TAR Napoli, sez. V, sentenza 2023-02-21, n. 202301131
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Testo completo
Pubblicato il 21/02/2023
N. 01131/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00339/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 339 del 2020, proposto da
Calzaturificio Nuova Crisci S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati V G, V A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Acerra, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato G R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) dell’Ordinanza n. 17 del 12 dicembre 2019, comunicata in pari data a mezzo pec, con la quale il S.U.A.P. del Comune di Acerra ha ordinato alla ricorrente la chiusura ad horas dell’attività del calzaturificio Nuova Crisci svolta alla Via Bordiga, 7; b) della Nota del SUAP del Comune di Acerra del 2 dicembre 2019 prot. 88985 e di ogni altro atto preordinato, connesso, consequenziale, comunque lesivo del diritto della ricorrente ivi compresa la comunicazione di avvio del procedimento del 6 dicembre 2019 prot. 91206;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Acerra;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 9 febbraio 2023 il dott. Giovanni Giardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.§- Con ricorso ritualmente notificato la società CALZATURIFICIO NUOVA CRISCI S.R.L. ha impugnato, con richiesta di sospensiva, l’ordinanza dirigenziale n. 58 del 12 dicembre 2019 con cui il S.U.A.P. del Comune di Acerra, facendo seguito alla nota prot. 91206 del 6 dicembre 2019 di comunicazione di avvio del procedimento, ha ordinato la chiusura delle attività di calzaturificio della ricorrente, esercitata presso lo stabilimento sito alla Via Bordiga n. 7 in Acerra, poiché condotta in assoluto difetto di autorizzazione alle emissioni in atmosfera in via generale di cui all'art. 272 comma 2 del