TAR Catania, sez. III, sentenza 2023-10-23, n. 202303121

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza 2023-10-23, n. 202303121
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202303121
Data del deposito : 23 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/10/2023

N. 03121/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01918/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1918 del 2022, proposto da
Acquaenna S.C.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Enna, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato V S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

Assemblea Territoriale Idrica di Enna, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

- dell’ordinanza del Sindaco di Enna n. 14 del 14 ottobre 2022;

- nonché di ogni altro atto presupposto, antecedente o successivo, comunque presupposto connesso o consequenziale, ivi compresi, ove occorra, la nota trasmessa dal Sindaco di Enna all'ATI il 28 ottobre 2022, nonché la successiva nota dirigenziale, priva di data, avete ad oggetto la richiesta di relazione sui lavori della Zona Pisciotto eseguiti a seguito della predetta ordinanza sindacale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Enna e dell’Assemblea Territoriale Idrica di Enna;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 giugno 2023 la dott.ssa V V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la società AcquaEnna S.C.p.A., gestore del Servizio Idrico Integrato dell’Ambito Territoriale Ottimale (ATO) di Enna, ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza con cui il Sindaco del Comune di Enna ha ordinato “ di porre in essere, senza alcun indugio, tutti gli interventi ritenuti utili ed indispensabili ad eliminare le situazioni di grave ed imminente pericolo che minacciano l’incolumità pubblica nella zona “Porta Pisciotto” e in particolare a: - pulire le caditoie della zona, ai sensi del disciplinare tecnico - allegato “D” alla convenzione di gestione stipulata il 19 novembre 2004 e già peraltro richiesto dall'ATI al Gestore con nota prot. 2525/2022 del 27 settembre 2022; - verificare la tenuta idraulica delle stesse caditoie e effettuare le valutazioni consequenziali; - effettuare la necessaria pulizia e rimozione dei detriti presenti nella vasca sotterranea in prossimità del bar e nei collettori fognari al fine di ripristinare la sezione utile, oggi parzialmente occlusa, e consentire un maggiore convogliamento delle acque; - realizzare la condotta di by-pass che dalla caditoia posta a valle di via Schillaci (scalinata) che consenta il deflusso delle acque in direzione dei collettori ripristinati nel novembre 2021; - effettuare una valutazione degli opportuni interventi al fine di evitare analoghe situazioni di dissesto e criticità a valle in prossimità degli innesti con via S. Leonardo e via dei Greci ”.

Avverso il provvedimento impugnato, la ricorrente ha articolato le seguenti censure:

I. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli articoli 141 e 154 del decreto legislativo 152/2006, nonché della Convenzione di gestione del SII stipulata tra AcquaEnna e il Consorzio ATO, della delibera del Consorzio ATO n. 9 del 2010 e delle delibere ARERA in materia di tariffazione -Difetto di presupposti, di motivazione e di istruttoria, arbitrarietà, ingiustizia manifesta, travisamento e sviamento . Lamenta, in sintesi, la ricorrente l’illegittimità della ordinanza sindacale in quanto con essa sarebbe stato ordinato lo svolgimento di attività, quali la pulizia delle caditoie e la realizzazione

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