TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2017-03-09, n. 201703268

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2017-03-09, n. 201703268
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201703268
Data del deposito : 9 marzo 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/03/2017

N. 03268/2017 REG.PROV.COLL.

N. 09458/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9458 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
ES DI, rappresentato e difeso dagli avvocati Aldo Lucarelli e Renata Angelini, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Irti in Roma, via Vesalio N.22;



contro

La Regione Lazio, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Elisa Caprio, con cui è domiciliata in Roma, via Marcantonio Colonna, 27;
il Comune di Borgorose, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Conti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Stefano Cruciani in Roma, via Candia, 121;



nei confronti di

PE PA, rappresentata e difesa dall'avvocato Simona Alfredini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Stefano Cruciani in Roma, via Candia, 121;



per l'annullamento

-della deliberazione della Giunta della Regione Lazio 9.9.2011 n.387, pubblicata sul supplemento ordinario n.167 al BU della Regione Lazio n.36 del 28.9.2011, con cui è stata operata la revisione della pianta organica delle farmacie della provincia di Rieti per l'anno 2010 limitatamente alla pianta organica delle farmacie del Comune di Borgorose e di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso;

e, con i primi motivi aggiunti,

-dell'avviso con cui il Sindaco del Comune di Borgorose in data 6.3.2012 ha manifestato l'intendimento di assegnare la gestione provvisoria della seconda sede farmaceutica del Comune e di ogni altra deliberazione al momento sconosciuta di cui detto avviso costituisca conseguenza e manifestazione:

e, con i secondi motivi aggiunti,

-del provvedimento del Sindaco del Comune di Borgorose, prot. n. 3030 in data 26.4.2012 con il quale si autorizza la dr.sa PA PE a gestire in via provvisoria la seconda sede farmaceutica del Comune di Borgorose (RI);

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio, del Comune di Borgorose e di PE PA;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2016 il Cons. Donatella Scala e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:



FATTO

Premette in fatto il ricorrente, titolare dell’unica farmacia spettante al Comune di Borgorose in base alla proporzione di legge tra numero di esercizi e popolazione residente, di avere chiesto ed ottenuto di trasferirla con provvedimento sindacale del 16.2.2010 prot. n. 1698.

Impugna, ora il provvedimento di revisione della pianta organica delle farmacie per l’anno 2010, di cui alla deliberazione della Giunta regionale Lazio n. 387 di data 9.9.2011, con cui è stata stabilita l’istituzione di una seconda sede farmaceutica secondo il criterio cosiddetto “topografico” in deroga all’ordinario criterio “demografico” secondo il quale vi deve essere una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500 ed una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni, con computo della popolazione eccedente rispetto ai predetti parametri ai fini dell'apertura di una farmacia, qualora sia pari ad almeno il 50 per cento dei parametri stessi (art. 1, L. 475/68). La seconda sede è stata, quindi, istituita sul presupposto che si manifestasse una situazione di grave carenza dell’assistenza farmaceutica e che pertanto ricorressero le condizioni prescritte dall’art. 104 r.d. 27.7.1934 n. 1265 (T.U.LL.SS.) che consente l’istituzione in via eccezionale di una nuova sede farmaceutica anche in assenza dei presupposti per l’istituzione secondo l’ordinario criterio demografico.

Ritenendo, invece, che il provvedimento sia illegittimo per la sua totale arbitrarietà ed irragionevolezza, stante l’esiguità della popolazione comunale e la palese evidenza di errori di fatto e del travisamento dei presupposti con riguardo alla configurazione dei parametri per la istituzione di una farmacia con il criterio topografico, ne chiede l’annullamento e rassegna i seguenti motivi.

1.Violazione e falsa applicazione dell’art. 104 T.U. 1265/1934 come sostituito dall’art. 2 L. 362/1991 in riferimento all’istituzione della seconda sede farmaceutica con il criterio topografico. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, contraddittorietà ed erroneità dei presupposti.

Il provvedimento è illegittimo in quanto difetterebbero i riscontri topografici, di viabilità, dello stato dei luoghi e in generale le condizioni che rendano difficoltoso l’accesso alla farmacia esistente secondo il dettato della legge, essendo stata travisata la realtà dello stato dei luoghi, fondata esclusivamente sulle deliberazioni comunali a monte della deliberazione impugnata che sembrano far riferimento ad una realtà inesistente e a dati travisati, come desumibile dal parere dell’Ordine dei Farmacisti in data 11.5.2010 e della Azienda Unità Sanitaria Locale di Rieti, dalla cui lettura emergerebbero i dedotti profili di illegittimità del provvedimento comunale.

Non sarebbe, invero, stato adeguatamente considerato che nel caso di specie i due terzi della esigua popolazione di Borgorose risiede a VA, risultando pertanto direttamente assistita dalla farmacia del ricorrente; che le frazioni di Pagliara, Colle maggiore e CO (che in totale inglobano altre 334 persone) distano a breve distanza dal dispensario farmaceutico di Sant’Elpidio, consentendo così alla popolazione del luogo di usufruire di una alternativa alla farmacia del ricorrente; che i mezzi di trasporto che collegano VA alla frazioni limitrofe risultano tutt’altro che insufficienti come emergerebbe dal numero totale delle corse della società Cotral; che il servizio di assistenza domiciliare, istituito spontaneamente dalla farmacia del ricorrente ed autorizzato dal Sindaco sin dal 2004, consente di garantire gratuitamente, oltre all’utenza in temporanea difficoltà, l’assistenza farmaceutica soprattutto alle persone portatrici di handicap ed anziani che, in ogni caso, anche con l’istituzione della seconda farmacia, non avrebbero possibilità di recarvisi personalmente; che i rilievi topografici e quelli relativi alla viabilità comprovano che la tratta stradale che collega VA alle altre frazioni del territorio comunale non presenta criticità tali da rendere non “comodamente” raggiungibile la farmacia del ricorrente e/o il dispensario farmaceutico di Sant’Elpidio.

2. Illegittimità per eccesso di potere da carenza e contraddittorietà della motivazione. Illogicità manifesta.

Da quanto esposto sarebbe evincibile come il provvedimento impugnato abbia assecondato in modo illogico la richiesta del Comune di Borgorose, in assenza dei presupposti previsti dalla legge per l’applicazione del criterio topografico e della motivazione a supporto della decisione di istituire la seconda sede farmaceutica nonostante vi fossero ben quattro pareri (due dell’Ordine professionale e due della Ausl) sfavorevoli.

Lamenta non solo la contrarietà della istituzione di una seconda farmacia a quanto prevede in proposito la legge, ma anche l’omissione di ogni motivazione sulle ragioni per cui l’Amministrazione regionale ha proceduto in difformità ai pareri articolatamente motivati espressi dall’Ordine e dalla Asl al fine di adeguare la distribuzione territoriale delle sedi al modificarsi delle esigenze effettive dell’assistenza farmaceutica, ancorché si tratti di pareri obbligatori e non vincolanti.

3. Illegittimità per eccesso di potere derivante dall’illogicità manifesta della delineazione dei confini della nuova sede.

Deduce, infine, un ulteriore profilo di illegittimità nella delineazione dei confini contenuta nella deliberazione regionale impugnata, attesa la illogica ripartizione dell’ambito territoriale di pertinenza delle due sedi farmaceutiche e conseguentemente del

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