TAR Milano, sez. I, sentenza 2012-11-08, n. 201202697

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. I, sentenza 2012-11-08, n. 201202697
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201202697
Data del deposito : 8 novembre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03047/2010 REG.RIC.

N. 02697/2012 REG.PROV.COLL.

N. 03047/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3047 del 2010, proposto da:
R M, rappresentata e difesa dall'avv. G R, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Corso di Porta Vittoria, 56

contro

Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avv.ti L M, A T, M S, D S, A M P, I M, R M, A F e M R S, domiciliato in Milano, Via Andreani, 10

per l'annullamento

del provvedimento del 23.9.2010 con cui il Comune di Milano, Direzione centrale casa Settore assegnazione alloggi E.R.P., ha disposto la reiezione del ricorso avverso il diniego di assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica in deroga, nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2012 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso ritualmente proposto la sig.ra R M ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il provvedimento del 23.9.2010 con cui il Comune di Milano, Direzione centrale casa Settore assegnazione alloggi E.R.P., ha disposto la reiezione del ricorso avverso il diniego di assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica in deroga, nonchè ogni atto presupposto, connesso e consequenziale;
a tal fine ha dedotto la violazione dell’art. 14, comma 1, lett. a) del regolamento regionale n. 1/2004 e l’eccesso di potere, assumendo che “ la ricorrente fu sfrattata dal suo alloggio in data 20.7.2010 (…) ma nonostante ciò, non le fu assegnato dal Comune alcun alloggio in deroga ” (cfr. pag. 2).

Si è costituito in giudizio il Comune di Milano, contestando il motivo di ricorso e chiedendone la reiezione.

Con ordinanza n. 90 del 13.1.2011 la Sezione ha respinto la domanda cautelare, sul presupposto che “ le motivazioni che l’amministrazione ha posto a base dell’impugnato diniego non appaiono né incongrue né irragionevoli, visto che il compagno della ricorrente, peraltro non convivente, avrebbe stipulato due contratti di locazione ” e che “ la natura derogatoria e, dunque, eccezionale delle disciplina afferente all’assegnazione degli alloggi ai sensi dell’art. 14 del Regolamento regionale n. 1/2004, non consente l’accoglimento di domande in mancanza dei presupposti ivi stabiliti ”.

All’udienza del 24 ottobre 2012, fissata per la discussione nel merito, le parti si sono riportate alle rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta per la decisione.

Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.

Il Collegio, infatti, non registra l’allegazione di alcun elemento in grado di indurre una revisione delle ragioni fattuali e giuridiche che hanno determinato l’emissione dell’ordinanza cautelare n. 90/2011.

La ricorrente, in particolare, risulta aver partecipato al bando relativo al secondo semestre 2008, ottenendo la relativa collocazione nella graduatoria ordinaria;
lo sfratto per morosità non costituisce di per sé presupposto vincolato per la concessione dell’assegnazione in deroga, tenuto conto che, da quanto emerge dalla relazione del settore alloggi del 13.12.2010, “ il nucleo familiare risulta formato da due persone giovani in piena capacità lavorativa ”;
la ricorrente, inoltre, percepisce un contributo per il sostegno all’affitto, pari ad €. 2.017,52;
risulta in atti che il compagno della ricorrente ha stipulato un contratto di locazione per un altro alloggio.

In conclusione il ricorso va respinto.

Le spese di giudizio sono integralmente compensate tra le parti, avendo l’istante fruito del gratuito patrocinio a spese dello Stato.

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