TAR Cagliari, sez. I, ordinanza collegiale 2015-01-16, n. 201500119
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N. 00119/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00894/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 894 del 2014, proposto da:
-OMISSIS-, in proprio e quale genitore esercente la potestà sul minore -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. R C, con domicilio eletto presso il suo studio legale, in Cagliari, Via Tuveri, n. 84;
contro
Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, in persona del Ministro in carica;
Istituto Comprensivo Statale “Grazia Deledda” di San Sperate, in persona del Dirigente Scolastico in carica, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, ivi domiciliata, nella Via Dante, n. 23;
per l'annullamento
- del verbale del GLI del 23/09/2014, dell'Amministrazione Scolastica, con il quale è stato assegnato al minore, -OMISSIS-, un numero di ore di sostegno inferiore al dovuto rapporto 1:1 per 18 ore settimanali, in virtù delle esigenze certificate e documentate;
- di ogni ulteriore atto presupposto, collegato, connesso e consequenziale;
- nonché, per il risarcimento del danno esistenziale subito dal genitore e dall’alunno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Istituto Comprensivo Statale Deledda di San Sperate;
Visto l'art. 73, co. 3, cod. proc. amm.;
Visto l'art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1, 2 e 5;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2014 il Presidente C L M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, dopo il passaggio in decisione della causa, il Collegio ha rilevato che, in ordine alla controversia in questione, possa prospettarsi una questione di giuridizione;
Sorge, infatti, il dubbio se l’Amministrazione Scolastica, una volta che con il piano educativo individualizzato (PEI) abbia stabilito quale sia il numero di ore sostegno da assegnare all’alunno -OMISSIS-, conservi ancora poteri autoritativi nella concreta attribuzione di dette ore di sostegno o se invece sia ormai sorto un vero e proprio diritto soggettivo a detta attribuzione, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario sulle relative controversie;
Tale questione di giurisdizione non è mai emersa nel corso del giudizio, sicchè si rende necessario, ai sensi dell’art. 73, comma 3, del codice del processo amministrativo, riservare la decisione ed assegnare alle parti il termine di dieci giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza per depositare memorie vertenti su quest’unica questione.