TAR Salerno, sez. III, sentenza 2022-06-22, n. 202201762

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. III, sentenza 2022-06-22, n. 202201762
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202201762
Data del deposito : 22 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/06/2022

N. 01762/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00560/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 560 del 2022, proposto da C V, rappresentato e difeso dagli avvocati G D A, M R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Camerota, non costituito in giudizio;



RICORSO

EX ARTT. 112 E SS. DEL D.LGS N. 104/2010


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2022 il dott. M D M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

La ricorrente ha proposto il ricorso all’esame del Collegio per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza emessa dal Giudice di Pace di Vallo della Lucania, n. 425/2016, emessa in data 13/09/2016, depositata il successivo 14/09/2016, recante condanna del resistente Ministero al pagamento, in suo favore, pese tutte del giudizio in seguente misura: 1) €.500,00 per onorario; 2) €.125,00 per spese; 3) IVA e CPA come per legge.

La ricorrente, a fondamento del ricorso, ha esposto che:

ha ricevuto, in data 26/02/2016, avviso di pagamento recante prot. n° 2531/2016, emesso dall’Ufficio Affari Generali e Demani del Comune di Camerota (Sa), relativamente a presunti canoni enfiteutici non versati, per un importo di €.3.517,67;

pertanto, è stata proposta opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Vallo della Lucania (Sa);

che in data 13/09/2016, il giudice di pace di Vallo della Lucania, con la sentenza n. 425/2016, depositata il 14/09/2016 presso la cancelleria, ha accolto la domanda, annullando l’atto impugnato e condannando il resistente al pagamento, in suo favore, delle suddette somme;

nonostante i plurali tentativi di conseguire adempimento spontaneo – in virtù (anche) dell’esiguità dell’importo – ad oggi, il credito in oggetto non è stato ancora soddisfatto;

risulta decorso, altresì, ed inutilmente, il termine procedimentale dilatorio (giorni 120 – decorrenti dal 6.12.2018) di cui all’art. 14 D.L. n. 669/1996 conv. in L.

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