TAR Ancona, sez. I, sentenza 2022-12-24, n. 202200786

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2022-12-24, n. 202200786
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202200786
Data del deposito : 24 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/12/2022

N. 00786/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00252/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 252 del 2022, proposto da
S s.r.l., in proprio e quale mandataria del costituendo RTI con Vedetta 2 Mondialpol s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato F P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale - Ancona, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso cui domicilia in Ancona, corso Mazzini, 55;

nei confronti

Cosmopol S.p.A., non costituita in giudizio;

Securpol Puglia s.p.a., in proprio e quale mandataria del RTI con Cosmopol s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluigi Pellegrino e Arturo Testa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:



1. della delibera del Commissario Straordinario dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale n. 55 dell'11.03.2022;



2. della nota prot. n. PAR-001590-11.03.2022 della Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale con cui si è provveduto ad aggiudicare i servizi in oggetto al Costituendo RTI Securpol Puglia (codice CIG 8526745C8F);



3. della determina del Responsabile Unico del Procedimento del 13.09.2021;



4. del documento istruttorio del Responsabile Unico del Procedimento in data 04.03.2022;



5. del verbale di seduta della Commissione in data 10.09.2021, recante acquisizione documentale in sede di soccorso istruttorio;



6. del verbale di seduta della Commissione in data 24.09.2021, recante valutazione comparativa;



7. del verbale di seduta della Commissione in data 29.09.2021, recante proposta di aggiudicazione;

8. nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o comunque correlato adottato nel medesimo procedimento, se ritenuto lesivo delle prerogative della parte ricorrente;

per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Securpol Puglia S.r.l. il 9 maggio 2022:

- di tutti gli atti, verbali e documenti di gara nella parte in cui hanno proceduto all'attribuzione dei punteggi per i criteri C1 e C2 nei confronti dell'offerta del RTI S s.r.l.;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale - Ancona e di Securpol Puglia s.p.a.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio e il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale Securpol Puglia s.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, comma 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2022 la dott.ssa S D M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO



1. Con il ricorso principale, S s.r.l. impugna gli atti indicati in epigrafe, dolendosi dell’illegittimità dell’aggiudicazione della gara per l’affidamento del servizio di vigilanza e di monitoraggio degli accessi dell’area di temporanea custodia doganale denominata Scalo Marotti presso il porto di Ancona, disposta dall’Autorità di Sistema Portuale (di seguito anche AdSP) in favore del costituendo RTI Securpol Puglia s.p.a. - Cosmopol s.p.a.

La vicenda da cui trae origine la controversia è già nota a questo Tribunale, che, con sentenza n. 565 del 9 luglio 2021, si è pronunciato sul ricorso RG n. 244/2021, proposto per l’annullamento dell’aggiudicazione della medesima gara, allora disposta dall’Autorità di Sistema Portuale in favore del RTI odierno ricorrente. Con la citata pronuncia (confermata in appello con sentenza n. 6786 del 2 agosto 2022 della Quinta Sezione del Consiglio di Stato), il ricorso è stato accolto, per le motivazioni esposte in sentenza, per un riesame da parte dell’Amministrazione a partire dalla fase procedimentale in cui la gara si era interrotta, ovvero da quella di valutazione dell’offerta tecnica, ai soli fini e nei limiti dell’attribuzione del punteggio per i sub criteri C1 e C2.

All’esito di tale riesame e a conclusione delle operazioni di gara, quest’ultima è stata appunto aggiudicata al costituendo RTI Securpol Puglia s.p.a. - Cosmopol s.p.a.



1.1. Di qui il presente ricorso, affidato ai seguenti motivi:

- illegittimità dell’aggiudicazione sotto distinti profili e, in particolare, per il fatto che l’aggiudicataria avrebbe omesso di indicare, come invece espressamente richiesto dalla lex specialis (art. 15 del disciplinare, sub criteri C1 e C2), il numero di addetti da destinare al servizio;
dal tenore letterale dell’offerta tecnica, infatti, si ricaverebbe chiaramente che la stessa ha indicato solamente il numero totale dei dipendenti del consorzio in possesso delle certificazioni richieste, ovvero n. 122 dipendenti in possesso del certificato attestante la conoscenza della lingua inglese e n. 295 dipendenti in possesso del certificato di prevenzione incendio e lotta antincendio, e non, invece, quanti, tra questi, sarebbero stati concretamente destinati al servizio oggetto dell’appalto. L’indicazione dei certificati, quindi, così come formulata, non sarebbe idonea ad assolvere al requisito, con la conseguenza che il punteggio avrebbe dovuto essere attribuito nella misura massima all’unico concorrente che ha correttamente formulato l’offerta per entrambi i due sub criteri, ossia il RTI di cui Sureté s.r.l. è mandataria;

- illegittimità dell’aggiudicazione anche sotto l’ulteriore profilo della carenza di motivazione in merito alla ritenuta identificazione tra il numero dei certificati considerati idonei e validi tra quelli prodotti dalla controinteressata e dichiarati come posseduti dai dipendenti in relazione ai requisiti di cui ai due sub criteri C.1 e C.2 e il numero degli addetti al servizio per i medesimi sub criteri, che invece la stessa non ha indicato (dichiarando che si sarebbero potuti ricavare dallo schema del “fabbisogno”). Né la stazione appaltante avrebbe motivato l’attribuzione di un punteggio superiore, per i medesimi sub criteri, in favore della controinteressata e aggiudicataria.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi