TAR Roma, sez. 3T, sentenza breve 2023-07-10, n. 202311516
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Testo completo
Pubblicato il 10/07/2023
N. 11516/2023 REG.PROV.COLL.
N. 08265/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 8265 del 2023, proposto da
Francesco Carlesi, Giuliano Adorno, Marianna Agliottone, Umberto Aleandri, Marianna Ambrosio, Federica Artuso, Anna Astesano, Luca Bacelli, Zeno Baldi, Marina Bartoli, Sara Bartolucci, Tommaso Benciolini, Michela Berti, Rossella Bertucci, Maria Laura Bigliazzi, Massimo Bisson, Andrey Bliznyukov, Marica Bottaro, Giuliano Bracci, Enrico Bracco, Grazia Carbonella, Francesco Carlesi, Cristian Carrara, Dario Casillo, Paolo Casiraghi, Fausto Castiglione, Alessandra Cefaliello, Stefano Cerrato, Luisella Chiarini, Davide Chiesa, Gian Marco Ciampa, Leonardo Cicala, Nicola Colafelice, Carlotta Conrado, Laura Costa, Laura Cozzolino, Silvia D'Addona, Gabriele Dal Santo, Alberto Dalgo, Antonio D'Amato, Mirko D'Anna, Giuseppe D'Argenzio, Franca De Angelis, Ludovica De Bernardo, Giacomo De Caterini, Alfredo De Falco, Innocenzo C. De Gaudio, Christian De Luca, Luca De Siena, Antonella De Vinco, Stefania Del Prete, Eugenio Della Chiara, Antonio Dell'Olio, Annalisa Desiata, Giammarco Casani, Alessandro Di Giulio, Daniele Dori, Antonella D'Orio, Clara Dutto, Enrico Fagnoni, Daniela Fantechi, Daniele Fasani, Pasquale Faucitano, Nicola Fazzini, Natale Filice, Antonino Fiumara, Valentina Fornari, Francesco Fraboni, Antonio Fracchiolla, Paolo Fradiani, Martina Frezzotti, Fabio Antonio Furia, Gabriele Leonardo Gamba, Nataliya Gonchak, Enrico Guerzoni, Sarah Marianna Iacono, Massimiliano Ionata, Giovanni Iorio, Simone Isola, Simone Laghi, Umberto Jacopo Laureti, Luca Lione, Guido Losappio, Diego Maria Maccagnola, Eugenio Renato Macchia, Elia Macrì, Antonello Maio, Emanuele Maniscalco, Efrem Marchioretto, Luigi Angelo Maresca, Emilio Marinelli, Alessandro Marino, Leonardo Marino, Fabio Marone, Barbara Martinetto, Mauro Massa, Maria Saveria Mastromatteo, Sebastiano Mesaglio, Matteo Modolo, Yelenia Montaruli, Elisa Morelli, Roberto Moretti, Sandro Mungianu, Roberto Musanti, Evgenia Nalivkina, Andrea Nunzi, Giorgio Pacorig, Veronica Palomba Ghisoni, Filippo Pantieri, Cristina Papi, Paolo Amedeo Paravagna, Ignazio Parisi, Paolo Pastorino, Chiara Claudia Pelliccia, Carolina Victoria Pérez Tedesco, Ronnie Petrucciano, Cesare Pezzi, Anna Lisa Pisanu, Perikli Pite, Tiziano Possamai, Alessandro Presta, Rosalba Quindici, Marco Maria Radaelli, Emanuele Raganato, Giovanna Riboli, Stefano Risso, Andrea Roberto, Fabrizio Romano, Luca Rossetto Casel, Michele Marco Rossi, Gabriele Roberto Rubino, Giuseppe Russo, Alessio Sabella, Simone Sala, Alessandra Salvati, Vincenzo Sansone, Davide Santacolomba, Valentino Santarcangelo, Giuseppe Santelli, Anna Serova, Sebastiano Severi, Cristina Maria Sogmaister, Ruta Stadalnykaite, Jakub Bogdan Tchorzewski, Samuele Telari, Giovanni Timpani, Alfonso Todisco, Domenico Toteda, Stefano Trevisan, Sandra Conte, Livio Salvatore Troiano, Domenico Turi, Sara Vasini, Giorgio Vendola, Roberto Vetrano, Marco Vicario, Patrizia Zanardi, Denis Zardi, Vincenzo Zenobio, Marika Mastrandrea, rappresentati e difesi dall'avvocato Daniela Terracciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del D.M. n. 180 del 29.3.2023, pubblicato il 31.3.2023, nella parte in cui il Ministro dell’Università e della Ricerca ha dettato le modalità di reclutamento del personale docente presso le Istituzioni AFAM definitivamente precludendo la stabilizzazione dei precari di tali Istituzioni, nonchè nella parte in cui non ha previsto l’assorbimento dei suddetti precari e neanche garantito ai medesimi una corsia preferenziale nella partecipazione alle procedure di reclutamento regolate con il D.M. stesso ed ancora nella parte in cui ha posto i docenti precari in una posizione svantaggiata rispetto agli altri candidati, senza tra l’altro esonerarli dalla prova didattica e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Universita' e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2023 il dott. R M G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti, qualificatisi come docenti precari presso le istituzioni di alta formazione artistica e musicale (di seguito AFAM) e in possesso dei requisiti che, per oltre venti anni, sono stati ritenuti sufficienti per l’inserimento nelle graduatorie nazionali, formate sulla base dei meri titoli di studio e di servizio, impugnano il D.M. indicato in epigrafe, perché esso, in tesi: (i) precluderebbe in modo definitivo la stabilizzazione dei precari presso le Istituzioni AFAM; (ii) non prevede l’assorbimento dei suddetti precari; (iii) non garantisce ai medesimi una corsia preferenziale nella partecipazione alle nuove procedure di reclutamento; (iv) porrebbe i ricorrenti in una posizione svantaggiata, rispetto agli altri candidati, senza neanche esonerarli dalla prova didattica.
L’impugnazione è inoltre rivolta a tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali al D.M. 180/2023 sopra richiamato.
Propongono tre motivi di ricorso, esaminati nella parte in diritto, e una questione di legittimità costituzionale. Allegano, inoltre, istanza di sospensione del provvedimento impugnato.
All’udienza camerale del 26 giugno 2023, le parti hanno discusso e argomentato le rispettive tesi difensive. Quindi, previo avviso ex art. 73 cpa di possibile inammissibilità del ricorso ed avviso ex art. 60 cpa di possibile definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione.
Ai fini di una migliore comprensione, appare opportuna una sintetica ricostruzione del quadro normativo di riferimento.
Le Accademie e i Conservatori sono stati trasformati in istituzioni AFAM dalla L. 21 dicembre 1999 n. 508 conformemente all’art. 33 della Costituzione.
L’art. 2, commi 7 ed 8, della L. 508/1999 ha stabilito che la riforma venisse realizzata attraverso uno o più regolamenti di delegificazione.
Fra i profili da disciplinare con la fonte regolamentare rientrano anche le procedure di reclutamento del personale di cui alla lettera e) dell’art. 2, comma 7, della Legge. 508/1999.
Il Regolamento sulle procedure di reclutamento è stato adottato con D.P.R. 7 agosto 2019, n. 143, che disciplinava il reclutamento del personale docente a tempo determinato a decorrere dall’anno accademico 2020/2021 (art. 5).
L’entrata in vigore del D.P.R. 143/2019 è stata poi fissata a partire dall’anno accademico 2022/2023 dall’art. 3 quater del D.L. 1/2020; tale articolo è stato modificato dapprima dall’art. 6, comma 2, del D.L. 228/2021, che ha rinviato l’entrata in vigore a decorrere dall’anno accademico 2023/2024 e, successivamente, dall’art. 6, comma 4, lettera a), del D.L. 198/2022, che ha disposto un ulteriore rinvio a decorrere dall’anno accademico 2024/2025.
È stato poi elaborato un nuovo schema di regolamento per il reclutamento, nel quale è prevista l’abrogazione del D.P.R. 143/2019.
Il nuovo schema prevede un modello di reclutamento che presenta elementi in comune con quello universitario di cui alla Legge 240/2010, valorizzando il contesto di alta formazione nel rispetto delle specificità che caratterizzano il mondo artistico e musicale.
Lo schema è stato sottoposto alla sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, la quale, nell’adunanza in data 8 novembre 2022, ha sospeso la pronuncia del parere formulando delle osservazioni (parere n. 1925/2022, spedito in data 05.12.2022).
In particolare, il Consiglio di Stato ha ritenuto che la principale criticità del testo sia rappresentata dall’istituzione dell’abilitazione artistica nazionale tramite un regolamento.
Tale modus procedendi si discosta dal modello previsto dalla