TAR Firenze, sez. I, sentenza 2016-10-14, n. 201601459

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. I, sentenza 2016-10-14, n. 201601459
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201601459
Data del deposito : 14 ottobre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/10/2016

N. 01459/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00359/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 359 del 2016, proposto da:
-OSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Thomas-OSIS-C.F. VGNTMS74A23I726I, A B C.F. BVANDR64L24D969O, con domicilio eletto presso Chiara Pagni in Firenze, via Piccagli 7/1;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le dello Stato, presso cui domicilia in Firenze, via degli Arazzieri 4;

per l'ottemperanza

della sentenza n. 170/15 del Tribunale di -OSIS-, notificata il 15.06.2015;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2016 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con sentenza n. 170/15 del 19 maggio 2015 il Tribunale di -OSIS-, accogliendo il ricorso proposto dal sig. -OSIS-, ne accertava il diritto a conseguire le prestazioni assistenziali richieste, previo inserimento nell’elenco tenuto dal Ministero dell’interno – Dipartimento della Pubblica sicurezza, ex art. 3, co. 3, DPR n. 243/2006, nonché il diritto all’erogazione delle seguenti prestazioni:

1. L’elargizione ex art. 5 commi e 5 l. 206/04;

2. lo speciale assegno vitalizio ex art. 5 commi 3 e 4 l. 206/04 dal 1° gennaio 2010;

3. la declaratoria del diritto all’assistenza -OSIS- ex art. 6 comma 2 l. 206/04;

4. la declaratoria del diritto alla esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica;

6. il beneficio di cui all’articolo 1 della legge 19 luglio 2000, n. 203 (diritto ai medicinali di fascia C gratuiti) benefici sanciti dall’art. 9 l. 206/04;

7. l’assegno vitalizio di euro 500,00 mensili ex art. 2 l. 407/98 elevato dall’art. 4 comma 238 legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004 )”.

La sentenza, non appellata, passava in giudicato.

Il Ministero della difesa dava solo parziale esecuzione alla sentenza, peraltro assumendo la necessità di dover svolgere approfondimenti istruttori attraverso visita medica presso la competente CMO.

In ogni caso, nella relazione prodotta in atti dall’Avvocatura erariale evidenziava, quanto alla pretesa di ricevere l’elargizione ex art. 5 commi 1 e 5 della legge n. 206/2004, che la sentenza del Tribunale di -OSIS- recherebbe l’implicito rigetto della pretesa e ciò sarebbe desumibile “ sia dalle premesse in fatto della sentenza n.170/2015 nelle quali il giudice indica il riconoscimento da parte dell’Amministrazione dell’invalidità tra il 41% e il 50%, sia dalla motivazione e dal dispositivo dove è contenuta la statuizione della condanna alla elargizione ex art. 5 commi 1 e 5 della legge n.206/2004 ”.

Si soggiunge che “ in tale norma di legge (ed in particolare nel comma 1) viene riconosciuto il principio della corresponsione della speciale elargizione per punto percentuale fino ad un massimo di € 200.000,00. Del resto il comma 5 non potrebbe essere applicato alla fattispecie per impossibilità giuridica trattandosi di disposizione concernente i superstiti e essendo il-OSIS-ancora in vita… ”.

La tesi merita di essere condivisa.

Osserva in primo luogo il Collegio come sia pacifico che l'oggetto del giudizio di ottemperanza è rappresentato dalla puntuale verifica da parte del giudice dell'esatto adempimento, da parte dell'Amministrazione, dell'obbligo di conformarsi al giudicato per far conseguire concretamente all'interessato l'utilità o il bene della vita riconosciutogli in sede di cognizione, mentre ne restano fuori la cognizione e il riconoscimento di diritti nuovi e ulteriori rispetto a quelli fatti valere ed affermati con la sentenza da eseguire, anche se siano ad essa conseguenti o collegati, né possono essere proposte domande nuove estranee all'oggetto della sentenza da eseguire (Cons. Stato, sez. V, 06/11/2015, n. 5075).

E’ altrettanto noto che l'autorità del giudicato copre il dedotto e il deducibile, ovvero non soltanto le questioni di fatto e di diritto fatte valere in via di azione e di eccezione, e comunque, esplicitamente investite dalla decisione, ma anche le questioni non dedotte in giudizio che costituiscano tuttavia un presupposto logico essenziale ed indefettibile della decisione stessa.

L’art. 5, co. 1, l. n. 206/2004 dispone che “ L'elargizione di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, è corrisposta nella misura massima di 200.000 euro in proporzione alla percentuale di invalidità riportata, in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale ”.

Il Giudice del lavoro non ha effettuato alcun approfondimento in ordine alla percentuale di invalidità, implicitamente assumendo per vero quanto affermato dal ricorrente che riferisce essergli stata attribuita una invalidità compresa nello scaglione tra il 41 e il 50% (6^ cat. Tab. A) e, dunque, il dispositivo va letto alla luce di tale premessa di fatto.

D’altro canto, l’attribuzione del beneficio in parola nella misura pretesa di € 200.000,00, se riferita a quanto previsto dal comma 5 della disposizione citata, condurrebbe a conclusioni paradossali e comunque non in linea con il dato normativo.

Infatti, il co. 5 dell’art. 5 della l. n. 204 stabilisce che “ L'elargizione di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 12, comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come sostituito dall'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge 23 novembre 1998, n. 407, è corrisposta nella misura di 200.000 euro ”. Orbene l’art. 4, co. 1, della l. n. 302/1990 afferma che “ Ai componenti la famiglia di colui che perda la vita per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi delle azioni od operazioni di cui all'articolo 1 è corrisposta una elargizione complessiva, anche in caso di concorso di più soggetti, di lire 150 milioni… ”, conseguendone che essa non può essere assegnata al soggetto che è qualificato come vittima del dovere, spettando invece essa ai suoi eredi.

Ne discende che il ricorso va accolto nei limiti sopra precisati condannando l’amministrazione della difesa a erogare all’interessato, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza, tutti i benefici elencati nel dispositivo della sentenza di cui si domanda l’ottemperanza, con il limite, per quanto attiene alla elargizione ex art. 5 commi e 5 l. 206/04, della sua liquidazione nella misura della percentuale di invalidità riconosciuta al ricorrente.

Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza si nomina sin d’ora, quale commissario ad acta, il Prefetto della provincia di -OSIS- o un funzionario dal medesimo delegato il quale provvederà a dare esecuzione a quanto statuito con la presente sentenza nell’ulteriore termine di sessanta giorni.

Le spese del giudizio, attesa la reciproca parziale soccombenza, sono integralmente compensate.

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