TAR Ancona, sez. I, sentenza 2009-04-15, n. 200900225
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Testo completo
N. 00225/2009 REG.SEN.
N. 00436/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 436 del 2007, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
s.r.l. UROMED - Forniture Ospedaliere, corrente in Ancona, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti P P e F T, presso il primo elettivamente domiciliato in Ancona, al Corso Mazzini n. 148;
contro
l’AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE - Zona Territoriale n. 12 di San Benedetto del Tronto, in persona del Direttore di Zona pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. P V, elettivamente domiciliato in Ancona, al Viale G. Marconi, n. 149, presso l’avv. S G;
nei confronti di
- s.r.l. OLYMPUS ITALIA, corrente in Segrate (MI), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Perani, Annalisa Quartiroli ed Antonio Squillace, presso il terzo elettivamente domiciliato in Ancona, al Viale della Vittoria, n. 7;
- ditta MOVI, corrente in Milano, s.p.a. CONMED ITALIA, corrente in Pero (MI), ditta S.C.S. INTERNATIONAL, corrente in Genova, s.p.a. SOFAR, corrente in Prezzano Rosa (MI), in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro-tempore, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- dell'aggiudicazione provvisoria della fornitura di una colonna laparoscopica, disposta in favore della S.r.l. Olympus Italia, di cui al verbale di gara del 13.4.2007;
- del verbale di gara del 22.3.2007;
……………….…..….. nonché per l’annullamento …...………………...
con i motivi aggiunti notificati il 12.12.2007, depositati il 17.12.2007, della determina del Direttore Generale dell’ASUR in data 17.10.2007 n. 603, con cui è stata disposta l’aggiudicazione della fornitura sopra specificata;
……………….........………. per la condanna …………………...………
della P.A. al risarcimento del danno arrecato dagli atti impugnati..
Visti il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale - Zona Territoriale n. 12 di San Benedetto del Tronto e della s.r.l. Olympus Italia;
Vista la propria ordinanza 12 luglio 2007, n. 344;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 14/01/2009, il dott. Giuseppe Daniele e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1.- Con bando di gara pubblicato nel supplemento della G.U.C.E. del 27.7.2006 l’ASUR Marche, Zona Territoriale n. 12 di San Benedetto del Tronto ha indetto un pubblico incanto per la fornitura di una colonna laparoscopica, per un importo a base d’asta di € 62.500,00.
Nel capitolato di gara si è previsto (art. 5) che l’aggiudicazione sarebbe stata effettuata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, mediante l’assegnazione di 50 punti all’elemento prezzo e di 50 punti alla qualità, attribuiti, questi ultimi, da una Commissione tecnica secondo una griglia ivi indicata.
All’esito della procedura di gara, la fornitura è stata aggiudicata alla s.r.l. Olympus Italia, che ha conseguito il miglior punteggio fra tutte le offerenti (punti 81,00 su 100).
Con atto notificato il 9.6.2007, depositato il 18.6.2007, la s.r.l. UROMED - Forniture Ospedaliere (classificatasi al secondo posto con punti 79,00 su 100) ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe, deducendone l’illegittimità per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, dell’art. 19, lettera b) del D.Lgs. 24 luglio 1992, n. 358 (ora art. 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163) e della “lex specialis” di gara, nonché per eccesso di potere per sviamento, irrazionalità, illogicità ed ingiustizia manifesta, contraddittorietà, violazione del principio della “par condicio” dei concorrenti, difetto di motivazione;con il ricorso è stata chiesta, inoltre, la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno arrecato dagli atti impugnati. Con successivo atto di motivi aggiunti notificato il 12.12.2007, depositato il 17.12.2007, la s.r.l. UROMED ha esteso il gravame alla determina del Direttore Generale dell’ASUR in data 17.10.2007 n. 603, con cui è stata disposta l’aggiudicazione della fornitura sopra specificata, reiterando anche nei confronti di tale provvedimento le medesime censure del ricorso introduttivo.
Si sono costituite in giudizio l’Azienda Sanitaria Unica Regionale – ASUR (che ha incorporato la Zona Territoriale n. 12 di San Benedetto del Tronto) e la s.r.l. Olympus Italia, che hanno eccepito la irricevibilità, inammissibilità ed improcedibilità delle impugnative, sotto vari profili, deducendone nel merito la infondatezza, concludendo per la reiezione.
Con ordinanza 12 luglio 2007, n. 344 il Tribunale ha respinto l’istanza di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo.
2.- Il Collegio prescinde dall’esame delle eccezioni preliminari prospettate dalle parti resistenti, poiché il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti sono infondati e devono essere respinti.
Con l’unico ed articolato complesso di censure dedotte sia con il ricorso introduttivo che con i motivi aggiunti la s.r.l. UROMED sostiene, anzitutto, che l’operato della Commissione di gara deve essere ritenuto illegittimo perché invece di procedere all’esclusione delle imprese che non avevano presentato un’offerta conforme al bando, le ha ammesse, attribuendo loro un punteggio.
Infatti il capitolato di gara (art. 2) distingueva, quanto alle caratteristiche che il prodotto offerto doveva presentare, tra “caratteristiche di minima” e “caratteristiche tecniche aggiuntive”, facendo riferimento con le prime a quei requisiti e qualità che il prodotto offerto doveva necessariamente possedere per essere preso in considerazione dalla stazione appaltante, e con le seconde ai requisiti (ulteriori) in grado di qualificare l’offerta sotto il profilo qualitativo.
Tra le caratteristiche “di minima” il bando, relativamente al sistema di registrazione immagini endoscopiche, richiedeva il possesso dell’ingresso video “SVHS, SDI”;questa prescrizione, ad avviso della ricorrente, doveva essere letta nel senso che tra le caratteristiche minime richieste vi fosse il possesso di entrambi gli ingressi, non essendovi alcun elemento per ritenere che essi fossero richiesti in alternativa;tuttavia la Commissione non ha escluso le offerte che non presentavano entrambi gli ingressi (tutte, ad eccezione di quella della s.r.l. UROMED), ma ha attribuito loro un punteggio di qualità tecnica, incorrendo, ad avviso della ricorrente, in una palese violazione del capitolato e dello stesso bando di gara.
2.1.- Tali argomentazioni non meritano di essere condivise. Pur dando atto di una certa mancanza di chiarezza, sul punto, del capitolato di gara, che poteva dare adito ad equivoci, il Collegio ritiene che la tesi esposta nel ricorso sia destituita di fondamento, per un duplice ordine di considerazioni.
2.1.1.- Sotto il profilo letterale, anzitutto, si deve evidenziare che il capitolato, relativamente all’ingresso video, ha utilizzato la locuzione “SVHS, SDI” e non “SVHS e SDI”;mentre quando ha voluto fare menzione a diversi requisiti richiesti congiuntamente, ed inderogabilmente, ha utilizzato la congiunzione “e” (come ad esempio, sempre nell’ambito delle “caratteristiche di minima richieste”, relativamente alla voce “telecamera e sistema di elaborazione dell’immagine” ha richiesto l’output video “almeno RGB ed Y/C”).
2.1.2.- Sotto il profilo logico, deve essere poi osservato che fra le caratteristiche di minima del processore e del monitor da installare sulla colonna laparoscopica, che costituiscono i componenti essenziali per una corretta generazione e visualizzazione delle immagini, non è menzionata l’uscita SDI, ma solo quella SVHS, con la conseguenza che, se l’uscita SDI non è presente nel processore e/o nel monitor, è inutile che il sistema di registrazione delle immagini sia dotato anche di tale uscita, poiché il processore, il monitor ed il sistema di immagini non possono interfacciarsi fra loro.
Se si considera, poi, che la tecnologia Y/C corrisponde alla tecnologia SVHS, è evidente – come esattamente argomentato dalla difesa della controinteressata s.r.l. Olympus Italia – che solo l’uscita Y/C (SVHS) è compatibile con l’ingresso video SVHS previsto dalla voce “sistema registrazione immagini endoscopiche” del capitolato di gara. Tanto più che l’ingresso video “SDI”, di cui è fatta menzione nell’ambito delle caratteristiche di minima, trova il proprio omologo output “SDI” soltanto alla voce “telecamera e sistema di elaborazione dell’immagine” di cui alle caratteristiche tecniche aggiuntive, con la conseguenza che, in mancanza dell’output SDI (caratteristica aggiuntiva) la caratteristica di minima dell’ingresso video SDI risulta inutilizzabile.
2.2.- Si deve pertanto ritenere che correttamente la Commissione di gara ha ritenuto di interpretare la previsione del capitolato relativa all’ingresso video (dalla non chiarissima formulazione, e non messa adeguatamente in relazione con le altre disposizioni che descrivevano le caratteristiche dell’oggetto della fornitura) nel senso che con la locuzione “SVHS, SDI” non si intendesse prescrivere la necessaria e contemporanea presenza di entrambi gli ingressi, e che quindi l’ingresso SDI rappresentasse una caratteristica tecnica aggiuntiva, in grado di attribuire maggiore qualità al prodotto offerto. Pertanto risulta legittima la determinazione della Commissione di non escludere le offerte che non presentassero entrambi gli ingressi, ma di differenziare il punteggio per la voce “sistema di registrazione immagini endoscopiche” attribuendo il massimo (punti 4) alla s.r.l. UROMED, e soltanto punti 1 alle altre ditte, che avevano proposto il solo ingresso SVHS. Né a tale conclusione osta l’affermazione contenuta nel verbale della Commissione del 13.4.2007, secondo cui “i due sistemi non sono stati richiesti in alternativa”, perché con ciò si è voluto evidenziare che ad ognuno dei due tipi di ingresso audio-video era attribuito (singolarmente) un distinto punteggio;peraltro, l’iter logico seguito dalla Commissione non è affatto contraddittorio, e si evince chiaramente dalle statuizioni di mancata esclusione dalla gara delle offerte che non avevano presentato cumulativamente gli ingressi video SVHS e SDI, e di differenziazione del punteggio per la voce “sistema di registrazione immagini endoscopiche”, come sopra precisato.
3.- Con altro profilo di doglianza la s.r.l. UROMED assume che l’interpretazione del capitolato fornita ed accolta dalla Commissione ha violato la “par condicio” fra i concorrenti, penalizzando proprio essa ricorrente, che se fosse stata edotta della possibilità di proporre un sistema dotato soltanto di ingresso video SHVS avrebbe offerto un prodotto meno costoso, risultando così aggiudicataria.
La censura è infondata. Osserva il Collegio che un esame coordinato delle disposizioni del capitolato poteva sicuramente consentire alla ricorrente di acclarare che – come sopra evidenziato, e come pure è stato ritenuto da tutte le altre concorrenti – con la locuzione “SVHS, SDI” non si intendesse prescrivere la necessaria e contemporanea presenza di entrambi gli ingressi;neppure può sostenersi che la s.r.l. UROMED sia stata penalizzata in relazione al tipo di offerta presentata (di più elevato livello qualitativo e, quindi, maggiormente onerosa) perché anzi la Commissione ha disposto la rimodulazione del punteggio in precedenza attribuito per la voce “sistema di registrazione immagini endoscopiche” attribuendo il massimo (punti 4) alla ricorrente, e soltanto punti 1 alle altre ditte.
4.- Da ultimo, la s.r.l. UROMED deduce il vizio di eccesso di potere per carenza di motivazione, non avendo la Commissione esternato le ragioni dell’ammissione alla gara delle offerte che non avevano proposto, cumulativamente, gli ingressi video SVHS e SDI per il sistema di registrazione immagini endoscopiche.
Neppure tale censura merita accoglimento poiché, come è stato già chiarito dal Collegio, il capitolato di gara non deve essere interpretato nel senso prospettato dalla ricorrente, e quindi la Commissione non aveva alcun onere di motivare l’ammissione delle offerte che non presentavano entrambi gli ingressi video sopra menzionati.
5.- Stante la chiarita infondatezza delle censure con essi dedotte, sia il ricorso introduttivo che i motivi aggiunti devono essere respinti;a tanto consegue, inoltre (attesa la riconosciuta legittimità dell’operato della stazione appaltante, e la correlativa impossibilità di ravvisare la sussistenza di un “damnum iniuria datum” a carico della società ricorrente) la reiezione della domanda risarcitoria dalla medesima contestualmente proposta.
6.- Si ravvisano giusti motivi per disporre la integrale compensazione fra le parti delle spese del giudizio.