TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2022-11-11, n. 202200282
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Testo completo
Pubblicato il 11/11/2022
N. 00282/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00092/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 92 del 2022, proposto da
Magi Euregio società cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato A M V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il proprio studio in Trento, via Calepina, n. 65;
contro
Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato, con domicilio ex lege presso la sede dell’Avvocatura Distrettuale in Trento, largo Porta Nuova, n. 9;
nei confronti
T Advanced Biomedical Assays S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocata D F e dall’avvocato Salvatore Mileto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio della prima in Milano, via Montenapoleone, n. 8;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della nota di data 9.3.2022 del Direttore Generale, inviata alla ricorrente tramite la Difensora Civica provinciale con nota di data 10.3.2022, con cui viene respinta la domanda della ricorrente di data 29.12.2021 di convocazione ai fini della stipula di accordo negoziale ai sensi dell’art. 8- quinquies d.lgs. n. 502/1992 e s.m. per l’anno 2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige e della T Advanced Biomedical Assays S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2022 il consigliere Stephan Beikircher e uditi per le parti i difensori come riportato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
( Salva diversa specificazione, i documenti citati nella presente sentenza sono quelli prodotti in giudizio dalla ricorrente ).
1. Con ricorso notificato il 2 maggio 2022 all’Azienda sanitaria dell’Alto Adige, di seguito Azienda sanitaria, la società cooperativa Magi Euregio impugnava il rigetto dd. 9.3.2022 (doc. 1) espresso dall’intimata Amministrazione sanitaria sull’istanza dd. 29.12.2021 (doc. 2) volta ad ottenere la convocazione per una valutazione della propria offerta diagnostica in quanto struttura accreditata.
2. La ricorrente deduceva, fornendo al riguardo prova documentale,
- di essere titolare di un laboratorio di analisi genetiche accreditato in via istituzionale per l’attività di ricerca clinica (decreto assessorile dd. 14.6.2017, n. 10408 - doc. 3- bis e decreto assessorile n. 26303/2019, comunicato in data 17.1.2020, - doc. 3);
- di svolgere annualmente in media oltre 400 test genetici elencati nella propria carta servizi (doc. 4, ridepositato in data 16.5.2022);
- di garantire un altissimo livello di qualità attestato dal conseguimento e dal mantenimento pluriennale delle certificazioni ISO 9001:2015 dd. 10.9.2018 (doc. 4- ter ) e Sigucert dd. 1.3.2021 (doc. 4- bis );
- di avere sin dal 2017 - con lettera dd. 13.10.2017 (doc. 5, ridepositato con gli allegati in data 13.5.2022) -, e tutti gli anni successivi, invitato l’Azienda sanitaria a voler convocare la stessa per la valutazione della propria proposta di accordo negoziale sia in relazione al fabbisogno provinciale esistente di test genetici, attestato dai contratti stipulati con soggetti non accreditati a livello provinciale, ma da altre Regioni, sia in relazione all’ampia gamma di esami genetici dispensabili dal laboratorio Magi Euregio, ottenendo risposte dilatorie ed evasive dall’Azienda sanitaria (cfr. lettera dd. 3.7.2019 - doc. 8);
- di avere fatto richiesta di convocazione all’Azienda sanitaria per giungere all’accordo negoziale per l’anno 2022 (cfr. lettera dd. 26.7.2021 - doc. 2- bis e lettera dd. 7.12.2021 - doc. 2- ter );
- di aver ribadito nell’ultima lettera dd. 29.12.2021 (doc. 2) che il fabbisogno dei test genetici erogati da Magi Euregio in provincia di Bolzano sarebbe ampiamente dimostrato dalle convenzioni stipulate nel corso del tempo dall’Azienda sanitaria con strutture di altre regioni che erogano test genetici, elencando a titolo esemplificativo Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, Istituto Mendel di Roma, T Lab S.p.A. di Busto Arsizio, che i test sarebbero presenti anche nella propria carta servizi e che nella branca specialistica a cui afferisce Magi Euregio sarebbero stati recentemente stipulati diversi accordi contrattuali ex art. 8- quinquies di cui al d.lgs. n. 502 del 1992, nonché che ad oggi sarebbero pervenute alla Magi Euregio richieste di test genetici relativi a pazienti altoatesini attraverso strutture di altre regioni e richieste da parte di strutture convenzionate altoatesine, evidenziando infine che la Provincia di Bolzano usufruirebbe di test genetici che sarebbero offerti anche dal laboratorio Magi Euregio per una somma superiore a euro 200.000,00;
- di avere, a fronte dell’inerzia dell’Azienda sanitaria, richiesto l’intervento della difensora civica, che a sua volta con lettera dd. 16.2.2022 (doc. 1- ter ) sollecitava una presa di posizione dell’Azienda sanitaria in merito alla richiesta della società Magi Euregio;
- di avere ottenuto in data 10.3.2022 (doc. 1- bis ) tramite la Difensora civica la risposta negativa alla richiesta di convocazione della ricorrente per la valutazione comparativa della sua proposta di accordo negoziale per l’anno 2022 del Direttore generale dell’Azienda sanitaria dd. 9.3.2022 (doc. 1) con cui è stata respinta l’istanza, su plurimi rilievi (per le diverse malattie sarebbero attivi contatti tra i laboratori italiani ed europei più competenti;per le indagini genetiche più frequenti sarebbero stati stipulati degli accordi con taluni laboratori d’eccellenza), concludendo che “ la maggioranza di test di cui l’Azienda Sanitaria abbisogna risulta già coperta dagli accordi che ha in atto da anni con laboratori di elevatissimo livello scientifico e inveterata esperienza, mentre i pochi test che non rientrano in tali accordi possono, come avvenuto finora, tranquillamente essere effettuati tramite il Servizio Aziendale di Consulenza Genetica presso laboratori di assoluta eccellenza ” e che ciò “ non preclude che al bisogno possano essere al laboratorio Magi Euregio da parte del Servizio Aziendale di Consulenza Genetica, singoli e selezionati test che non rientrino negli accordi vigenti, senza però alcun vincolo di continuità assistenziale o di altro genere come richiesti in passato ”.
3. La ricorrente formula i seguenti motivi di impugnazione:
- “ 1) Violazione dell’art. 8- quinquies d.lgs. n. 502/1992 e s.m. e del correlato obbligo di convocazione della ricorrente, quale struttura accreditata, per la valutazione comparativa della sua offerta diagnostica per un accordo negoziale per l’anno 2022. Violazione dell’art. 39, comma 3, LP n.7/2001 Bolzano. Eccesso di potere per contraddittorietà rispetto all’accreditamento istituzionale (rinnovato al 31.12. 2024) della ricorrente ”;
- “ 2) Intrinseca illogicità e/o erroneità delle motivazioni date nel diniego con riferimento agli accordi/rapporti contrattuali esistenti nella genetica di laboratorio. Contraddittorietà rispetto alla precedente disponibilità dichiarata e conseguente eccesso e/o sviamento di potere ”.
4. In conclusione del proprio ricorso la ricorrente, previa formulazione di richiesta cautelare consistente nel remand affinché “ venga ordinato all’Azienda sanitaria di riesaminare ed accogliere la richiesta di convocazione presentata dalla ricorrente nel dicembre 2021 per la dovuta valutazione della sua offerta di servizi ”, chiede a questo Giudice di annullare il diniego di convocazione impugnato, con ogni conseguente effetto in ordine alla successiva attività amministrativa.
5. Si costituiva formalmente in giudizio l’Azienda sanitaria con controricorso dd. 11 maggio 2022 riservandosi di dedurre e concludere in prosieguo.
6. Con successiva memoria cautelare l’Azienda sanitaria negava, in particolare, la configurabilità del diritto alla contrattualizzazione come sequela automatica dell’accreditamento istituzionale, rientrando nella discrezionalità dell’Amministrazione sanitaria la valutazione dell’offerta proposta e la decisione in ordine alla stipula di eventuali accordi contrattuali. La mancata convocazione dell’odierna ricorrente viene qualificata dalla parte resistente come frutto di determinazioni tecnico-discrezionali adeguatamente esposte e motivate nel provvedimento oggetto di impugnativa.
7. Pure la controinteressata T Advanced Biomedical Assays S.p.A., di seguito solo T, evocata in giudizio per mera cautela, si costituiva formalmente in giudizio, concludendo per il rigetto dell’impugnazione, siccome inammissibile, improcedibile e, comunque, infondata.
8. La controinteressata, attuale affidataria del servizio di analisi citogeniche e biochimiche per il Comprensorio sanitario di Bolzano, giusta provvedimento dd. 15.4.2020, prot. n. 0054404/20 (doc. 1 controinteressata), prorogato con provvedimento dd. 26.4.2022, prot. n. 0373484/22 (doc. 2 controinteressata), preceduto da un’indagine di mercato svolta nel 2020 (doc. 3 controinteressata), cui non aveva partecipato l’odierna ricorrente (doc. 4 controinteressata), si opponeva all’accoglimento del ricorso, eccependo l’infondatezza del gravame e, prima ancora, l’inammissibilità del medesimo a causa della mancata impugnazione degli atti di gara e dell’aggiudicazione relativi ai contratti intercorrenti tra la controinteressata e l’Azienda sanitaria, nonché per carenza di interesse riguardando l’accreditamento della ricorrente la “ ricerca clinica ” e concernendo “ l’offerta ” della ricorrente quasi solo esami per indagini post-natali, mentre quelli di T concernono esami di citogenetica, relativi alle indagini di patologie pre-natali.