TAR Ancona, sez. II, sentenza 2024-11-16, n. 202400889

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. II, sentenza 2024-11-16, n. 202400889
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202400889
Data del deposito : 16 novembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/11/2024

N. 00889/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00668/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 668 del 2014, proposto da
Re LI in proprio e quale titolare DI CA MA, MA CH, rappresentati e difesi dall'avvocato Emanuela Re, con domicilio eletto presso lo studio Avv. Andrea Galvani in Ancona, corso Mazzini, 156;



contro

Comune di Fermo, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Gentili, Cristina Argentieri, con domicilio eletto presso lo studio Maurizio Miranda in Ancona, viale della Vittoria 7;
Comune di Fermo Dirigente Settore VI Pianificazone e Gestione del Territorio, non costituito in giudizio;



per l'annullamento

del provvedimento a firma del Dirigente prot. n.20649 del 10.06.2013 con il quale, in relazione alla pratica edilizia n.863/2008, è stato determinato il contributo di costruzione nella misura di Euro 162.027,33 di cui Euro 106.505,88 a titolo di spese di urbanizzazione ed Euro 55.521,45 a titolo di costo di costruzione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Fermo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 giugno 2024 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Parte ricorrente espone di avere presentato, in data 30 settembre 2005, una domanda alla Regione Marche relativa al parere circa la possibilità di ristrutturare i bungalow esistenti, di modo da adeguarli alla normativa igienico-sanitaria e da introdurre gli accorgimenti necessari per il superamento delle barriere architettoniche. Il Servizio Turismo della Regione Marche trasmetteva la domanda alla Dirigente del Servizio Legislativo ed Affari Istituzionali, competente per materia, il quale rispondeva al quesito in senso affermativo.

In data 18 aprile 2008, veniva inoltrata richiesta preventiva alla ASL di Fermo per conoscere la superficie minima dei bungalow nel rispetto della normativa igienico-sanitaria. La ASL rispondeva, statuendo che la struttura ricettiva è sottoposta alla disciplina di cui all'art. 27 L.R.n. 9/06, con conseguente superficie minima per i monolocali di mq. 28, con un massimo di 4 posti.

In data 9 dicembre 2008 veniva presentato il progetto di "Lavori di adeguamento igienico sanitari finalizzati al miglioramento dell'offerta turistica". Dopo un’integrazione documentale i ricorrenti prresentavano al Comune di Fermo una richiesta di interpretazione della delibera provinciale n. 33/91 in merito al conteggio dei volumi edificabili in aumento senza aumentare la capacità ricettiva. Il Comune rispondeva il giorno 18 dicembre 2009, indicando il volume edificabile in aumento, ferma la medesima capacità ricettiva, precisando che il piano particolareggiato relativo all’offerta turistica del Comune, di cui alla delibera n. 33/91 ha validità di 10 anni.

L’iter si concludeva il 3 febbraio 2010 con la comunicazione degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione in data 13 febbraio 2013. Dopo la presentazione di un diverso computo metrico, seguiva il

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi