitato per la verifica delle cause di servizio ad altri e diversi pareri afferenti agli aspetti medico legali della patologia accusata e rilasciati da diversi organi statuali non costituisce motivo di contraddizione, ovvero di difetto di motivazione del primo parere, atteso che, come detto, quest’ultimo attiene ad una diversa e non omogenea valutazione, teleologicamente orientata in modo esclusivo ad accertare la relazione causale tra patologia e servizio.
Nel caso di specie, pertanto, il ricorrente non ha evidenziato vizi effettivi del provvedimento censurato .
Per tali ragioni il ricorso deve essere respinto.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.