TAR Salerno, sez. III, sentenza 2022-06-22, n. 202201762

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. III, sentenza 2022-06-22, n. 202201762
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202201762
Data del deposito : 22 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/06/2022

N. 01762/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00560/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 560 del 2022, proposto da C V, rappresentato e difeso dagli avvocati G D A, M R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Camerota, non costituito in giudizio;

RICORSO

EX ARTT. 112 E SS. DEL D.LGS N. 104/2010


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2022 il dott. M D M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La ricorrente ha proposto il ricorso all’esame del Collegio per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza emessa dal Giudice di Pace di Vallo della Lucania, n. 425/2016, emessa in data 13/09/2016, depositata il successivo 14/09/2016, recante condanna del resistente Ministero al pagamento, in suo favore, pese tutte del giudizio in seguente misura: 1) €.500,00 per onorario;
2) €.125,00 per spese;
3) IVA e CPA come per legge.

La ricorrente, a fondamento del ricorso, ha esposto che:

ha ricevuto, in data 26/02/2016, avviso di pagamento recante prot. n° 2531/2016, emesso dall’Ufficio Affari Generali e Demani del Comune di Camerota (Sa), relativamente a presunti canoni enfiteutici non versati, per un importo di €.3.517,67;

pertanto, è stata proposta opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Vallo della Lucania (Sa);

che in data 13/09/2016, il giudice di pace di Vallo della Lucania, con la sentenza n. 425/2016, depositata il 14/09/2016 presso la cancelleria, ha accolto la domanda, annullando l’atto impugnato e condannando il resistente al pagamento, in suo favore, delle suddette somme;

nonostante i plurali tentativi di conseguire adempimento spontaneo – in virtù (anche) dell’esiguità dell’importo – ad oggi, il credito in oggetto non è stato ancora soddisfatto;

risulta decorso, altresì, ed inutilmente, il termine procedimentale dilatorio (giorni 120 – decorrenti dal 6.12.2018) di cui all’art. 14 D.L. n. 669/1996 conv. in L. n. 30/1997 in difetto di definitivo adempimento dell’intera obbligazione;

pertanto, si attesta, così, in relazione al detto credito, la giustiziabilità del titolo in sede di ottemperanza ex art. 114 c.p.a..

Sulla scorta delle descritte causali, la ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di voler adottare tutte le misure necessarie per assicurare l’integrale esecuzione del giudicato in esame, con condanna dell’intimata Amministrazione al pagamento in suo favore delle dette somme.

Non si è costituito l’intimato Ministero.

Alla camera di consiglio del 21.06.2022, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento.

Osserva il Collegio che, dalla documentazione versata in atti emerge che:

l’azionata sentenza è passata in giudicato per mancata opposizione nel termine di legge, come emerge dalla certificazione datata 28/09/2017;

-la sentenza, munita della formula esecutiva in data 8.05.2017, è stata notificata al Ministero presso la sua sede reale, in pari data;

- è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30;

- le statuizioni contenute nella sentenza in epigrafe risultano, allo stato, non aver ricevuto esecuzione, stante anche l’assoluta mancanza di qualsiasi contraria deduzione o contestazione sul punto da parte dell’Amministrazione intimata, non costituita in giudizio.

Ne consegue che, rispettate le formalità procedurali e sussistente la fondatezza della pretesa, il ricorso in esame deve essere accolto e, per l’effetto, in esecuzione dell’azionato titolo esecutivo, deve ordinarsi al Ministero intimato di provvedere alla corresponsione in favore del ricorrente (entro il termine di novanta giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza) delle residue somme ad esse spettanti per effetto della sentenza in epigrafe, nei limiti in cui le somme in base ad essa dovute non sono state ancora corrisposte e, dunque, detratti i pagamenti già effettuati e con la precisazione che non sono dovute “le spese non funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, quali quelle di precetto (che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 ss., c.p.c.), o quelle relative a procedure esecutive risultate non satisfattive, poiché l’uso di strumenti di esecuzione diversi dall’ottemperanza al giudicato è imputabile alla libera scelta del creditore (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 11 maggio 2010 n. 699).

Ciò in considerazione del fatto che il creditore della p.a. può scegliere liberamente di agire in sede di esecuzione civile ovvero in sede di giudizio di ottemperanza, ma una volta scelta questa seconda via non può chiedere la corresponsione delle spese derivanti dalla eventuale notifica al debitore di uno o più atti di precetto (T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 14 luglio 2009, n. 1268)” (

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