TAR Catanzaro, sez. II, ordinanza collegiale 2014-05-09, n. 201400703

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. II, ordinanza collegiale 2014-05-09, n. 201400703
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 201400703
Data del deposito : 9 maggio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00240/2014 REG.RIC.

N. 00703/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00240/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 240 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:


M S, rappresentato e difeso dall'avv. E T, con domicilio eletto presso Tar Segreteria in Catanzaro, via De Gasperi, 76/B;


contro

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t. e Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Catanzaro, via G. Da Fiore, n. 34, è domiciliata;

per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia

- della delibera n. 12 del 30/12/2013 del Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro che nega alla ricorrente il rilascio del nulla osta al trasferimento in ingresso dalla Facoltà di Medicina dell'Università Rumena dell'Ovest "Vasile Goldis" di Arad;

- dell'art. 2 del Decreto Rettoriale n. 517 del 18/06/2012, nella parte in cui si condiziona la prosecuzione degli studi a studenti di università di Stati comunitari alla stipula di apposite convenzioni;

- di ogni altro atto presupposto connesso e conseguente, inclusi la stessa nota prot.n.13120 del 2/12/2013 a firma del “Responsabile della segreteria studenti”;

per l’accertamento

del diritto della ricorrente a vedersi accogliere la domanda di nulla osta al trasferimento in ingresso dalla Facoltà di Medicina dell’Università Rumena dell’Ovest “Vasile Goldis” di Arad al Corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l’a.a. 2013/2014, giusta istanza del 26/09/2013 prot.n.9829;

nonché, con motivi aggiunti, per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia

- della delibera del Senato Accademico dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro assunta nell’adunanza del 17/12/2013;

- della circolare MIUR prot.n.602 del 18/05/2011 avente ad oggetto le orme per k’accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari successivi al primo, nella parte in cui subordina il trasferimento degli studenti provenienti da Università estere al superamento della prova concorsuale prevista dal nostro ordinamento per l’accesso al primo anno;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente, inclusa la nota prot.n.3 del 9/01/2014 del Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2014 la dott.ssa Giuseppina Alessandra Sidoti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


considerato che parte ricorrente, con i motivi aggiunti, chiede, tra l’altro, l’annullamento della circolare MIUR prot.n.602 del 18.05.2011, con cui il Ministero ha subordinato il trasferimento di studenti provenienti da Università estere al superamento della prova concorsuale prevista dal nostro ordinamento per l’accesso al primo anno;

visto l’art. 13, comma 4- bis c.p.a., il quale dispone che “la competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l’interesse a ricorrere attrae a sé anche quella relativa agli atti presupposti tranne che si tratti di atti normativi o generali, per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza” ;

rilevato, peraltro, che, secondo la giurisprudenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, qualora sia impugnata una circolare unitamente all'atto applicativo che esplica la sua efficacia in un determinato ambito territoriale, il ricorso resta in ogni caso attratto nella competenza del Tribunale Amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, non rilevando a tal fine la maggiore o minore importanza che l'impugnazione dell'atto dell'autorità centrale assume nell'economia generale del ricorso (Cons. Stato, Ad. Plen., 14 novembre 2011, n. 19);

ritenuto che, nel caso di specie, l’epigrafata circolare costituisce un atto a contenuto generale avente efficacia su tutto il territorio nazionale, idoneo ex se a radicare la competenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sede di Roma;

ritenuto, pertanto, che, nel caso di specie, debba essere declinata la competenza di questo Tribunale Amministrativo Regionale adito e debba essere affermata la competenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, presso cui la causa potrà essere riassunta, ai sensi dell’art. 15, comma 4, c.p.a., entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza;

ritenuto che le spese della presente fase cautelare meritino di essere compensate;

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