TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2016-02-22, n. 201602405
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N. 02405/2016 REG.PROV.COLL.
N. 10642/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10642 del 2014, proposto da D P, B R, C D B, M F e B B, rappresentati e difesi dagli avv. M B, S D, con domicilio eletto presso M B in Roma, Via S. Tommaso D'Aquino, 47;
contro
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Consorzio Interuniversitario per il Calcolo Automatico - Cineca, l’Università degli Studi di Genova, l’Università degli Studi di Bari, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento previa sospensiva
della graduatoria del concorso per l'ammissione al corso di laurea in medicina, chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria a.a. 2014/2015 nonché per il risarcimento dei danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, del Consorzio Interuniversitario per il Calcolo Automatico – Cineca, dell’ Università degli Studi di Genova e dell’Università degli Studi di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2016 la dott.ssa E L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che con il ricorso in epigrafe i ricorrenti impugnavano la graduatoria unica del concorso per l'ammissione ai corsi di laurea in medicina, chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 2014/2015;
Rilevato, altresì, che con ordinanza n. 5346/2014 del 23.10.2014 questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare ed ha ordinato all’amministrazione di disporre l’ammissione con riserva e in soprannumero del ricorrente;
Considerato che, con memoria depositata l’11 dicembre 2015 i ricorrenti hanno depositato una memoria in cui dichiarano di essere stati ammessi al II del corso di laurea e di avere maturato i CFU all’uopo sufficienti e chiedono il consolidamento della loro posizione di studenti del corso di laurea in questione nelle Università prescelte;
Considerato che, quanto rappresentato dalla parte ricorrente fa sì che non resti al Collegio che dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, come già avvenuto in plurimi casi da parte della Sezione (tra le molte, la sentenza n. 12514 del 5.11.2015) con il conseguente effetto di stabilizzazione della sua posizione giuridica;
Ritenuto che l’esito in rito giustifica la compensazione delle spese del giudizio;