TAR Napoli, sez. V, sentenza 2017-11-03, n. 201705118

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, sentenza 2017-11-03, n. 201705118
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201705118
Data del deposito : 3 novembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/11/2017

N. 05118/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00779/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 779 del 2017, proposto da:
Over Security Srl e Europolice Srl, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'avvocato A S, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Toledo n. 156;

contro

Gisec Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato F L, con domicilio eletto presso lo studio di M E in Napoli, via Toledo 156;

nei confronti di

Lavoro e Giustizia Soc. Coop. non costituita in giudizio;

per l'annullamento

PREVIA SOSPENSIONE CAUTELARE a) della Deliberazione del C.d.A. della Gisec s.p.a., contenuta nella “COMUNICAZIONE INTERNA” Prot. n. COM/INT/468, del 19.1.2017, avente ad oggetto “Procedura aperta per il servizio di vigilanza per i siti ed impianti in gestione alla Gisec s.p.a.. Provvedimenti conseguenti alla sentenza T.A.R. Campania n. 4804/2016 sez. V. Delibera di revoca della determina a contrarre n. 674 del 5.03.2015”, con la quale si è deciso “di revocare la suddetta determina a contrarre n. 674 del 05/03/2015 e tutti gli atti connessi e consequenziali”, nonché della nota prot. 638 del 26.1.2017, con la quale il Responsabile del Procedimento della Gisec s.p.a. Ing. M C ha comunicato la ridetta revoca alle ditte interessate;

b) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, nessuno escluso né eccettuato, anche se non citati perché sconosciuti, ivi compresi, se ed in quanto lesivi: 1) il Verbale di gara n. 14 del 12.01.2017, nonché la nota di trasmissione al CdA della Gisec s.p.a. prot. n. COM/INT/354, con il quale la Commissione ha deciso di non concludere la verifica di anomalia dell'offerta del RTI Europolice/Over Secuity s.r.l., nell'ambito della gara a “procedura aperta per l'affidamento del servizio di vigilanza per i siti ed impianti in gestione alla Gisec s.p.a.”, per le motivazioni ivi esposte;
2) la nota contenuta nella “COMUNICAZIONE INTERNA” PROT. n. COM/INT/38 del 3.1.2017, avente ad oggetto “internalizzazione servizio di vigilanza nei siti e impianti in gestione alla Gisec - comunicazione di inizio attività”, a firma del RSPP e del Responsabile Ufficio Ambiente della Gisec s.p.a.;
3) la nota contenuta nella “COMUNICAZIONE INTERNA” PROT. n. COM/INT/8615 del 22.12.2016, a firma del RSPP e del Responsabile Ufficio Ambiente avente ad oggetto “internalizzazione servizio di vigilanza nei siti e impianti in gestione alla Gisec comunicazione di inizio attività”;
4) il Verbale di gara a procedura aperta n. 13 del 20.12.2016;
5) il Verbale del Consiglio di Amministrazione della GISEC s.p.a., del 30 novembre 2016;
6) la nota contenuta nella COMUNICAZIONE INTERNA PROT. n. COM/INT/8041 del 29.11.2016, a firma del Direttore Tecnico Ing. M C, del RSSP e del Responsabile Ufficio Tecnico della Gisec s.p.a., avente ad oggetto “Procedura interna servizio di vigilanza punto n° 3 OdG CDA del 30.11.2016”;
7) il Verbale di gara n. 12 del 24.11.2016, se ed in quanto lesivo;
8) il Verbale del Consiglio di Amministrazione della GISEC s.p.a. del 9 novembre 2016;
9) la nota contenuta nella “COMUNICAZIONE INTERNA” prot. n. COM/INT/7414 del 3.11.2016, a firma del Direttore Tecnico, del Delegato per la Sicurezza, del Responsabile Ufficio Ambiente, del RSPP della Gisec s.p.a., avente ad oggetto “internalizzazione servizio di vigilanza nei siti e impianti in gestione alla Gisec”, nonché di tutti gli atti in essa citati e mai comunicati;
10) per quanto possa occorre, del Bando, del Disciplinare di Gara e del Capitolato Speciale d'Appalto della gara aperta per l'affidamento del servizio di vigilanza per i siti ed impianti della Gisec s.p.a. (CIG 6179976586), nonché della Determinazione a contrarre dell'Amministratore Unico della Gisec S.p.A., n. 674 del 5/03/2015, se ed in quanto lesivi della posizione delle ricorrenti

NONCHE'

per l'accertamento dell'obbligo e per la condanna della GISEC S.P.A. a conformarsi alla Sentenza esecutiva di codesto Ecc.mo T.A.R. Campania Napoli, n. 4804/2016 (giudizio R.G. 1478/2016) nella parte in cui - una volta appurata definitivamente l'inattendibilità dell'offerta dell'aggiudicataria del servizio di Vigilanza dei siti della Gisec s.p.a., ditta Lavoro e Giustizia soc. Coop. (cfr. verbale n. 12 del 24.11.2016 della Gisec s.p.a.) - si impone alla Stazione appaltante di proseguire la gara, concludendo la verifica di anomalia dell'offerta anche del RTI ricorrente, legittimato all'aggiudicazione dell'appalto in quanto secondo in graduatoria.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Gisec Spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 luglio 2017 la dott.ssa D C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.Con ricorso notificato in data 23.02.2017 e depositato in data 2 marzo 2017 la Over Security S.r.l. e la Europolice S.r.l., in proprio e nella qualità, rispettivamente, di mandante e mandataria di RTI, hanno richiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della deliberazione del C.d.A. della GISEC S.p.A. del 19.01.2017, trasmessa con nota prot. GISEC n. 638 del 26.01.2017, con la quale si è proceduto alla revoca della determina a contrarre n. 674 del 05.03.2015, a firma dell’A.U. pro tempore della GISEC, nonché di tutti gli atti ad essa presupposti, connessi e consequenziali, nonché l’accertamento dell’obbligo e la condanna della GISEC a conformarsi alla sentenza resa da questa Sezione, contraddistinta dal n. 4804/2016.

1.1. Con la gravata deliberazione la GISEC ha proceduto alla revoca della richiamata determinazione a contrarre con la quale era stata indetta procedura aperta per l’affidamento, per il periodo di 12 mesi, del servizio di vigilanza “svolto da addetti armati e non preposti al controllo d’ingresso e da guardie armate motorizzate, dei siti ed impianti in gestione della GISEC S.p.A.” (CIG: 6179976586;
importo a base di gara: euro 500.000,00, oltre IVA ed oneri per la sicurezza). Detta procedura aveva costituito oggetto di aggiudicazione definitiva in favore della Lavoro &
Giustizia S.c.a.r.l., con il punteggio complessivo di 100/100, mentre il RTI composto dalle odierne ricorrenti si era classificato al secondo posto, con il punteggio complessivo di 78,232/100. Il RTI impugnava il provvedimento di aggiudicazione definitiva della procedura de qua dinanzi questo Tribunale, deducendo l’illegittimità del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta formulata dalla Lavoro &
Giustizia.

1.2. Questo T.A.R. accoglieva parzialmente il ricorso, con sentenza resa da questa Sezione n. 4804/2016, annullando il provvedimento di aggiudicazione definitiva ed evidenziando, contestualmente, come residuasse “ il potere discrezionale dell’amministrazione circa la verifica di congruità dell’offerta sia dell’originario aggiudicatario, da effettuarsi in base alle coordinate sopra delineate, che del RTI ricorrente, oltre che, eventualmente sul possesso dei requisiti in capo a quest’ultimo” .

1.3. La GISEC S.p.A. pertanto provvedeva a riaprire la procedura di gara (verbale n. 11 del 28.10.2016, allegato alla documentazione di parte resistente), richiedendo all’istituto Lavoro &
Giustizia di far pervenire, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 14.11.2016, le giustificazioni relative all’offerta a suo tempo formulata. Entro tale termine la Lavoro &
Giustizia non faceva pervenire alcunché e, per l’effetto, con verbale di gara n. 12 del 24.11.2016 (anch’esso allegato in atti) si procedeva all’esclusione della stessa dalla procedura, individuandosi, contestualmente, quale concorrente primo classificato il RTI composto dalle ricorrenti.

1.4. Non si provvedeva, peraltro, all’aggiudicazione provvisoria in favore del medesimo poiché anche l’offerta formulata da quest’ultimo veniva giudicata anomala. Conseguentemente il RTI veniva invitato a far pervenire, entro il termine delle ore 12.00 del 16.12.2016, le giustificazioni relative. Tali giustificazioni pervenivano nel termine concesso, ma la stazione appaltante, con verbale di gara n. 13 del 20.12.2016, riteneva le stesse non esaustive, per le ragioni indicate in tale verbale, provvedendo, per l’effetto, a richiedere al RTI ulteriori giustificazioni ai sensi di quanto disposto dall’articolo 88, commi 1b e 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 30.12.2016. Il RTI provvedeva, nei termini, a quanto richiesto, ma la stazione appaltante, con verbale di gara n. 14 del 12.01.2017, riteneva le ulteriori giustificazioni non esaustive, evidenziando la necessità di procedere all’acquisizione di ulteriori elementi di valutazione, ai sensi dell’articolo 88, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006.

1.5.Nel corpo del medesimo verbale, tuttavia, il Presidente della Commissione e RUP della procedura, evidenziava peraltro che, a far data dal 02.01.2017, era divenuta operativa, in attuazione di pregresse deliberazioni del C.d.A. della GISEC “l’internalizzazione di ogni tipologia di servizio relativo al portierato e/o guardiania dei siti/impianti gestiti dalla Gisec”, cosicché la Commissione provvedeva a trasmettere tale verbale al C.d.A. della GISEC affinché, alla luce di tale rilievo e delle previsioni del capitolato speciale d’appalto e del disciplinare di gara, adottasse i provvedimenti ritenuti più opportuni.

1.6. Si perveniva conseguentemente all’adozione della deliberazione del C.d.A. della GISEC oggetto di impugnativa, la quale reca la seguente motivazione: “… La stessa commissione con il verbale di gara n° 14, trasmesso con nota prot. COM/1NT/354 del 17/01/2017 che qui si intende integralmente richiamato e trascritto, assumeva la decisione di non procedere all'aggiudicazione per i seguenti motivi:

- "II Presidente di seggio e RUP della procedura di gara portava a conoscenza della Commissione di gara che l'organo amministrativo della Società con proprie delibere del 09/11/2016 e del 30/11/2016 aveva disposto, nell'ambito di una riorganizzazione e di un efficientamento della produttività del personale, l'internalizzazione di ogni tipologia di servizio relativo al portierato e/o guardiania dei siti/impianti gestiti dalla Gisec e che in attuazione di quanto disposto nei suddetti precedenti CdA era stata avviata la suddetta internalizzazione a partire dal 02/01/2017, così come si evince dalle note prot. COM/INT8615 del 22/12/2016 e COM/1NT/38 del 03/01/2017.

- Alla luce di quanto sopra, in attuazione di quanto stabilito al punto 10.8 del Disciplinare di gara e all'art. 21 del capitolato speciale d'appalto (per effetto delle richiamate previsioni, infatti, la Gisec si riservava la facoltà di "non procedere alla aggiudicazione e di revocare e/o annullare la gara stessa senza che nulla sia dovuto all'affidatario del servizio e/o fornitura"), la Commissione decideva di soprassedere all'assegnazione del servizio, poiché risultavano integrate le circostanze di fatto e di diritto che legittimavano la revoca della determinazione a contrarre n 674 del 05/03/2015 atto iniziale della procedura di che trattasi, in uno con tutti i provvedimenti ad essa connessi, collegati e consequenziali.

Al termine del verbale la Commissione deliberava, per l'effetto, di procedere alla trasmissione del verbale n° 14 allo organo amministrativo della Società per la conseguente assunzione dei provvedimenti ritenuti più opportuni alla luce delle mutate condizioni dì fatto e di diritto in merito al servizio che viene in rilievo.

Pertanto atteso quanto sopra e verificate che risultano integrate le circostanze di fatto e di diritto che legittimano la revoca della determinazione a contrarre n 674 del 05/03/2015 atto iniziale della procedura di che trattasi, in uno con tutti i provvedimenti ad essa connessi, collegati e consequenziali il CdA

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