TAR Ancona, sez. I, decreto collegiale 2022-05-16, n. 202200313
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Pubblicato il 16/05/2022
N. 00313/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00101/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato il presente
DECRETO DI PAGAMENTO
sul ricorso numero di registro generale 101 del 2022, proposto da
G P, rappresentato e difeso dall'avvocato A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Montefiore dell'Aso, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato P L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione
dell'ordinanza contingibile e urgente n. 25/2021 del 29.11.2021, notificata in pari data, emessa dal Sindaco del Comune di Montefiore dell'Aso ai sensi degli artt. 50-54 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 192 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 con la quale veniva ordinato al ricorrente di procedere al “ripristino dello stato dei seguenti luoghi: Comune di Montefiore dell'Aso particelle identificate catastalmente al fg. 13 part. 1,5,467,471,472 e al fg. 4 part. 181, mediante la rimozione dei rifiuti ivi depositati e abbandonati e delle autovetture ivi parcheggiate nonché lo smaltimento degli stessi e bonifica nei modi di legge e secondo le indicazioni che vorranno essere fornite dalle autorità competenti” nonché di ogni atto presupposto, preparatorio, consequenziale o comunque connesso a quello impugnato, in particolare, la comunicazione dei Carabinieri Forestale “Marche” – Stazione di San Benedetto del Tronto prot. 1126 recante data 10.11.2020, pervenuta al Comune di Montefiore dell'Aso in data 11.11.2021 prot. 0005091 con la quale, veniva richiesta l'adozione dell'ordinanza per la rimozione, lo smaltimento o il recupero dei rifiuti e rimessa in pristino dello stato dei luoghi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza per l’emissione di decreto di pagamento per onorari e spese per gratuito patrocinio avanzata dall’avv. A C per la rappresentanza e la difesa nel presente giudizio del sig. G P;
Visto il decreto di ammissione provvisoria al gratuito patrocinio n. 30/2022, adottato dalla competente Commissione istituita presso questo Tribunale;
Vista la sentenza 11 marzo 2022, n. 149;
Visti gli atti del fascicolo di causa;
Visti:
- il D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e s.m.i.;
- gli artt. 82 e 130 del D.P.R. n. 115/2002 e s.m.i.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2022 il dott. T C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- il difensore del ricorrente (il quale, con provvedimento della Commissione istituita presso questo Tribunale, è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato), in data 16 marzo e 26 aprile 2022 ha depositato in atti l’istanza di liquidazione della parcella professionale;
- la presente causa va ritenuta di valore indeterminabile e di media complessità, ed è stata peraltro definita con sentenza c.d. processuale resa ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
- pertanto, tenuto conto dei criteri generali fissati dall’art. 4, comma 1, del D.M. n. 55/2014, del fatto che, ai sensi dell’art. 130 del DPR n. 115/2002, gli importi determinati dal giudice vanno ulteriormente dimidiati, e della prassi di questo Tribunale, al difensore del ricorrente va riconosciuto un compenso di € 1.000,00 (mille/00), oltre al rimborso delle spese forfettarie di cui all’art. 2 del D.M. n. 55/2014, IVA e CPA.