TAR Roma, sez. 1Q, ordinanza cautelare 2023-01-13, n. 202300220

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, ordinanza cautelare 2023-01-13, n. 202300220
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202300220
Data del deposito : 13 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/01/2023

N. 15568/2022 REG.RIC.

N. 00220/2023 REG.PROV.CAU.

N. 15568/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 15568 del 2022, proposto da


L V, rappresentato e difeso dall'avvocato T D F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

E R, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

-mancato superamento della prova scritta del concorso pubblico indetto Decreto del Capo della Polizia del 23 dicembre 2020, per l'assunzione di 1000 Vice Ispettori della Polizia di Stato, successivamente elevati a 1500.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore, alla camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2023, il cons. C A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuto che - a un primo sommario esame proprio della presente fase - non appare sussistere il fumus boni juris necessario per l’accoglimento della domanda cautelare, in quanto:

a) con riguardo alle censure concernenti i criteri valutativi e i relativi livelli descrittori, non si ravvisa prima facie la lamentata discrasia nel giudizio reso all’elaborato del ricorrente laddove è stato assegnato il punteggio di 1,5 punti entro il livello II, livello entro il quale il punteggio poteva essere assegnato “fino a” 2 punti, risultando sufficiente il voto numerico espresso in ragione del contenuto espressivo del criterio descrittore;

b) appaiono, altresì, prive di pregio le censure mosse avverso il giudizio di insufficienza assegnato all’elaborato del ricorrente, spettando in via esclusiva alle commissioni la competenza a valutare, nell’ambito del proprio potere di discrezionalità tecnica, gli elaborati concorsuali, a meno che non ricorra l’ipotesi residuale della illogicità e irragionevolezza manifeste, insussistenti nel caso di specie e risultando altresì irrilevante l’invocato raffronto con gli elaborati di candidati giudicati idonei, in quanto il vizio di disparità di trattamento postula l’identità o la totale assimilabilità delle situazioni di base poste a raffronto;

Ritenuto, conseguentemente, di dover respingere la domanda cautelare e, tuttavia, di poter disporre l’integrale compensazione delle spese della presente fase, tenuto conto della materia controversa.

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