TAR Roma, sez. III, sentenza 2018-06-25, n. 201807077

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza 2018-06-25, n. 201807077
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201807077
Data del deposito : 25 giugno 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/06/2018

N. 07077/2018 REG.PROV.COLL.

N. 10863/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10863 del 2017, proposto da
M T, rappresentata e difesa dagli avvocati U G e A L, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Alcamo n. 14;

contro

Universita' Cattolica del Sacro Cuore, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati C C e M P, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Antonio Bertoloni 44;

nei confronti

F F non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del bando di concorso datata 16.5.2017 per l'ammissione a corso di laurea in igiene dentale dell'Università Cattolica del Sacro Cuore con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 9;
dell'atto di attribuzione della qualità di rinunciataria e del provvedimento di esclusione/decadenza della ricorrente dalla graduatoria unica di merito per l'accesso al corso di Laurea in igiene dentale dell'Università Cattolica del Sacro Cuore per l'anno accademico 2017/2018.

della relativa graduatoria di concorso nella parte in cui non consente l'immatricolazione della ricorrente al suddetto corso di Laurea;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università Cattolica del Sacro Cuore;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 giugno 2018 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per la ricorrente l'Avv. A. Lombardi e l'Avv. M. Petitto per l’Università Cattolica;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in esame Trinchieri Maria ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti in epigrafe con cui gli era stata negata l’immatricolazione al corso di laurea in igiene dentale dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma per non aver espresso nel termine del 15.09.2017, l’interesse all’immatricolazione come previsto dall’art. 9 del bando.

La ricorrente, evidenziando che per motivi di salute era venuta a conoscenza della sua esclusione dalla graduatoria solo successivamente al predetto termine per la conferma, espone che con e-mail del 20.9.2017 aveva comunicato all’Università la propria volontà di perfezionare l’immatricolazione al corso di Laurea in questione, indicando le cause che le avevano impedito il compimento delle citate formalità.

L’Università Cattolica del Sacro Cuore, tuttavia, ha dichiarato la candidata rinunciataria ai sensi dell’art. 9 del Bando di concorso, rimettendo il posto allo scorrimento della graduatoria di merito

Avverso gli atti in epigrafe ha quindi proposto ricorso l’interessata deducendo i seguenti motivi:

Eccesso di potere e violazione dei principi in materia concorsuale;
violazione del principio del favor partecipationis . Violazione dell’art. 34 Cost. e, in particolare, del diritto allo studio.

Si costituivano in giudizio le Amministrazioni in epigrafe, chiedendo la reiezione del ricorso.

Con decreto monocratico n. 6050 del 14.11.2017 è stata accolta la domanda cautelare.

Alla camera di consiglio del 4.12.2017 con ordinanza n. 6516 è stato confermato il predetto decreto presidenziale, osservando che “…la previsione di un termine breve (nel caso di specie di 4 giorni), pur comprensibile ai fini organizzativi necessari per la complessa operazione di classificazione per ciascuna sede aggregata, avrebbe dovuto essere logicamente accompagnata dalla previsione di (ulteriori) meccanismi idonei a consentire agli interessati di porre rimedio, sia pure in tempi altrettanto brevi, ad eventuali disfunzioni di qualunque tipo o a eventi di “forza maggiore” (come nel caso di specie di certificate ragioni di salute), che sembra aver impedito alla ricorrente, che ad ogni modo aveva superato la prova selettiva, di accedere alle modalità informatiche di comunicazione per confermare l’interesse alla immatricolazione”.

Alla pubblica udienza del 6 giugno 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato.

La ricorrente al termine della prova ha conseguito un punteggio finale (29,50) ed una posizione (14^) nella relativa graduatoria di merito utile a consentirle l’immatricolazione al corso di Laurea in questione;
tuttavia non ha rispettato il termine di quattro giorni (dal 12 al 15 settembre 2017) fissato dall’art. 9 del bando di concorso per provvedere alla immatricolazione e confermare, in tal modo, l’interesse alla iscrizione al corso.

L’istante ha, comunque inviato via e-mail, anche se oltre il termine, una manifestazione di interesse, di cui l’Amministrazione non ha tenuto conto.

Sulla base di tali presupposti, meritano adesione le censure con le quali si contesta la previsione dell’art. 9 del bando, che imponeva – come anticipato in sede cautelare – adempimenti stringenti nei tempi e dalle conseguenze irreversibili in ordine alla immatricolazione.

La concessione di soli quattro giorni (dal 12 al 15 settembre 2017) per provvedere alla immatricolazione stessa, pur se comprensibile ai fini organizzativi trattandosi dell’accesso ai Corsi di laurea della Facoltà di Medicina e Chirurgia a numero chiuso, per i quali e non rientra nella disponibilità dell’Università la determinazione del numero di posti, avrebbe dovuto essere assistita dalla previsione di idonei dispositivi utili a consentire agli interessati di porre rimedio, sia pure in tempi altrettanto brevi, ad eventuali disfunzioni di qualunque tipo o a eventi di “forza maggiore” (come nel caso di specie, consistenti in certificate ragioni di salute) che avevano impedito ai candidati, comunque meritevoli per aver superato la prova selettiva, di accedere alle modalità informatiche di comunicazione.

In altri termini, l’Amministrazione avrebbe dovuto prevedere un meccanismo di “salvezza”, mediante comunicazione a coloro che non avevano espresso l’opzione e che avevano comunque conseguito un punteggio utile di inviare una conferma della loro decisione, proprio al fine di evitare possibili disfunzioni e nel rispetto dei principi partecipativi di cui alla legge n. 241/90, richiamati nei motivi di ricorso.

L’assai limitato periodo di tempo previsto dal bando per provvedere agli adempimenti previsti (per la quale è prevista una rinuncia all’immatricolazione), senza consentire meccanismi di rimedio agli interessati, deve ritenersi illogico e sproporzionato (attese le evidenti ricadute negative) nei confronti dei candidati.

L’Amministrazione avrebbe dovuto, quindi, comunque prevedere una previa comunicazione dell’esclusione destinata ai candidati che, collocatisi in posizione utile, non avevano proceduto agli adempimenti previsti dal bando, al fine di consentire agli interessati di esprimere la propria scelta in modo consapevole.

In conclusione il ricorso deve essere accolto con conseguente illegittimità dell’atto di esclusione della ricorrente, l’Amministrazione provvederà, pertanto, a quanto necessario per la definitiva immatricolazione dell’interessata.

Rimane in ogni caso affidata all’autonoma determinazione dell’Università, ogni valutazione in ordine alla conservazione degli effetti giuridici relativi alla posizione dell’altro candidato pretermesso dalla riammissione in graduatoria e conseguente immatricolazione della ricorrente.

Le spese di lite possono essere compensate, attesa la peculiarità della fattispecie, salvo quanto versato a titolo di contributo unificato, da porsi a carico dell’Università degli studi di Siena, ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis, del d.P.R. 115/02.

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