TAR Milano, sez. IV, sentenza 2022-06-30, n. 202201529
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Pubblicato il 30/06/2022
N. 01529/2022 REG.PROV.COLL.
N. 02019/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2019 del 2021 proposto dal Sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato F B e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,
della nota prot. n. -OMISSIS-del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per gli Affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, Servizio Sovrintendenti Assistenti ed Agenti, recante il diniego dell'istanza formulata dal ricorrente ai fini della sua assegnazione temporanea ex art. 42 bis del D.Lgs. n. 151/2001 presso una delle sedi ivi indicate secondo il seguente ordine di preferenza: -OMISSIS-;
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale a quelli impugnati di cui il ricorrente non abbia conseguito piena ed effettiva conoscenza, ed altresì per l'accertamento ed il riconoscimento del diritto del ricorrente e la conseguente condanna del Ministero resistente alla assegnazione ex art. 42 bis D.Lgs. n. 151/2001 del ricorrente presso una delle sedi richieste secondo l'ordine di preferenza sopracalendato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la costituzione con successivo deposito di documentazione e di memoria dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato;
Vista l’ordinanza di questo Tribunale n.1379 del 2021 di accoglimento della domanda di sospensione e di fissazione dell’udienza pubblica;
Vista l’istanza di parte ricorrente, depositata il 25/1/2022, di esecuzione della citata ordinanza;
Vista l’ordinanza di questo Tribunale n.368 del 2022 di rigetto dell’istanza di esecuzione in premessa;
Visto il deposito in data 14/3/2022 da parte dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di provvedimento del 28/1/2022 con il quale il ricorrente è stato trasferito da -OMISSIS-;
Visti gli artt. 34, co.5, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Data per letta nella Udienza pubblica del 29 giugno 2022 la relazione del dott. G N, ed ivi udito l’Avv. dello Stato come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO