TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2022-12-12, n. 202216607
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Testo completo
Pubblicato il 12/12/2022
N. 16607/2022 REG.PROV.COLL.
N. 08024/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8024 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato L M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato V Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Anac - Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Gallelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
- della -OMISSIS-, con la quale si è proceduto all'annotazione nel casellario informatico, area B, nei confronti della ditta-OMISSIS-, ai sensi dell'art. 213, comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 8 del Regolamento per la gestione del Casellario informatico dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- della relativa comunicazione di avvio del procedimento di cui alla nota prot.-OMISSIS-;
- di ogni altro atto prodromico, conseguente e/o comunque connesso a quelli impugnati;
quanto ai motivi aggiunti:
- della Deliberazione-OMISSIS-, notificata in pari data, con la quale, all’esito del procedimento di riesame, si è proceduto all’annotazione nel casellario informatico, area B, nei confronti della ditta-OMISSIS-, ai sensi dell’art. 213, comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 8 del Regolamento per la gestione del Casellario informatico dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione e del -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 28 ottobre 2022 il dott. Raffaello Scarpato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’impresa ricorrente ha presentato domanda di ammissione alla procedura aperta ex art. 55, comma 5, del D.Lgs n° 163/2006 per l’affidamento dell’appalto relativo all’adeguamento di spazi per attività extrascolastiche nell’I.T.C.G. “-OMISSIS-.
Nella propria domanda, l’impresa ha dichiarato di volersi avvalere, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 163/2006, dell’attestazione di qualificazione SOA dell’impresa ausiliaria-OMISSIS-., in conformità a quanto previsto dal disciplinare di gara e dal bando.
Aggiudicatasi la commessa, la ricorrente ha sottoscritto il relativo contratto d’appalto, eseguendo i lavori entro i termini contrattualmente previsti.
L’appalto è stato sottoposto a controlli da parte dell’ANAC e della Guardia di Finanza nell’ambito dell’attività volta alla verifica dell’effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di avvalimento da parte dell’impresa ausiliaria, nonché dell’effettività del prestito nella fase di esecuzione dell’appalto delle risorse possedute dall’ausiliaria.
All’esito dell’attività ispettiva, l’Autorità ha riscontrato e contestato la natura fittizia dell’avvalimento, in quanto il-OMISSIS-, in qualità di ausiliario, aveva fornito esclusivamente l’utilizzo dell’attestazione SOA all’impresa ausiliata e non le attrezzature o la manodopera, con conseguente responsabilità delle imprese interessate e della stazione appaltante, che aveva omesso le dovute verifiche sul rispetto degli impegni contrattuali derivanti dall’avvalimento.
La -OMISSIS-, con nota prot. -OMISSIS-, ha formulato le proprie controdeduzioni, precisando che l’aggiudicataria aveva dimostrato il possesso dei requisiti previsti dal bando tramite contratto di avvalimento e che l’appalto, di modesta entità, era stato correttamente eseguito dall’ausiliata, che disponeva delle risorse e delle attrezzature necessarie.
Nessuna controdeduzione è stata formulata dalle imprese parti del contratto di avvalimento.
Infine l’Autorità, con il provvedimento in questa sede impugnato, ha constatato e contestato la violazione dell’ art. 49 del D.lgs n. 163/2006, ratione temporis applicabile al caso di specie, e dei principi giurisprudenziali consolidatisi in materia, in riferimento all’utilizzo dell’avvalimento in via astratta, limitato ad un prestito meramente cartolare dell’attestazione di qualificazione nella fase di partecipazione alla gara, non accompagnato da un concerto impiego in fase esecutiva