TAR Latina, sez. I, sentenza 2023-04-19, n. 202300268

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Latina, sez. I, sentenza 2023-04-19, n. 202300268
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
Numero : 202300268
Data del deposito : 19 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/04/2023

N. 00268/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00201/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 201 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso -OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Sottocommissione di -OMISSIS-, Prefettura di Latina, Ministero, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

del verbale sottocommissione elettorale circondariale di -OMISSIS- -OMISSIS-di esclusione dalle elezioni per il Comune di -OMISSIS- della Lista rappresentata.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 aprile 2023 il dott. R S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Visto il ricorso, con il quale viene impugnato il provvedimento in epigrafe, motivato con il mancato raggiungimento del numero minimo di candidati per effetto dell’accertata incandidabilità di due soggetti a cagione del disposto dell’art.10 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n.235, laddove al primo comma prevede che non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali…: a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonche', nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
… e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

visti i motivi di gravame, compendiabili nell’erroneità dell’assunto, almeno in relazione a uno dei due, comprovata dalla produzione del certificato del casellario giudiziale nel quale è presente la dicitura Nulla, nonché dall’essere tale soggetto già stato anche di recente candidato a elezioni senza che l’eventuale pregiudizio penale sia stato considerato rilevante;

visto l’art.129 cpa;

ritenuto:

che il ricorso sia infondato, laddove mira a ottenere la candidabilità di almeno uno dei due esclusi, posto che, da un lato, il certificato prodotto non fa piena prova, conseguibile solo mediante la visura del certificato, la quale riporta tutte le iscrizioni a carico di una persona fisica esistenti presso il casellario giudiziale, comprese quelle di cui non è fatta menzione nel certificato generale, penale e/o civile., dall’altro, che la circostanza di precedenti ammissioni a competizioni elettorali non è comprovata da puntuale documentazione- ma solo enunciata-, né può essere autonomamente considerata indice di illegittimità o illogicità dell’azione amministrativa;

che dunque l’assunto contenuto nel provvedimento, alla luce del richiamato complesso normativo, non è illegittimo, posto che risalendo la condanna al -OMISSIS-, anche la probabile avvenuta riabilitazione, solo presunta dal ricorrente, non risulta provata da nessuna documentazione;

che il ricorso va respinto, nulla spese, attesa la mancata costituzione delle resistenti;

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