TAR Bari, sez. III, sentenza 2015-01-15, n. 201500074

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2015-01-15, n. 201500074
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201500074
Data del deposito : 15 gennaio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00278/2008 REG.RIC.

N. 00074/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00278/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 278 del 2008, proposto da:
M D S e P P, rappresentati e difesi dagli avv. F.Sco S D, F L, con domicilio eletto presso Francesco S D in Bari, Via F. S. Abbrescia, n.83/B;

contro

Comune di Bari in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dagli avv. A V, A F, con domicilio eletto presso A F in Bari, c/o Avv. ra Comunale Via P.Amedeo n. 26;

per l'annullamento

del diniego di condono edilizio opposto dal Comune di Bari con provvedimento 30/10/07 prot. 290166;

di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti — comunque lesivi i ancorché non conosciuti — ed in particolare, ove occorra, della nota Comunale comunicante l’avvio del procedimento amministrativo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Bari in Persona del Sindaco P.T.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2014 la dott.ssa D Z e uditi per le parti i difensori F L e A F;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I ricorsi nn.191;192;
194;
195;
272;
273;
274;
275;
276;
277;
278;
279, iscritti a ruolo nell’anno 2008, tra cui si inserisce quello odierno, presentano identità di motivi di doglianza ed identico svolgimento processuale.

Essi sono stati tutti decisi in unica udienza straordinaria (ex art. 16 disp. att. al c.p.a.) del 26.11.2014.

Identiche motivazioni, pertanto, inducono il Collegio a respingerli, richiamando, in estrema e doverosa sintesi, le argomentazioni espresse nella sentenza emessa sul ricorso (“capofila”) n. 191/2008, cui si rinvia per relationem, con cui la Sezione ha:

- preliminarmente respinto la richiesta di rinvio avanzata dalla difesa dei ricorrenti nel corso della discussione;

- rilevato la già da tempo intervenuta acquisizione al patrimonio disponibile del Comune delle opere edilizie in questione e della relativa area di sedime, emessa in seguito alla mancata ottemperanza all’ingiunzione di demolire intimata alla originaria proprietaria Stea Maria, con conseguente difetto di legittimazione attiva in capo al ricorrente;

- comunque, respinto nel merito tutte le doglianze formulate (facendosi, così carico, di garantire l’effettività della tutela assicurata dalla pronuncia di merito), ritenendo destituita di fondamento la tesi di parte ricorrente, secondo la quale il diniego impugnato sarebbe illegittimo, siccome intervenuto quando si era già formato il silenzio assenso sulla relativa istanza;

- affermato, conclusivamente che, correttamente il provvedimento impugnato ha respinto l’istanza di sanatoria, in quanto l’immobile che ne è oggetto concorre a determinare la volumetria eccedente il limite di 3000 mc, oltre il quale vige il divieto posto dall’art. 32 comma 25 l. 326/03.

Per tali ragioni, il ricorso non può trovare accoglimento.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto della serialità della controversia.

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