TAR Trento, sez. I, sentenza 2022-11-14, n. 202200188

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trento, sez. I, sentenza 2022-11-14, n. 202200188
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trento
Numero : 202200188
Data del deposito : 14 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/11/2022

N. 00188/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00062/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 62 del 2022, proposto da Associazioni della Croce Rossa Italiana:
- Comitato Provinciale di Trento, Associazioni della Croce Rossa Italiana;
- Comitato di Trento, Associazioni della Croce Rossa Italiana;
- Comitato Altipiani, Associazioni della Croce Rossa Italiana;
- Comitato Val di Fassa e Fiemme,
in persona dei loro legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’avvocato G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, in persona del suo legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Marco Pisoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Trento, via Degasperi n. 79;

per l’annullamento

- del Verbale di deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia autonoma di Trento, Reg. Delib. n. 146/2022, avente ad oggetto la “ Procedura comparativa per l’individuazione del/i soggetto/i cui affidare in convenzione le attività di soccorso sanitario e trasporto sanitario a favore del servizio sanitario provinciale ”, del 17.03.2022.

- dell’Avviso di indizione della “ Procedura comparativa per l’individuazione del/i soggetto/i cui affidare in convenzione le attività di soccorso sanitario e trasporto sanitario a favore del servizio sanitario provinciale ” pubblicato sul sito dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia autonoma di Trento in data 22.03.2022.

- di ogni altro atto presupposto, anteriore o successivo, comunque connesso, anche interni e non conosciuti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari;

Visto il decreto n. 9 del 2 maggio 2022 del Presidente del T.R.G.A. di Trento;

Visto l’articolo 35, comma 1, lettera c), c.p.a.;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 novembre 2022 il consigliere C A e uditi per la parte ricorrente l’avvocato Lisa Santuari, in dichiarata delega dell’avvocato G M, e l’avvocato Marco Pisoni per l’Amministrazione intimata, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La parte ricorrente, in epigrafe indicata, con il ricorso in esame censura la deliberazione n. 146/2022 del 17 marzo 2022, approvata dal Direttore generale dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento (APSS) avente ad oggetto la “ Procedura comparativa per l’individuazione del/i soggetto/i cui affidare in convenzione le attività di soccorso sanitario e trasporto sanitario a favore del servizio sanitario provinciale ”, nonché gli altri atti parimenti in epigrafe indicati. Con il primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 55 bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 come introdotto dalla legge provinciale 26 ottobre 2009, n. 11, che stabilisce quanto segue “ 1. I servizi già affidati alla Croce Rossa italiana territorialmente competente dalla Provincia e dai suoi enti pubblici strumentali alla data di entrata in vigore di quest’articolo continuano ad essere affidati ad essa, sulla base di convenzioni che regolano i rapporti economici e le modalità di svolgimento dei servizi stessi ”. Secondo la parte ricorrente, pertanto, poiché il servizio in argomento è in corso di svolgimento da parte del Comitato Provinciale di Trento della Croce Rossa Italiana, nonché dei singoli Comitati territoriali in forza di apposita convenzione, l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari non avrebbe potuto dar corso ad una procedura comparativa, in quanto riservati alla parte ricorrente medesima. Vi sarebbe inoltre violazione dell’obbligo di motivazione, del tutto assente, quanto alla mancata applicazione dell’articolo 1, comma 6, del d.lgs. 28 settembre 2012, n. 178, che sancisce una priorità di convenzionamento con la Croce Rossa Italiana per le attività del Servizio sanitario nazionale. Il secondo motivo di gravame si appunta sulla violazione dell’art. 32, comma 4, della l.p. 9 marzo 2016, n. 2, stante la mancata introduzione della clausola sociale negli atti di gara, vincolante per l’Amministrazione, trattandosi di servizi ad alta intensità di mano d’opera, mettendo così in pericolo il lavoro di numerosi dipendenti della Comitato provinciale di Trento della Croce Rossa e dei Comitati locali. Infine, il terzo motivo di ricorso deduce che gli atti sarebbero stati assunti con lesione del principio del legittimo affidamento, ricorrendone tutti i presupposti, poiché i Comitati ricorrenti, sulla scorta della disposizione della l. p. n. 23 del 1990 già richiamata e del lungo tempo di legittimo convenzionamento (oltre 10 anni) “ non potevano neanche immaginare che l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari procedesse all’affidamento di servizi sanitari che gli erano riservati per legge ”. Nel ricorso era richiesta altresì la sospensione cautelare degli atti impugnati

2. Con memoria depositata il 9 maggio 2022 la resistente APSS, nel costituirsi per l’udienza cautelare del 12 maggio 2022, comunicava di aver disposto la sospensione della procedura comparativa oggetto di impugnazione con la deliberazione 217 del 21 aprile 2022: e ciò in esecuzione della deliberazione della Giunta provinciale n. 543 del 14 aprile 2022, che le aveva dato espresso mandato in tal senso. Tale provvedimento è stato assunto prima del deposito del ricorso, ma dopo la notifica dello stesso. La sospensione è stata ordinata da parte della Provincia per la necessità di adeguare il tariffario convenzionale, che costituisce il riferimento per le convenzioni con le Associazioni di volontariato, in ragione della contingente congiuntura economica, mediante apertura di un tavolo tecnico con le medesime Associazioni convenzionate, tra cui anche le ricorrenti. La sospensione manteneva i propri effetti sino all’assunzione di un nuovo provvedimento, con conseguente proroga delle convenzioni in essere.

3. Nell’udienza camerale del 12 maggio 2022, pertanto, stante il venir meno del presupposto periculum in mora quale effetto della già disposta sospensione della procedura comparativa oggetto di doglianza, la parte ricorrente rinunciava all’istanza di sospensione interinale dei provvedimenti impugnati, come specificato nel relativo verbale: del che si dava atto con ordinanza collegiale 13 maggio 2022, n. 93, rinviando al merito del giudizio la decisione sulle spese.

4. Da ultimo, con dichiarazione depositata in giudizio il 1° agosto 2022 la parte ricorrente “ preso atto che in data 22 luglio 2022 la PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, con delibera n. 1340 ha disposto la revoca del bando gravato;
deliberando in effetti la Giunta Provinciale di: <revocare la procedura comparativa indetta con la deliberazione aziendale n. 146/2022>
”, ha rappresentato la sopravvenuta carenza di interesse alla discussione del suddetto ricorso.

5. Alla udienza pubblica del 10 novembre 2022, l’APSS ha preso atto della dichiarazione intervenuta dalla parte ricorrente chiedendo la compensazione delle spese di lite, mentre la ricorrente sul punto si è rimessa alle decisioni collegiali ed il ricorso è stato trattenuto in decisione.

6. Tutto ciò premesso, occorre rilevare che i provvedimenti di cui è chiesto l’annullamento sono stati rimossi dall’Amministrazione. Per tale ragione il ricorso deve essere pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a mente dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a., in accoglimento della dichiarazione in tal senso formulata dalla parte ricorrente. Infatti, il venir meno dei provvedimenti impugnati, sopravvenuto nelle more del giudizio, incide sulla permanenza dell’interesse a ricorrere sotteso all’impugnativa, in quanto comporta l’inutilità per il ricorrente dell’eventuale sentenza di accoglimento del ricorso. Al riguardo, il Collegio non ravvisa la sussistenza dei presupposti per disporre la cessazione della materia del contendere, poiché, in assenza del deposito del provvedimento di revoca del bando di gara, allo stato, non può essere accertata la piena soddisfazione della pretesa avanzata dalla parte, ovvero che il conseguimento del bene della vita al quale ella aspirava abbia trovato piena e comprovata soddisfazione in via extragiudiziale in conseguenza della sopravvenuta adozione di un provvedimento favorevole da parte dell’Amministrazione. Sotto altro profilo, costituisce ius receptum che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, abbia la piena disponibilità dell’azione, ben potendo rinunciare al ricorso o, comunque, dichiarare di aver perso ogni interesse alla relativa decisione, con la conseguenza che, in questo secondo caso, il giudice non potrà che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, non avendo egli il potere né di procedere d’ufficio, né di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, essendo soltanto la parte ricorrente medesima legittimata a compiere sulla base di personali ed insindacabili considerazioni (in tal senso, ex multis T.AR. Lazio, sez. II, 7 settembre 2022, n. 11616, Consiglio di Stato, Sezione IV, 16 novembre 2007, n. 5832).

7. Le particolari circostanze della fattispecie, ed in particolare la circostanza che la sospensione della procedura comparativa è stata disposta ancora prima del deposito del ricorso, giustificano la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.

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